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IMMOBILI STORICO-ARTISTICI: NUOVO TRATTAMENTO FISCALE

Immobili storico-artistici: nuovo trattamento fiscale

Con il cd Decreto semplificazioni fiscali viene eliminata la previsione secondo cui la tassazione deve avvenire sulla base della rendita catastale minore della zona censuaria

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Con il cd Decreto Semplificazioni fiscali ( DL 16/2012) all'art. 4 viene sostanzialmente ridisegnato il trattamento fiscale degli immobili di interesse storico - artistico concessi in locazione.


In particolare:

 
• viene soppresso l’ art. 11 comma 2 della L.413/91 facendo venir la norma secondo cui la tassazione degli immobili di interesse storico o artistico deve avvenire sulla base della rendita catastale minore della zona censuaria di appartenenza dell’immobile.
• tornano ad essere tassati i canoni di locazione.
• ai fini reddituali viene disposto che (modificando l’art. 37, TUIR) il reddito dei fabbricati vincolati è pari al canone di locazione ridotto forfettariamente del 35% se superiori al reddito medio ordinario determinato mediante l’applicazione delle tariffe d’estimo;
• sarà necessario di procedere al “ricalcolo” dell’acconto IRPEF/IRES 2012
• la base imponibile IMU è ridotta del 50%.

1) Immobili storico-artistici detenuti da persone fisiche

Per quanto riguarda gli immobili storici – artistici detenuti dalle persone fisiche:

se non locati (utilizzati come propria abitazione o “a disposizione”): dal 2012 sono “esenti” da IRPEF e relative addizionali in quanto assoggettati ad IMU. Resta ferma la disciplina generale secondo cui il reddito imponibile IRPEF dell’immobile locato è determinato dal maggiore tra il canone di locazione ridotto del 15% (25% se ubicato a Venezia, Murano, Burano e Isole della Giudecca) e la rendita catastale rivalutata del 5%;


se locati: viene elevata al 35% la deduzione forfetaria da applicare al canone di locazione ai fini della determinazione del reddito (IRPEF/IRES). Ciò sia agli effetti della determinazione del reddito dei fabbricati sia con riguardo alla disciplina dei proventi immobiliari. Pertanto, l’ imponibile IRPEF è determinato dal maggiore tra il canone di locazione ridotto del 35% e la rendita catastale rivalutata del 5% risultante applicando la tariffa d’estimo propria dell’immobile.

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2) Immobili storico-artistici posseduti da società o enti

Per quanto riguarda, invece, i cd “immobili patrimonio” delle società, ossia gli immobili che non costituiscono beni strumentali per l’esercizio dell’impresa ovvero beni destinati alla produzione/ scambio dell’attività d’impresa (cd beni merce)  se non locati è prevista:


• la riduzione del 50% del reddito medio ordinario risultante dall’applicazione della tariffa d’estimo propria dell’immobile
• la disapplicazione (art. 41,TUIR) della maggiorazione di 1/3 di detto reddito per le unità immobiliari sfitte o tenute a disposizione.


se locati: come per le persone fisiche l'imponibile Irpef è determinato nel maggiore tra i canoni di locazione di competenza ridotti del 35% e la rendita catastale effettiva rivalutata del 5%.

Per gli immobili di interesse storico-artistico degli enti non commerciali è applicabile quanto previsto per gli immobili delle società.


Ai fini della decorrenza delle nuove disposizioni, queste risultano applicabili “a decorrere dal periodo d’imposta successivo a quello in corso al 31/12/2011”, ossia dal 2012 (e quindi, nella dichiarazione dei redditi 2013).

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3) Scarica la circolare del giorno con la trattazione dettagliata ed esempi di ricalcolo:

Il nuovo trattamento fiscale degli immobili di interesse storico-artistico e il ricalcolo degli acconti 2012

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