News Pubblicata il 16/05/2023

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Costi di immatricolazione auto: trattamento IVA nel caso di riaddebito in fattura

di Redazione Fisco e Tasse

Riaddebitato in fattura al cliente finale dei costi delle pratiche automobilistiche per immatricolazione auto: adempimenti IVA e bollo



Con Risposta a interpello n 328 del 15 maggio le Entrate chiariscono che per le fatture emesse dalla Società a carico del cliente per le pratiche automobilistiche se riguardanti il pagamento sia di corrispettivi di operazioni assoggettate ad IVA sia somme non soggette ad IVA (quali le anticipazioni in nome e per conto del cliente in presenza dei requisiti) si applica l'imposta di bollo se le somme non soggette ad IVA sono di importo pari o superiore a euro 77,47. 

La società  istante  svolge in via  principale,  l'attività  di  concessionaria  di  autoveicoli  e  veicoli  commerciali  e  si avvale di agenzie  di pratiche  automobilistiche esterne per l'espletamento delle pratiche burocratiche per la messa su strada dei veicoli venduti ai clienti, le quali emettono, periodicamente, fattura riepilogativa delle operazioni svolte  per ciascuna pratica auto.

La Società fa presente che, per le pratiche auto presso l'Ufficio Provinciale della Motorizzazione civile e di iscrizione dei veicoli al Pubblico Registro  Automobilistico (PRA), i «costi fissi  amministrativi,  per  ciascuna immatricolazione,  ammontano, normalmente, a euro 115,98 e comprendono:

La  Società spiega che la fattura di vendita dei veicoli (usati  e  di  nuova  immatricolazione) riporta, oltre al corrispettivo imponibile ai fini IVA, anche le spese per la pratica di immatricolazione ed iscrizione al PRA fatturate dalle Agenzie.

Ciò posto, l'Istante chiede di chiarire se i predetti «costi di immatricolazione [...]  addebitati in fattura a titolo di rivalsa all'acquirente, rientrino o meno, nel perimetro di esenzione» di cui all'articolo 5 della tabella B allegata al d.P.R. n. 642 del 1972 che esenta «dall'imposta di bollo gli atti relativi alla riscossione e al rimborso dei tributi, dei contributi e delle entrate extra tributarie dello Stato, delle regioni, delle province, dei comuni (...), dei contributi e delle entrate extratributarie di qualsiasi ente autorizzato per  legge ad avvalersi dell'opera dei concessionari del servizio nazionale di riscossione». 

L'agenzia ha osservato che in base all'articolo 15, primo comma, n. 3)  del d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633, non concorrono a formare la base imponibile IVA, tra le altre «le somme dovute a titolo di rimborso delle anticipazioni fatte in nome e per  conto della controparte, purché regolarmente documentate»

In  relazione alle formalità eseguite dalle  agenzie  automobilistiche  presso gli  Uffici della Motorizzazione Civile e presso il PRA, su incarico di clienti e che sostengono, tra  le  altre, spese nel  loro  interesse, con risoluzione  n.  360393  del  16  gennaio 1978, è stato chiarito che i presupposti per l'applicazione del citato articolo 15,  primo  comma,  n.  3)  «ricorrono qualora le spese sopra indicate sostenute in nome e per conto della controparte siano provate mediante documentazione a questa intestata (es. parcella notarile, versamenti di tasse CC.GG. o di circolazione ecc.,) ovvero,  siano  costituite  da  diritti  corrisposti  agli  uffici  e  risultanti  da  apposita  specifica  di  liquidazione  effettuata  nel  modulo  intestato  al  cliente  committente  del  servizio  ed  a  quest'ultimo rimesso a giustificazione della richiesta di rimborso». 

Pertanto, «agli effetti  dell'I.V.A., restano escluse dalla base imponibile soltanto le somme che, dalla relativa documentazione, risultino essere state anticipate in nome e per conto della controparte, mentre le altre somme che non rivestono tale carattere o per le quali non è possibile esibire la relativa documentazione concorrono a formare la base imponibile e quindi devono essere regolarmente assoggettate al tributo alla stessa stregua del compenso percepito per la prestazione resa»

Con successiva  risoluzione  n.  363527  del  3  gennaio  1979,  è  stato  altresì  precisato  che  le  somme  pagate  «dalle  agenzie  di  consulenza  automobilistica  e  successivamente addebitate in fattura nei confronti del committente assumono carattere obiettivo di anticipazione in nome e per conto della controparte,[...], a nulla influendo la circostanza che, a seconda dei casi, l'incarico sia affidato dall'acquirente o dal venditore del veicolo», purché sussista apposita documentazione o dette spese «siano costituite  da diritti corrisposti agli uffici risultanti da apposita specifica di liquidazione effettuata  nel modello intestato  al  cliente  committente  del  servizio  ed  a  quest'ultimo  rimesso  a  giustificazione della richiesta di rimborso»

Nel caso rappresentato, l'agenzia ha precisato che per le fatture emesse dalla Società a carico del cliente:

Fonte: Fisco e Tasse


1 FILE ALLEGATO:
Risposta AdE n. 328 del 15.05.2023

TAG: Deducibilità e detraibilità auto 2023