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TRASMISSIONE TELEMATICA UNICO 2010 - IL 30 SETTEMBRE ULTIMO GIORNO PER L’INVIO DELLE DICHIARAZIONI

Trasmissione telematica Unico 2010 - Il 30 settembre ultimo giorno per l’invio delle dichiarazioni

Il 30 settembre 2010 è l’ultimo giorno utile per la trasmissione telematica dei dichiarativi (Unico 2010), senza incorrere in sanzioni; rimedi e sanzioni per i ritardatari.

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- Prossimo appuntamento fiscale del 30 settembre 2010 - scadenze per l'invio telematico delle dichiarazioni
- Dichiarazione tardiva e omessa

- Dichiarazione correttiva e integrativa


È ormai vicina la scadenza per l’invio delle dichiarazioni dei redditi relative al periodo d’imposta 2009.
Il 30 settembre
è l’ultimo giorno utile per la trasmissione telematica dei dichiarativi, senza incorrere in sanzioni.
C’è tempo fino al 29 dicembre prossimo per sanare l’eventuale inadempimento, presentando la dichiarazione tardiva e
versando la relativa sanzione. Per coloro che non provvederanno all’invio nemmeno entro il 29 dicembre, invece, non sarà più possibile regolarizzare la propria posizione; per il fisco si tratterà di dichiarazione omessa.

1) Prossimo appuntamento fiscale del 30/09/2010 e le scadenze per l'invio telematico delle dichiarazioni

Il 30 settembre 2010 è l’ultimo giorno utile per l’invio telematico delle dichiarazioni dei redditi relative al periodo d’imposta 2009. Entro tale data è altresì possibile trasmettere le dichiarazioni integrative relative al periodo d’imposta 2008, al fine di rimediare ad eventuali omissioni o errori commessi nella compilazione della dichiarazione trasmessa l’anno scorso.

Il D.P.R n. 322/1998 prevede le scadenze per l’invio telematico delle dichiarazioni dei redditi disponendo:
  • l’obbligo di invio telematico delle dichiarazioni dei redditi entro il 30 settembre dell’anno successivo a quello di chiusura del periodo d’imposta per le persone fisiche, le società semplici, in accomandita semplice e in nome collettivo, nonché le società e le associazioni ad esse equiparate;
  • l’obbligo di invio telematico delle dichiarazioni dei redditi entro l’ultimo giorno del nono mese successivo a quello di chiusura del periodo d’imposta, per coloro che sono soggetti all’imposta sul reddito delle persone giuridiche. Termine che corrisponde al 30 settembre per coloro che hanno periodo d’imposta coincidente con l’anno solare.

2) Dichiarazione tardiva e omessa

In caso di mancato invio della dichiarazione dei redditi entro il termine di scadenza previsto dalla legge, il contribuente può regolarizzare la propria posizione con la presentazione della dichiarazione entro i 90 giorni successivi, che per i soggetti con periodo d’imposta coincidente con l’anno solare, sarà il 29 dicembre dell’anno successivo.

Il legislatore pertanto considera valida tale dichiarazione, c.d. tardiva, ferma restando l’applicazione della sanzione amministrativa, che varierà a seconda che:
  • l’imposta non sia dovuta, in tal caso andrà applicata solo la sanzione minima per tardiva presentazione, di Euro 21,00 (1/12 della sanzione ordinaria pari a 258,00);
  • l’imposta sia dovuta, in tal caso andrà applicata oltre alla sanzione di Euro 21,00 per tardiva presentazione, anche quella relativa all’omesso versamento dell’imposta, attraverso l’utilizzo del ravvedimento operoso. Tale istituto prevede il versamento, oltre degli interessi in misura pari all’1%, della sanzione:
    - pari al 2,5% dell’importo non versato, se la regolarizzazione avviene entro 30 giorni dalla data della violazione;
    - pari al 3% dell’importo non versato, se la regolarizzazione avviene entro il termine di presentazione della dichiarazione relativa all’anno nel corso del quale la violazione è stata commessa.
Se il contribuente non presenta la dichiarazione nemmeno entro i 90 giorni successivi, la dichiarazione si considera omessa. In questo caso non è più ammessa alcuna regolarizzazione e l’Ufficio applicherà le seguenti sanzioni:
  • nel caso in cui l’imposta non sia dovuta, andrà applicata la sanzione compresa tra il minimo di Euro 258,00 e il massimo di Euro 1.032,00, aumentabile fino al doppio per i soggetti obbligati alla tenuta delle scritture contabili;
  • nel caso in cui l’imposta sia dovuta, andrà applicata la sanzione compresa tra il 120% e il 240% dell’ammontare delle imposte dovute, con un minimo di € 258.

VIOLAZIONE
SANZIONI ORDINARIE
SANZIONI RIDOTTE
Dichiarazione
Tardiva
Da € 258,00 a € 1.032,00
€ 21,00 (1/12 di € 258,00)
Dichiarazione
Tardiva
e imposta dovuta
Da € 258,00 a € 1.032,00
(per presentazione tardiva)
€ 21,00 (1/12 di € 258,00)
(per presentazione tardiva)
30% dell’importo non versato
(per mancato/insufficiente
versamento dell’imposta)
2,5% o 3% dell’importo non
versato
(ravvedimento operoso )
Dichiarazione
Omessa
Da € 258,00 a € 1.032,00
(importi raddoppiati per i soggetti
obbligati alla tenuta delle scritture
contabili)
No
Dichiarazione
Omessa
e imposta dovuta
Dal 120 % al 240% dell’importo
non versato
No

3) Dichiarazione correttiva e integrativa

Il contribuente ha la possibilità di integrare e/o rettificare i dati contenuti in una dichiarazione dei redditi presentata nei termini di legge, con una nuova e successiva dichiarazione sostitutiva, da presentare entro gli stessi termini. Si tratta della dichiarazione correttiva nei termini, che consente di correggere errori e/o omissioni che comportano:
  • un maggior credito o un minor debito;
  • un minor credito o un maggior debito: in questo caso si rende necessario effettuare il versamento delle maggiori imposte dovute.
Una volta scaduti i termini per la presentazione della dichiarazione, il contribuente ha la possibilità di rimediare agli errori e/o omissioni commessi nella stessa, con la presentazione di una dichiarazione integrativa. Pertanto, il presupposto necessario per la presentazione del modello integrativo è che sia stata validamente presentata la dichiarazione originaria (anche entro i 90 giorni successivi, quindi anche tardivamente).

Come per la dichiarazione correttiva, anche l’integrativa può essere effettuata sia quando dagli errori e/o omissioni derivi:
  • un maggior credito o un minor debito: in questo caso la dichiarazione potrà essere presentata entro:
    - il termine di presentazione della dichiarazione relativa all’anno successivo.
  • un minor credito o un maggior debito: in questo caso la dichiarazione potrà essere presentata entro:
    - il termine di presentazione della dichiarazione relativa all’anno successivo, ricorrendo all’istituto del ravvedimento operoso;
    - il 31 dicembre del 4° anno successivo a quello in cui è stata presentata la dichiarazione, con applicazione delle relative sanzioni.
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