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MUTUI PRIMA CASA E SOSPENSIONE TEMPORANEA DEL PAGAMENTO DELLE RATE

Mutui Prima casa e sospensione temporanea del pagamento delle rate

Disponibile il modulo per la domanda di sospensione temporanea del pagamento delle rate del mutuo prima casa, da presentare alle banche a partire dal prossimo 15 novembre

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Il D. M. n. 132 del 21 giugno 2010 disciplina l’accesso al Fondo di solidarietà per i mutui stipulati per l’acquisto della prima casa.
Il Fondo, istituito con la Finanziaria 2008, è finalizzato a coprire i costi e gli oneri sostenuti dalle banche, nel caso di sospensione dei pagamenti delle rate del mutuo da parte del mutuatario.

Per i contratti di mutuo relativi all’acquisto di unità immobiliari da adibire ad abitazione principale, infatti, il mutuatario che si trovi in una situazione di oggettiva difficoltà economica tale da impedirgli il regolare pagamento delle rate, può chiedere alla banca la sospensione del pagamento, anche se per non più di 2 volte e per un periodo massimo complessivo non superiore a 18 mesi.

Sul sito internet www.dt.tesoro.it/fondomutuiprimacasa è disponibile il modulo per la domanda di sospensione alle banche, la cui presentazione sarà possibile a partire dal prossimo 15 novembre. Il Decreto del Direttore Generale del Tesoro del 14 settembre 2010 ha individuato come soggetto Gestore del Fondo, la CONSAP Concessionaria Servizi Assicurativi Pubblici S.p.A. Le modalità con cui il mutuatario accede al Fondo di Solidarietà per chiedere la sospensione delle rate per il mutuo ed i requisiti necessari per usufruire dell’agevolazione, sono sintetizzatinei capitoli successivi.

1) Cosa è il Fondo di Solidarietà

La Legge Finanziaria 2008 ha istituito presso il Ministero dell’Economia e delle Finanze un Fondo di solidarietà per i mutui contratti per l’acquisto della prima casa.
I soggetti titolari di un contratto di mutuo, finalizzato all’acquisto della prima casa, possono accedere a tale Fondo se dimostrano di non essere in grado di provvedere al pagamento delle rate per cui chiedono la sospensione. A fronte della sospensione del pagamento delle rate di mutuo, il Fondo ha la funzione di rimborsare alle banche gli oneri finanziari relativi alla quota interessi delle rate sospese.  Le modalità di accesso al Fondo di Solidarietà ed i requisiti per poter accedere all’agevolazione sono stati definiti con Decreto del Ministero dell’Economia e delle Finanze n. 132/2010.

2) Requisiti e condizioni di accesso

Per poter accedere all’agevolazione, i beneficiari devono essere in possesso, alla data di presentazione della domanda, dei seguenti requisiti:
  • titolo di proprietà sull'immobile oggetto del contratto di mutuo;
  • titolarità di un mutuo di importo erogato non superiore a € 250.000, in ammortamento da almeno un anno, al netto dell’eventuale periodo di preammortamento;
  • indicatore della situazione economica equivalente (ISEE) non superiore a € 30.000;
  • immobile non di lusso e non rientrante nelle categorie catastali A/1 (abitazioni di tipo signorile), A/8 (ville) e A/9 (castelli e palazzi di eminenti pregi artistici o storici);
  • accadimento di almeno uno dei seguenti eventi, successivi alla data di stipula del contratto di mutuo:
    - perdita del posto di lavoro dipendente a tempo indeterminato o termine del contratto di lavoro parasubordinato assimilato, senza un nuovo impiego da almeno 3 mesi;
    - morte o non autosufficienza di un componente del nucleo familiare percettore di almeno il 30% del reddito imponibile complessivo del nucleo familiare;
    - pagamento di spese mediche o di assistenza domiciliare documentate per un importo non inferiore a € 5.000 annui;
    - spese di manutenzione straordinaria, ristrutturazione o adeguamento funzionale dell'immobile per opere necessarie e indifferibili per un importo, non inferiore € 5.000;
    - aumento della rata del mutuo regolato a tasso variabile, di almeno il 25% in caso di rate semestrali e di almeno il 20% in caso di rate mensili.
Il mutuatario, in possesso dei requisiti sopra elencati, può chiedere la sospensione del pagamento delle rate per:
  • non più di 2 volte;
  • un periodo massimo complessivo non superiore a 18 mesi.
La sospensione non può essere richiesta dopo che sia iniziato “il procedimento esecutivo per l’escussione della garanzia”, ovvero dopo la notifica dell’atto di pignoramento.

3) Presentazione della domanda

A partire dal 15 novembre 2010, il mutuatario potrà presentare il modulo di domanda, disponibile sul sito del Dipartimento del Tesoro, alla banca presso la quale è in corso l’ammortamento del mutuo.

Alla domanda devono essere allegate:
  • l'attestazione ISEE rilasciata da un soggetto abilitato;
  • la documentazione indicata nel modello di domanda, idonea a dimostrare che impedisce il pagamento della rata di mutuo.

4) Adempimenti della Banca

  • La banca è tenuta ad acquisire il modulo debitamente compilato e la documentazione richiesta, procedendo ad un controllo formale sulla completezza e regolarità formale della stessa;
  • la banca, in sede di compilazione del format di richiesta della sospensione, rende disponibile al Gestore del Fondo, oltre all’ammontare previsto dei costi e degli oneri finanziari dell’operazione, anche le seguenti informazioni:
    - durata residua del mutuo;
    - debito residuo del mutuo;
    - parametro di riferimento;
    - importo stima di eventuali oneri notarili;
    - altre informazioni necessarie per la determinazione del contributo;
  • acquisito il nullaosta, la banca entro cinque giorni dal ricevimento della risposta del Gestore, comunica al beneficiario la sospensione dell’ammortamento del mutuo o l’eventuale diniego;
  • la sospensione si attiverà, di norma, entro 30 giorni lavorativi dalla data della comunicazione;
  • una volta che il beneficiario, anche prima della scadenza del periodo indicato nella domanda, abbia ripreso il pagamento delle rate, la banca comunica al Gestore, entro cinque giorni, l’ammontare dei costi e degli oneri finanziari sostenuti per la sospensione dell’ammortamento del mutuo, chiedendone il rimborso. Entro quindici giorni dalla richiesta il Gestore provvede al pagamento della somma dovuta alla banca.

5) Calcolo degli interessi nel periodo di sospensione

Il Fondo rimborsa esclusivamente gli oneri finanziari corrispondenti alla quota interessi delle rate per le quali ha effetto la sospensione, secondo il parametro di riferimento del tasso di interesse applicato ai mutui e in particolare:
  • per i mutui regolati a tasso variabile, l’Euribor di durata pari a quella usata nel contratto, ovvero in mancanza di parametrizzazione dei tassi all’Euribor, l’Euribor di durata pari alla periodicità di pagamento delle rate;
  • per i mutui regolati a tasso fisso, il tasso IRS in euro riportato sulla pagina ISDAFIX 2 del circuito Reuters di durata pari alla durata residua del contratto di mutuo vigente al momento della sospensione dell’ammortamento;
  • per i mutui con opzione di scelta di tasso fisso o variabile, il parametro di indicizzazione corrisponde a quello vigente al momento della presentazione della richiesta di sospensione; 
  • per i mutui bilanciati, cioè tassi con parametri in parte fissi ed in parte variabili, si applica lo stesso parametro previsto per i mutui a tasso fisso.
Come chiarito dalla Circolare Abi n. 2959 del 27 ottobre 2010, la banca mutuante potrà addebitare al mutuatario la quota interessi maturata nel periodo di sospensione, corrispondente alla differenza tra quanto spettante alla banca (cioè gli interessi fissati nel contratto di mutuo) e quanto effettivamente rimborsato dal Fondo.
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Commenti

Calogero D'Angelo - 16/07/2013

dal 01/07/2013 un lavoratore si trova in programma di frequenza terapeutica,per la durata di circa 1 anno si trova in regime di aspettativa lavorativa non percependo nessun reddito, Vi chiedo se può congelare il mutuo della prima casa. vi ringrazio anticipatamente per la risposta, e Vi porgo cordiali saluti

cati - 11/07/2013

mi possono negare questa sospensione perche' io non ho acquistato la casa gia' fatta ma il muotuo mi e' servito per costruire la mia prima e unica casa? grazie

vito - 28/02/2013

salve vorrei capire quanto mi costa la sospensione di un mtuox6mesi di 600,00 euro grazie

Alessandro - 07/02/2012

sono disoccupato da circa 1 anno,sono riuscito ad ottenere il fondo di solidarieta'per il mio mutuo prima casa,ora dopo sei mesi di sospensione,potrei aver trovato un impiego part-time con uno stipendio di circa € 600,00,la mia rata mutuo era,alla data di sospensione(luglio 2011)circa € 1'000,00 vorrei sapere, se accettassi il part-time perdero' l'aiuto ? e se no,c'e' un art. qualcosa che certifichi la mia domanda?Gradirei risposta urgente,grazie

ALESSIA - 29/12/2011

vorrei richiedere la sospensione del mutuo ma ho paura che non mi venga accettata. Ho aperto da poco un negozio che per il momento però, non mi dà nessuna possibilità per potermi fare anche un minimo stipendio. La rata che ammonta a circa euro 900,00 per il momento viene pagata da mio marito. Non so per quanto riusciremo ancora ad onorare le scadenze. Se qualcuno sa qualcosa mi informi grazie

margie - 08/12/2011

io ho dato le dimissioni a ottobre ,per motivi personali ,anche se in verità il mio datore mi ha fatto firmare nell'arco di 1hanno 2 buste paghe non percepite .posso accedere al fondo di solidarietà per il mutuo ?sono davvero nei casini non so come fare mi sta per saltare la prima rata e il mio titolare ha detto che deve fare ancora i conti e mi darà qualcosa ogni tanto .c'è qualcuno che mi può aiutare non so a chi rivolgermi

hass - 17/09/2011

ho già usufruito della Sospensione nel 2009,ma attualmente sono in mobilità e sono in grande difficoltà per pagare la rata ! è possibile avere un altro periodo di Sospensione?

stefano - 10/05/2011

ho sospeso il mutuo x 12 mesi. adesso è ripartito con un incremento della rata di 32 euro. Il tasso è fisso. prima pagavo 672 ora 704 euro. mi mancano 68 rate il capitale residuo è di circa 39000euro. non è troppo questo incremento. Avete consigli in merito.? Grazie

maurizio - 16/11/2010

per me sarebbe ottimo in questo momento ma, pur rientrando nei parametri, la mia banca trova difficoltà ad accettare la mia domanda perchè ho un contenzioso di € 3.000,00 con una finanziaria. comunque l'articolo è ottimo ed esauriente, saluti

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