• il frontespizio e l’eliminazione della sezione riservata al domicilio per la notificazione degli atti;
• il quadro B e l’opzione della cedolare secca;
• il quadro E e l’eliminazione di alcune detrazioni;
• il quadro F e il recupero delle maggiori imposte versate per il 2008 e il 2009 delle somme connesse agli incrementi di produttività;
• il quadro G e la sezione dedicata al credito per le indennità corrisposte per attività di mediazione.
Vediamo le novità più dettagliatamente qui di seguito.
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1) FRONTESPIZIO 730
Nel modello 730 /2011, nella parte dedicata ai dati del contribuente, il frontespizio è ridotto rispetto a quello dell’anno scorso, mancano infatti:
• la sezione dedicata al domicilio per la notificazione degli atti: nel caso in cui si voglia far sì che gli atti e gli avvisi giungano presso un domicilio diverso da quello fiscale è necessario comunicare tale volontà all’Agenzia delle Entrate con un’apposita comunicazione d da inviare al competente Ufficio a mezzo raccomandata A/R o in via telematica.
• la casella chiamata “casi particolari addizionale regionale”: riservata l’anno scorso ai contribuenti residenti nel Veneto in possesso di determinati requisiti. Quest’anno la casella è stata eliminata in quanto il Veneto ha esteso a tutti i soggetti l’aliquota dello 0,9%.
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2) QUADRO B 730 - REDDITI FABBRICATI
La colonna 8 deve essere barrata dalle persone fisiche che hanno percepito, nel 2010, un reddito derivante dalla locazione di un immobile:
• ad uso abitativo;
• situato nella provincia dell’Aquila;
inoltre il contratto di locazione deve essere stato stipulato:
• tra persone fisiche che non esercitano un’attività d’impresa o arte o professione;
• ” a canone “convenzionale" (legge n. 431 del 9 dicembre 1998, articolo 2, comma 3).
Con la barratura il contribuente esprime la volontà di tassare il reddito da locazione all’imposta sostitutiva del 20%, anziché all’aliquota Irpef corrispondente al reddito complessivo realizzato nell’anno.
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3) QUADRO E 730 - ONERI DEDUCIBILI O DETRAIBILI
Rispetto all’anno scorso il quadro E è “impoverito”, non sono più detraibili, infatti le spese per:
• l’autoaggiornamento dei docenti: l’anno scorso le spese sostenute dai docenti erano detraibili al 19% con il limite massimo di detrazione di €. 500.
• l’abbonamento al trasporto pubblico: l’anno scorso le spese sostenute per l’acquisto di abbonamenti ai servizi di trasporto pubblico locale erano detraibili al 19% con il limite massimo di detrazione di €. 250.
• l’arredamento di immobili ristrutturati: l’anno scorso le spese sostenute dal 7.2.2009 al 31.12.2009 per l’acquisto di mobili, apparecchi televisivi, computer ed elettrodomestici di classe energetica non inferiore ad A+, finalizzato all’arredo di immobili ristrutturati, erano detraibili al 20% in cinque rate annuali. L’importo di queste spese doveva (e deve ancora) essere inserito nel rigo E37, alla colonna 4.
A causa di queste eliminazioni, i codici 32 e 33 sono stati abbinati, nel mod. 730/2011, alle seguenti detrazioni:
• codice “32”, detrazione 19% per i contributi versati per il riscatto del corso di laurea dei familiari a carico;
• codice “33”, detrazione 19% per le spese sostenute dai genitori per le rette dell’asilo nido.
Per quanto riguarda, invece, la detrazione del 20% per le spese di arredamento di immobili strutturati, benché tale bonus non sia più in vigore per l’anno 2010 (quindi per gli acquisti eseguiti dall’ 1.1.2010), la colonna 4 del rigo E37 esiste ancora. Essa, infatti, serve per poter usufruire della seconda rata di detrazione.
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4) QUADRO F 730 - ACCONTI D'IMPOSTA
Due le novità di quest’anno:
• la sezione IX, costituita dal rigo F13, dove il contribuente indica le somme ricevute nel 2008 e nel 2009 per il lavoro notturno o straordinario. Tali importi, tassati nei modi ordinari nei 730/2009 e 2010, possono essere assoggettati all’imposta sostitutiva del 10%, e nel mod. 730/2011 il contribuente può chiedere di recuperare la maggiore tassazione subita negli anni passati. L’ammontare del rimborso spettante dovrà comparire nel mod. 730-3, prospetto di liquidazione, al rigo 99.
• le colonne 2 e 3 dei righi F7 e F8 dove è possibile:
inserire nella colonna 2 l’aliquota agevolata dell’addizionale comunale deliberata dal Comune, per l’anno 2010 (rigo F7) e 2011 (rigo F8);
barrare la colonna 3 per segnalare che l’agevolazione è diversa da quelle individuate nelle colonne precedenti.
Ricordiamo che la sezione VI deve essere compilata dai contribuenti che risiedono in uno dei Comuni che hanno previsto, per gli anni 2010 e 2011, un’aliquota agevolata dell’addizionale comunale o soglie di esenzione, in presenza di determinate condizioni. Le aliquote e le soglie di esenzione deliberate dai comuni sono consultabili sul sito www.finanze.gov.it
È stata eliminata, invece, la casella che l’anno scorso conteneva l’eccedenza di acconto Irpef compensata nel mod. F24, posizionata alla colonna 5 del rigo F1, poiché la riduzione dell’acconto Irpef non è stata confermata per il 2010.
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5) QUADRO G 730 - CREDITI DI IMPOSTA
Quest’anno è stata introdotta la nuova sezione II dove i soggetti che aderiscono alle forme pensionistiche complementari indicano il credito d’imposta ad essi spettante, pari all’anticipazione in origine concessa dai fondi pensione al ricorrere di determinate situazioni, e poi reintegrata dai soggetti aderenti, con versamenti oltre il limite di €. 5.164,57.
Sono stati introdotti nuovi campi ai righi G5 e G6. I righi G5 e G6 sono riservati ai contribuenti abruzzesi, colpiti dal sisma del 6.4.2009, aventi diritto ad un credito d’imposta per l’acquisto di una nuova abitazione principale equivalente a quella distrutta oppure ad un credito d’imposta per le spese sostenute per gli interventi di riparazione o ricostruzione degli immobili danneggiati o distrutti. Il rigo G5 deve essere compilato per le abitazioni principali, mentre il rigo G6 per gli immobili diversi dall’abitazione principale.
In corrispondenza di:
• colonna 2 del rigo G5 bisogna indicare il numero della rata (in tutto 20) del credito d’imposta per abitazione principale, utilizzata dal contribuente nel 2010;
• colonna 4 del rigo G5 bisogna riportare il credito d’imposta, per l’acquisto dell’abitazione principale, che non ha trovato capienza nell’imposta risultante dalla precedente dichiarazione;
Altra novità è il rigo G8 dove il contribuente, che nel 2010 ha corrisposto indennità a terzi per attività di mediazione, riporta il credito d’imposta che risulta dalla comunicazione ricevuta dal ministero della Giustizia, e la parte di esso già utilizzata in F24. L’importo del credito d’imposta dovrà risultare nel rigo 38 del Mod. 730-3, prospetto di liquidazione, elaborato dal Caf o da altro soggetto che presta l’assistenza fiscale.
La misura del credito d’imposta è pari all’indennità corrisposta ai terzi, nel limite massimo di €. 500, se la mediazione è andata a buon fine. In caso contrario l’importo è ridotto della metà.
Spetta comunque al ministero della Giustizia stabilire i limiti del credito d’imposta, in ragione delle risorse stanziate. Il ministero, pertanto, entro il 30.05 di ogni anno, a partire dal 2011, deve comunicare all’interessato l’importo del credito d’imposta spettante e deve trasmettere all’Agenzia delle Entrate l’elenco dei beneficiari e i relativi importi assegnati.
Visto che la scadenza per l’invio della comunicazione da parte del Ministero della Giustizia è fissata al 30.05, molto probabilmente i contribuenti interessati non potranno presentare il mod. 730 al sostituto d’imposta, in quanto la scadenza è prevista al 02.05.2011. Essi dovranno posticipare la presentazione del Mod. 730 al 31.05, recandosi presso un Caf o un professionista abilitato.