News Pubblicata il 09/05/2024

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CIGS imprese strategiche 2024: le istruzioni

di Redazione Fisco e Tasse

Pubblicati i dettagli operativi per le misure di cassa integrazione straordinaria per le imprese strategiche in crisi, e per le partecipate dallo Stato (ex ILVA)



E’  stato pubblicato  in Gazzetta Ufficiale  il decreto legge 4 del 18 gennaio 2024  "Disposizioni urgenti  in  materia  di  amministrazione  straordinaria delle imprese di carattere strategico" che interviene a rafforzare le  misure di tutela occupazionale  dei lavoratori e della  continuità produttiva  nelle  imprese strategiche in crisi . Con la circolare 62 del 7 maggio INPS ha fornito le istruzioni procedurali per la fruizione 

In generale il provvedimento  prevede   un nuovo intervento di cassa integrazione guadagni straordinaria a favore delle imprese in amministrazione straordinaria , con almeno 1000 dipendenti,  in presenza di stabilimenti industriali di interesse strategico ai sensi dell’articolo 1 del Dl 207/2012, che non abbiano potuto completare  piani di riorganizzazione aziendale complessa.

E' prevista anche  una misura specifica per gli stabilimenti di Acciaierie d'Italia  (Ex ILVA)  alle quali è riservato uno stanziamento di 320 milioni di euro per l'erogazione di  uno o piu' finanziamenti a titolo oneroso  della  durata  massima  di  cinque anni.

Le imprese potranno fruire nel 2024  di una prosecuzione della CIGS  senza soluzione di continuità,  a valere sui fondi previsti dall’articolo 1, commi 175 e 176, della legge 213/2023 (Legge di Stabilità per il 2024). con  limite di spesa di 63,3 milioni di euro .Si ricorda che la cigs  non richiede  la  consultazione sindacale  e  viene autorizzata su domanda  con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali  in deroga ai limiti di durata  ordinariamente previsti dagli articoli 4 e 22, Dlgs 148/2015.

Inoltre si applicano le  tutele di cui all’articolo 7, comma 10-ter, del Dl 148/1993 ovvero a domanda dell'autorità  amministrativa straordinaria   la  durata dell’intervento della cassa integrazione straordinaria viene equiparata al termine previsto per l’attività commissariale.

Il decreto prevede anche all’articolo 3, comma 2,  che per assicurare adeguati  livelli di sicurezza  le riduzioni o sospensioni dal lavoro  potranno applicarsi ai  lavoratori addetti alla manutenzione degli impianti e alla sorveglianza delle attività di  sicurezza,  solo a  rotazione e quando non siano impegnati nei  programmi di manutenzione e sorveglianza di tali attività.

Cassa integrazione straordinaria 2024 le istruzioni 

Nella circolare 62 2024 INPS precisa che al trattamento di CIGS di cui all’articolo 3 del decreto-legge n. 4/2024 possono ricorrere le imprese  con i seguenti requisiti

  1. a)  gestiscono uno stabilimento industriale di interesse strategico nazionale e per le quali, ricorrendone i presupposti, sia disposta l’amministrazione straordinaria con prosecuzione dell’esercizio di impresa;
  2. b) siano già state autorizzate - o abbiano proposto apposita istanza al Ministero del Lavoro  - al trattamento di CIGS ai sensi dell’articolo 1, commi 175 e 176, della legge di Bilancio 2024, in relazione a programmi di riorganizzazione aziendale non ancora completati in ragione della loro complessità.   

La norma  non prevede nuovi oneri per la finanza pubblica né, conseguentemente, specifici finanziamenti  in quanto ha solo lo scopo di assicurare che, a seguito del passaggio dalla gestione ordinaria all’amministrazione straordinaria dell’impresa, la fruizione dei trattamenti di CIGS, già autorizzati o in corso di autorizzazione, senza soluzione di continuità.

La circolare ricorda anche che:

 In “Sistema UNICO”, nell’ambito del codice intervento 333, è stato istituito il seguente nuovo apposito codice evento:

“168 - Proroga CIGS imprese int. strateg. con piani riorg. non complet.(art.1 c.175 l.213/23;art.3 DL.4/24)”.  

 La circolare fornisce quindi di dettagli sulle modalità e termini di trasmissione dei flussi “UniEmens-Cig” (UNI41) ricordando che in caso di pagamento diretto INPS i datori di lavoro devono provvedere , a inviare all'INPS tutti i dati entro la fine del secondo mese successivo al periodo di integrazione salariale o, se posteriore, entro il termine di sessanta giorni dalla comunicazione della concessione.

Trascorsi inutilmente tali termini, il pagamento  resta  a carico del datore di lavoro.

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Fonte: Inps



TAG: Assegni familiari e ammortizzatori sociali La rubrica del lavoro