In sede di conversione del DL 16/2012 è stata modificato la disciplina della deducibilità dei canoni di locazione finanziaria sia nell'ambito del reddito d'impresa (art. 102, comma 7 TUIR) che in relazione al reddito di lavoro autonomo(art. 54 comma 2 TUIR).
In particolare, viene soppresso il prerequisito della "durata minima fiscale" per fruire della deducibilità mentre la quota deducibile in ciascun periodo d'imposta rimane ancorata ai consueti criteri quantitativi (rimasti immutati).
Per un maggiore approfondimento scarica la Circolare del Giorno n. 115 del 31.05.2012
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1) Redditi d'impresa
Pertanto, ai fini del reddito d’impresa, i canoni relativi a contratti stipulati a partire dal 29 aprile 2012 sono deducibili:
- senza alcun vincolo di durata minima;
- in un periodo di tempo che non può essere inferiore alla durata minima prevista prima della modifica normativa, ovvero legata al periodo d’ammortamento risultante dall’applicazione dei coefficienti ministeriali.
In particolare, i canoni di locazione rilevano fiscalmente per un periodo non inferiore :
- beni mobili: ai 2/3 del periodo di ammortamento fiscale corrispondente al coefficiente stabilito dal DM 31 dicembre 1988;
- beni immobili: ai 2/3 del periodo di ammortamento fiscale e comunque entro un minimo di 11 anni ovvero di almeno pari a 18 anni;
- autovetture o veicoli a deducibilità limitata: all'intero periodo di ammortamento fiscale
In presenza di contratto di durata inferiore al periodo di ammortamento fiscale occorrerà operare in dichiarazione dei redditi una variazione in aumento in costanza di contratto, recuperando la quota non dedotta con successive variazioni in diminuzione al termine del contratto.
Mentre, qualora il contratto di leasing abbia una durata superiore al periodo minimo di deducibilità i relativi canoni saranno deducibili nel periodo di sostenimento nel rispetto del principio di competenza. In tal caso, non va operata alcuna variazione (aumento/diminuzione) in dichiarazione dei redditi.
2) Redditi di lavoro autonomo
Concetto del tutto analogo a quello previsto per le imprese vale anche per i lavoratori autonomi.
Viene, dunque, eliminata la connessione tra la durata minima del contratto di leasing e la deducibilità dei relativi canoni.
In particolare, la norma stabilisce che la durata minima entro cui è possibile dedurre i canoni, è determina dai seguenti limiti:
- beni mobili: pari al 50% del periodo di ammortamento fiscale;
- beni immobili: non sono deducibili i canoni dei contratti stipulati dall’1/01/2010;
- autovetture o veicoli a deducibilità limitata: pari all'intero periodo di ammortamento fiscale.
3) Ai fini IRAP
Infine, considerato che il decreto semplificazioni non interviene espressamente sul Dlgs 466/97 si ritiene che tali limitazioni alla deducibilità dei canoni di leasing non siano applicabili ai fini Irap. In tale ambito, con le nuove regole del DL 16/2012, la quota di interessi andrà determinata in maniera differente ai fini Ires e Irap. Pertanto mentre ai fini Ires gli interessi andranno spalmati in modo costante in relazione alla durata contrattuale “fiscale” ai fini Irap la quota di interessi andrà determinata in funzione della durata contrattuale effettiva.
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