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LA COMUNICAZIONE TELEMATICA SCIA SOSTITUISCE LA PRECEDENTE DENOMINATA DIA

La comunicazione telematica Scia sostituisce la precedente denominata Dia

Scia - sostituzione certificata inizio attività - sostituisce la Dichiarazione di inizio attività (Dia)

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Con la nuova comunicazione Scia, come del resto avveniva con la Dia, sarà possibile ottenere il rilascio di autorizzazioni, licenze, concessioni non costitutive, permessi o nulla osta comunque denominati, comprese le iscrizioni in albi o ruoli richieste per l’esercizio di attività imprenditoriale, commerciale o artigianale.

La Dia  già prevista e disciplinata dall’art. 19 della Legge n. 241/1990 – a partire dal 2010 viene sostituita dalla Segnalazione certificata di inizio attività (Scia), come stabilito dall’art. 49, comma 4-bis del D. L. 78/2010.

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1) Il passaggio dalla Dia alla Scia - La segnalazione certificata inizio attività

L’attività oggetto della Segnalazione potrà iniziare da subito, ovvero dal giorno stesso della presentazione della Scia all’Amministrazione competente. La precedente procedura Dia, invece, richiedeva 30 giorni di tempo per consentire la verifica della documentazione prodotta, prima che nascesse un eventuale diritto in capo all’istante.

Con la Scia, l’interessato deve presentare una semplice segnalazione, accompagnata da autocertificazioni, attestazioni, asseverazioni di tecnici abilitati, nonché elaborati tecnici per consentire le necessarie verifiche. L’Amministrazione competente nei 60 giorni successivi (anziché 30 giorni previsti per la Dia) potrà procedere alla verifica delle certificazioni poste a suo corredo. In caso di assenza dei requisiti di legge la prosecuzione dell’attività potrà essere inibita, salva la regolarizzazione entro un termine fissato dall’Amministrazione.

2) SCIA - elementi sostanziali

Vediamo nel seguito i tratti essenziali della nuova comunicazione:

• Introdotta dall'art.49, comma 4-bis del D.L. 78/2010 (c.d. Manovra correttiva 2010) prevede la sostituzione della Dia con la Scia e si applica a : ogni atto di autorizzazione, licenza, concessione non costitutiva, permesso o nulla osta comunque denominato, comprese le domande per le iscrizioni in albi o ruoli richieste per l'esercizio di attività imprenditoriale, commerciale o artigianale

• Esclusioni:
- atti rilasciati dalle amministrazioni preposte alla difesa nazionale, alla pubblica sicurezza, all'immigrazione, all'asilo, alla cittadinanza, all'amministrazione della giustizia, all'amministrazione delle finanze, compresi gli atti relativi alle reti di acquisizione del gettito, anche derivante dal gioco
- atti imposti dalla normativa comunitaria
- casi in cui sussitono vincoli ambientali, paesaggistici o culturali
- attività economiche a prevalente carattere finanziario.

• L'inizio attività decorre dallo stesso giorno della presentazione della SCIA

• Il divieto di prosecuzione dell'attività e rimozione degli effetti (in mancanza di requisiti) è da effettuarsi entro 60 giorni dal ricevimento, da parte dell'Amministrazione, della SCIA, a meno che l'interessato conformi l'attività alla normativa nel termine non inferiore a 30 giorni fissato dall'Amministrazione.
Con la Circolare n.3637 del 10 agosto 2010, il Ministero dello Sviluppo Economico ha chiarito, che decorsi i 60 giorni, l'Ammministrazione può intervenire solo mediante:
- provvedimenti in autotutela;
- procedura interdittiva, purchè sia verificato che siano state rese dichiarazioni false e mendaci;
- procedura interdittiva, ma solo in presenza del pericolo di un danno per il patrimonio artistico, per l'ambiente e la sicurezza e previo accertamento dell'impossibilità di tutelare tali interessi mediante adeguamento dell'attività.

Documenti da allegare:
- dichiarazioni sostitutive di certificazioni e dell'atto di notorietà per gli stati e le qualità personali;
- attestazioni e asseverazioni di tecnici abilitati o dichiarazioni di conformità da parte dell'Agenzia delle imprese per la sussistenza dei requisiti;
- elaborati tecnici necessari per le verifiche dell'Amministrazione.

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