La particolare vicenda traeva origine dal ricorso presentato da una società di costruzioni contro un avviso di rettifica IVA per l’anno 1989, considerato illegittimo dalla sentenza di primo grado.
Ricorrendo alla Commissione Regionale, l’avviso veniva considerato legittimo, ribaltando, dunque la sentenza di primo grado.
La questione giungeva all’attenzione della Corte di Cassazione, in seguito a ricorso da parte della curatela fallimentare della società interessata, contro la sentenza della Commissione tributaria regionale della Campania.
In particolare, la ricorrente sosteneva che la Ctr aveva arbitrariamente ritenuto motivato l'atto di rettifica, in quanto lo stesso riportava le ragioni dell'accertamento IRPEF e l’intero processo che aveva condotto alla rettifica dell'imposta, senza rimandare ad altri atti. In questo quindi l’Amministrazione finanziaria avrebbe allargato le presunzioni proprie dell'accertamento per le imposte dirette all’accertamento ai fini Iva, non considerando che l'articolo 54 del Dpr 633/72 stabilisce come l'esistenza di presunzioni imponibili non dichiarate o l'inesattezza delle dichiarazioni, da cui deriva l'esenzione, deve risultare in modo certo e diretto, non in via presuntiva.
Il ricorso presenta tre motivi che la Corte di Cassazione ritiene in parte inammissibili in parte infondati e rigetta lo stesso, condannando il ricorrente alle spese di giudizio.
1) Commento alla Sentenza della Cassazione n. 1202/2011
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Accertamento Iva fondato su accertamento induttivo IRPEF: la rettifica dell’imposta è valida.
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