Come noto, con il DL 70/2011 il legislatore aveva introdotto per i contribuenti minori (soggetti in contabilità semplificata e lavoratori autonomi) termini di durata più restrittivi in caso accessi e ispezioni a carattere fiscale nonché il principio secondo cui è possibile effettuare un solo accesso a cadenza semestrale presso la sede dei contribuenti.
Contestualmente, il legislatore ha introdotto l’ ipotesi di un illecito disciplinare per i dipendenti pubblici qualora questi pongano in essere accessi in violazione del predetto principio di unicità dei controlli.
Con l’art. 11, comma 7 del DL 201/2011 il legislatore modifica le disposizioni contenute nell’ art. 7 del cd “Decreto sviluppo”.
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1) Le nuove disposizioni del Decreto Salva Italia
In particolare si dispone che: “esclusi i casi straordinari di controlli per salute, giustizia ed emergenza, il controllo amministrativo in forma d’accesso da parte di qualsiasi autorità competente deve essere oggetto di programmazione da parte degli enti competenti e di coordinamento tra i vari soggetti interessati al fine di evitare duplicazioni e sovrapposizioni nell’attività di controllo. Codificando la prassi, la Guardia di Finanza, negli accessi di propria competenza presso le imprese, opera, per quanto possibile, in borghese”.
Le altre disposizioni previste dal Decreto Sviluppo (ovvero, l’art. 7 comma 2 lett. a) a i numeri 3) e 4) del DL 70/2011) vengono abrogate.
Dalla modifica normativa conseguono, pertanto:
- l’ eliminazione della norma che vietava di effettuare controlli ripetuti presso lo stesso contribuente nell’arco di un semestre e di durata superiore a 15 giorni.
-
l’ eliminazione delle disposizioni relative all’ illecito disciplinare, per i dipendenti pubblici, qualora abbiano adottato atti e provvedimenti, anche sanzionatori, in violazione del principio di contestualità ed unicità dei controlli, della loro cadenza semestrale e del termine massimo di permanenza dei verificatori.
Nessuna modifica, invece, ha riguardato l’art. 7, comma 2, lett. c), del DL 70/2011, che, modificando l’art. 12 dello Statuto del contribuente, aveva introdotto, una durata massima di quindici giorni lavorativi contenuti nell'arco di non più di un trimestre, per le verifiche fiscali svolte presso la sede di imprese in contabilità semplificata e lavoratori autonomi.
Pertanto, per i contribuenti minori resta fermo il predetto limite di durata delle verifiche mentre, per gli altri contribuenti la durata massima di permanenza dei verificatori presso la sede dell’’impresa è di trenta giorni lavorativi, prorogabili di ulteriori trenta giorni in caso di particolare complessità dell'indagine individuati e motivati dal dirigente dell'ufficio.
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