HOME

/

FISCO

/

AGEVOLAZIONI PRIMA CASA 2023

/

IMMOBILI STORICO-ARTISTICI: NUOVO TRATTAMENTO FISCALE

Immobili storico-artistici: nuovo trattamento fiscale

Con il cd Decreto semplificazioni fiscali viene eliminata la previsione secondo cui la tassazione deve avvenire sulla base della rendita catastale minore della zona censuaria

Ascolta la versione audio dell'articolo

Con il cd Decreto Semplificazioni fiscali ( DL 16/2012) all'art. 4 viene sostanzialmente ridisegnato il trattamento fiscale degli immobili di interesse storico - artistico concessi in locazione.


In particolare:

 
• viene soppresso l’ art. 11 comma 2 della L.413/91 facendo venir la norma secondo cui la tassazione degli immobili di interesse storico o artistico deve avvenire sulla base della rendita catastale minore della zona censuaria di appartenenza dell’immobile.
• tornano ad essere tassati i canoni di locazione.
• ai fini reddituali viene disposto che (modificando l’art. 37, TUIR) il reddito dei fabbricati vincolati è pari al canone di locazione ridotto forfettariamente del 35% se superiori al reddito medio ordinario determinato mediante l’applicazione delle tariffe d’estimo;
• sarà necessario di procedere al “ricalcolo” dell’acconto IRPEF/IRES 2012
• la base imponibile IMU è ridotta del 50%.

1) Immobili storico-artistici detenuti da persone fisiche

Per quanto riguarda gli immobili storici – artistici detenuti dalle persone fisiche:

se non locati (utilizzati come propria abitazione o “a disposizione”): dal 2012 sono “esenti” da IRPEF e relative addizionali in quanto assoggettati ad IMU. Resta ferma la disciplina generale secondo cui il reddito imponibile IRPEF dell’immobile locato è determinato dal maggiore tra il canone di locazione ridotto del 15% (25% se ubicato a Venezia, Murano, Burano e Isole della Giudecca) e la rendita catastale rivalutata del 5%;


se locati: viene elevata al 35% la deduzione forfetaria da applicare al canone di locazione ai fini della determinazione del reddito (IRPEF/IRES). Ciò sia agli effetti della determinazione del reddito dei fabbricati sia con riguardo alla disciplina dei proventi immobiliari. Pertanto, l’ imponibile IRPEF è determinato dal maggiore tra il canone di locazione ridotto del 35% e la rendita catastale rivalutata del 5% risultante applicando la tariffa d’estimo propria dell’immobile.

Ti potrebbe interessare:

2) Immobili storico-artistici posseduti da società o enti

Per quanto riguarda, invece, i cd “immobili patrimonio” delle società, ossia gli immobili che non costituiscono beni strumentali per l’esercizio dell’impresa ovvero beni destinati alla produzione/ scambio dell’attività d’impresa (cd beni merce)  se non locati è prevista:


• la riduzione del 50% del reddito medio ordinario risultante dall’applicazione della tariffa d’estimo propria dell’immobile
• la disapplicazione (art. 41,TUIR) della maggiorazione di 1/3 di detto reddito per le unità immobiliari sfitte o tenute a disposizione.


se locati: come per le persone fisiche l'imponibile Irpef è determinato nel maggiore tra i canoni di locazione di competenza ridotti del 35% e la rendita catastale effettiva rivalutata del 5%.

Per gli immobili di interesse storico-artistico degli enti non commerciali è applicabile quanto previsto per gli immobili delle società.


Ai fini della decorrenza delle nuove disposizioni, queste risultano applicabili “a decorrere dal periodo d’imposta successivo a quello in corso al 31/12/2011”, ossia dal 2012 (e quindi, nella dichiarazione dei redditi 2013).

3) Scarica la circolare del giorno con la trattazione dettagliata ed esempi di ricalcolo:

Il nuovo trattamento fiscale degli immobili di interesse storico-artistico e il ricalcolo degli acconti 2012

La tua opinione ci interessa

Accedi per poter inserire un commento

Sei già utente di FISCOeTASSE.com?
ENTRA

Registrarsi, conviene.

Tanti vantaggi subito accessibili.
1

Download gratuito dei tuoi articoli preferiti in formato pdf

2

Possibilità di scaricare tutti i prodotti gratuiti, modulistica compresa

3

Possibilità di sospendere la pubblicità dagli articoli del portale

4

Iscrizione al network dei professionisti di Fisco e Tasse

5

Ricevi le newsletter con le nostre Rassegne fiscali

I nostri PODCAST

Le novità della settimana in formato audio. Un approfondimento indispensabile per commercialisti e professionisti del fisco

Leggi anche

AGEVOLAZIONI PRIMA CASA 2023 · 08/11/2024 Comunione legale tra coniugi: le dichiarazioni per il bonus prima casa

La Cassazione afferma che nella comunione legale tra coniugi entrambi devono intervenire in atto per il bonus prima casa

Comunione legale tra coniugi: le dichiarazioni per il bonus prima casa

La Cassazione afferma che nella comunione legale tra coniugi entrambi devono intervenire in atto per il bonus prima casa

Mutui prima casa 2025: cosa prevede la legge di bilancio

Mutui prima casa 2025: confermate le misure agevolative per l'acquisto della prima casa nella bozza di legge di bilancio

Bonus casa: i bonus in scadenza e quelli validi anche nel 2025

Bonus casa: tutte le regole per averli. Agevolazioni ancora valide con indicazione delle spese di ristrutturazione della casa. In arrivo novità dalla Legge di bilancio 2025

L'abbonamento adatto
alla tua professione

L'abbonamento adatto alla tua professione

Fisco e Tasse ti offre una vasta scelta di abbonamenti, pensati per figure professionali diverse, subito accessibili e facili da consultare per ottimizzare i tempi di ricerca ed essere sempre aggiornati.

L'abbonamento adatto alla tua professione

Fisco e Tasse ti offre una vasta scelta di abbonamenti, pensati per figure professionali diverse, subito accessibili e facili da consultare per ottimizzare i tempi di ricerca ed essere sempre aggiornati.

Maggioli Editore

Copyright 2000-2024 FiscoeTasse è un marchio Maggioli SPA - Galleria del Pincio 1, Bologna - P.Iva 02066400405 - Iscritta al R.E.A. di Rimini al n. 219107- Periodico Telematico Tribunale di Rimini numero R.G. 2179/2020 Registro stampa n. 12 - Direttore responsabile: Luigia Lumia.

Pagamenti via: Pagamenti Follow us on:

Follow us on:

Pagamenti via: Pagamenti

Maggioli Editore

Copyright 2000-2021 FiscoeTasse è un marchio Maggioli SPA - Galleria del Pincio 1, Bologna - P.Iva 02066400405 - Iscritta al R.E.A. di Rimini al n. 219107- Periodico Telematico Tribunale di Rimini numero R.G. 2179/2020 Registro stampa n. 12 - Direttore responsabile: Luigia Lumia.