News Pubblicata il 20/03/2024

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Modello 730/2024: detraibilità spese per assistenza personale

di Redazione Fisco e Tasse

Sono detraibili al 19% le spese sostenute per persona di assistenza personale in caso di non autosufficienza: i requisiti per indicarle nel 730/2024



Il modello 730/2024 nella sezione I del Quadro E riservato a oneri e spese prevede al rigo E8-E10 l'indicazione delle spese sostenute per gli addetti all’assistenza personale utilizzando il codice "15".

Vediamo i requisiti per la detraibilità di queste spese.

Spese per assistenza personale: condizioni di detraibilità in dichiarazione

La detrazione, nella misura del 19%, per le spese sostenute per gli addetti all’assistenza personale spetta:

Le entrate nella Circolare n 14 del 19 giugno 2023 precisano che, sono considerati non autosufficienti nel compimento degli atti della vita quotidiana i soggetti che necessitano di sorveglianza continuativa o che non sono in grado di svolgere almeno una delle seguenti attività:

Lo stato di non autosufficienza deve derivare da una patologia e deve risultare da certificazione medica, non può essere quindi riferito ai bambini quando la non autosufficienza non si ricollega all’esistenza di patologie (Circolare 03.01.2005 n. 2/E, paragrafo 4).

La detrazione spetta al soggetto che ha sostenuto la spesa anche se non è titolare del contratto di lavoro del personale addetto all’assistenza.

La detrazione spetta anche in relazione a spese che siano state sostenute per i familiari, anche non fiscalmente a carico.

Spese per assistenza personale: per quali spese spetta

La detrazione spetta per le spese sostenute per gli addetti all’assistenza personale (ad esempio, per le c.d. badanti) propria o di uno o più familiari indicati nell’art. 433 del c.c., anche se non fiscalmente a carico del contribuente.

La detrazione spetta anche se le prestazioni di assistenza sono rese da:

La detrazione non spetta per:

La detrazione è calcolata su un ammontare massimo di spese pari a euro 2.100. Se più soggetti hanno sostenuto spese per assistenza riferite allo stesso familiare, tale limite deve essere ripartito tra coloro che hanno sostenuto la spesa.

Il limite deve essere sempre considerato con riferimento al singolo contribuente a prescindere dal numero di soggetti cui si riferisce l’assistenza. 

Ad esempio, se un contribuente ha sostenuto spese per sé e per un familiare, l’importo su cui calcolare la detrazione non può comunque superare euro 2.100.

La detrazione dall’imposta lorda per le spese sostenute per gli addetti all’assistenza personale, pur rientrando, in astratto, nel novero delle detrazioni che, ai sensi dell’art. 15, comma 3-bis, del TUIR, dovrebbero variare in base all’ammontare del reddito complessivo, in concreto spetta per intero, considerato che la detrazione in esame è sottoposta alla condizione per cui il reddito complessivo non deve superare euro 40.000.

Dall’anno d’imposta 2020 le spese sostenute per gli addetti all’assistenza personale sono sottoposte, ai fini della detrazione, all’obbligo di effettuazione del pagamento mediante sistemi di pagamento “tracciabili”.

Le spese devono risultare da idonea documentazione, che può anche consistere in una ricevuta debitamente firmata, rilasciata dal soggetto che presta l’assistenza e dalla prova del pagamento tracciato. Il contribuente dimostra l’utilizzo di sistemi di pagamento “tracciabili” mediante la relativa annotazione in fattura, ricevuta fiscale o documento commerciale, da parte del percettore delle somme che effettua la prestazione di servizio. In alternativa, l’utilizzo di sistemi di pagamento “tracciabili” può essere dimostrato mediante prova cartacea della transazione (ovvero tramite ricevuta della carta di debito o della carta di credito, copia bollettino postale, MAV, dei pagamenti con PagoPA, estratto conto, ecc.). 

La documentazione deve contenere gli estremi anagrafici e il codice fiscale del soggetto che effettua il pagamento e di quello che presta l’assistenza. 

Se la spesa è sostenuta in favore di un familiare, nella ricevuta devono essere indicati anche gli estremi anagrafici e il codice fiscale di quest’ultimo.

Inoltre, se le prestazioni di assistenza sono rese da:

Fonte: Fisco e Tasse


1 FILE ALLEGATO:
Circolare AdE 14 del 19.06.2023

TAG: Dichiarazione 730/2024: novità