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INAIL PROROGA AL 28 FEBBRAIO PER LA PRESENTAZIONE DELL'ISTANZA RIDUZIONE TASSO MEDIO DI TARIFFA

Inail proroga al 28 febbraio per la presentazione dell'istanza riduzione tasso medio di tariffa

La proroga delle istanze di riduzione del tasso medio di tariffa, che interessa sia le cartacee che le telematiche, si è resa necessaria in considerazione della prossima emanazione di un Decreto ministeriale che prevede una maggiore ripartizione delle Aziende, in funzione del numero dei dipendenti, riconoscendo in ogni caso uno sconto maggiore rispetto al passato. L'inail ha comunicato la proroga con nota del 24 gennaio 2011.

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L’INAIL ha differito al 28 febbraio 2011 il termine per la presentazione delle domande di riduzione del tasso medio di tariffa, sia cartacee che telematiche.
La novità è stata diffusa dall’INAIL con nota del 24 gennaio 2011 e interessa le Aziende che hanno effettuato interventi per il miglioramento delle condizioni di sicurezza e di igiene nei luoghi di lavoro, realizzati nell’anno 2010, in aggiunta a quelli minimi previsti dalla normativa in materia (D.Lgs. n. 81/2008).
Per ottenere tale riconoscimento, finora le Aziende hanno dovuto presentare un’istanza entro il termine del 31 gennaio di ogni anno e l’incentivo è stato riconosciuto sulla base di criteri di valutazione, tra cui l’organizzazione del servizio di prevenzione e protezione dei sistemi di pronto soccorso, di emergenza e antincendio, le modalità di attuazione della sorveglianza sanitaria, il livello di informazione e formazione dei lavoratori, programmazione e prevenzione, la programmazione delle misure di prevenzione e protezione.
Da quest’anno la procedura di attribuzione dello sconto è semplificata con l’eliminazione dei criteri di valutazione e con una sostanziale modifica a favore soprattutto delle Aziende di piccole dimensioni consistente in una maggiore articolazione delle percentuali di sconto in funzione del numero dei dipendenti.

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1) A quanto ammonta l'incentivo Inail consistente nella riduzione del tasso

Oggi sono previste due misure di sconto con riferimento a due classi di Aziende:
• fino a 500 lavoratori annui lo sconto è del 10%
• oltre 500 lavoratori annui lo sconto è del 5%.

La nuova norma, che verrà recepita da un emanando Decreto ministeriale, prevede una riduzione del tasso medio di tariffa in misura fissa, in relazione al numero dei lavoratori - anno del periodo, determinata nella seguente misura:  

LAVORATORI - ANNO
RIDUZIONE
Fino a 10
30%
Da 11 a 50
23%
Da 51 a 100
18%
Da 101 a 200
15%
Da 201 a 500
12%
Oltre 500
7%

L’INAIL provvederà a sistemare tutte le domande già pervenute alla data di entrata in vigore del nuovo Decreto e dunque non sarà necessario effettuare alcuna comunicazione né, tanto meno, ripresentare l’istanza.
Con l’entrata in vigore del Decreto ministeriale il termine di presentazione delle istanze di riduzione del tasso sarà sempre il 28 febbraio di ogni anno (29 febbraio in caso di anno bisestile).

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2) Cosa fare per ottenere l'incentivo Inail

Rimane confermato che:
• per ottenere la riduzione l’Azienda deve presentare specifica domanda fornendo tutti gli elementi, le notizie e le indicazioni richieste a tal fine nella modulistica all’uopo predisposta dall’INAIL;
• l’istanza deve essere presentata alla competente sede territoriale dell’INAIL, unitamente alla documentazione prescritta,
• lo sconto è applicato trascorso i primi due anni dall’inizio dell’attività, in relazione agli interventi effettuati per il miglioramento delle condizioni di sicurezza e igiene nei luoghi di lavoro e alle Aziende in regola con gli adempimenti contributivi e assicurativi;
• il relativo provvedimento motivato è comunicato all’Azienda con lettera raccomandata entro 120 giorni dalla data della domanda;
• la riduzione riconosciuta ha effetto per l’anno in corso alla data di presentazione della domanda, sarà recuperata nella regolazione del premio in sede di autoliquidazione;
• la domanda deve essere presentata, per tutte le posizione assicurative territoriali (PAT) o in forma cartacea o on-line, all’indirizzo http/www.inail.it, sezione Punto Cliente, su modello OT 24 predisposto dall’Istituto;
• le dichiarazioni riportate sul modulo di domanda devono essere veritiere, l’INAIL potrà effettuare verifiche anche dopo la concessione della riduzione del tasso di premio annullando lo sgravio concesso e richiedendo l’integrazione dei premi indebitamente non pagati, comprensivi di sanzioni;
• il legale rappresentante dell’Azienda è responsabile (anche penalmente) delle dichiarazioni rese nell’istanza.

Poiché, con la recente normativa, già da quest’anno, l’incentivo per le piccole aziende (fino a dieci lavoratori all’anno) è triplicato salendo dal 10%, fino ad oggi previsto, al 30%, le aziende dovranno fare attenzione alla scadenza del 28 febbraio 2011 per beneficiare dell'agevolazione.

Trovi qui il Testo Unico  sulla sicurezza - D.Lgs 81 2008 - aggiornamento 2025

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