News Pubblicata il 14/02/2023

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Naspi in caso di dimissioni o recesso per crisi d'impresa

di Redazione Fisco e Tasse

Le istruzioni INPS per la domanda di Naspi dei lavoratori che perdono l'occupazione per liquidazione giudiziale dell'impresa. Scadenze e decorrenza



Con la circolare 21 del 10 febbraio 2023 INPS chiarisce  il diritto alla NASPI per i dipendenti di aziende  coinvolte in  procedure di crisi di impresa. In particolare vengono presi in esame i casi di 

  1. dimissioni del lavoratore
  2. recesso del curatore
  3.  risoluzione di diritto  del rapporto di lavoro.

L'istituto ricorda che  per l'accesso alla indennità di disoccupazione NASPI la normativa richiede che la cessazione del rapporto di lavoro sia intervenuta involontariamente  oppure a seguito di dimissioni per giusta causa.

Con il codice della crisi d’impresa e dell’insolvenza di cui al decreto legislativo 12 gennaio 2019, n. 14 è stata inserita tra le  ipotesi di giusta causa la cessazione del rapporto  a seguito di recesso del curatore o risoluzione di diritto nella  procedura di liquidazione giudiziale.

Anche in questi casi dunque la cessazione  costituisce perdita involontaria del lavoro e presupposto per l'accesso alla indennità di disoccupazione NASpI.

Le istruzioni INPS sulla tempistica per le domande e la decorrenza dei pagamenti si applicano come  previsto dall’articolo 389, comma 1, del citato D.lgs n. 14 del 2019  con con decorrenza 15 luglio 2022 

Vale la pena sottolineare che le domande dovranno essere corredate dalla  lettera di dimissioni/licenziamento e che gli uffici inps verificheranno nel Registro delle imprese, che l’azienda  sia effettivamente  in liquidazione giudiziale.

Perdita del lavoro nella liquidazione giudiziale: quando fare domanda di  NASpI

L’articolo 189 del D.lgs n. 14 del 2019, al comma  5 dispone che: “Salvi i casi di ammissione ai trattamenti di cui al titolo I del decreto legislativo 14 settembre 2015 n. 148, ovvero di accesso alle prestazioni di cui al titolo II del medesimo decreto legislativo o ad altre prestazioni di sostegno al reddito, le eventuali dimissioni del lavoratore nel periodo di sospensione tra la data della sentenza dichiarativa fino alla data della comunicazione di cui al comma 1, si intendono rassegnate per giusta causa ai sensi dell'articolo 2119 del codice civile con effetto dalla data di apertura della liquidazione giudiziale”.

Ciò significa che  i rapporti di lavoro in essere alla data della sentenza dichiarativa rimangono sospesi fino alla data di comunicazione di subentro o di recesso  da parte del curatore  e, dall’altra, che le eventuali dimissioni del lavoratore devono intendersi rassegnate per giusta causa con la conseguente possibilità  di accedere alla prestazione di disoccupazione NASpI.

Le dimissioni hanno decorrenza con effetto dalla data di apertura della liquidazione giudiziale, quindi, con decorrenza retroattiva rispetto alla data in cui le stesse vengono rassegnate.

L'istituto precisa però che  che il termine di 68 giorni legislativamente previsto, a pena di decadenza, per la presentazione della domanda di NASpI decorre dalla data in cui il lavoratore rassegna le proprie dimissioni e non dalla data della cessazione del rapporto di lavoro.

Per le altre due fattispecie:

 il termine di decadenza di 68 giorni per la presentazione della domanda di NASpI decorre, 

  1. nell’ipotesi del recesso da parte del curatore, dalla data in cui  il lavoratore viene a conoscenza  della comunicazione e, 
  2. nell’ipotesi della risoluzione di diritto, la cessazione  interviene decorso il termine di quattro mesi dalla data di apertura della liquidazione giudiziale senza che il curatore abbia comunicato il subentro.

Decorrenza del pagamento della NASPI

Nei casi sopracitati il pagamento della prestazione NASPI decorre:

  1. dall'ottavo giorno successivo alla data delle dimissioni/recesso del curatore/risoluzione di diritto del rapporto di lavoro, se la domanda è presentata entro l’ottavo giorno;
  2. dal primo giorno successivo alla data di presentazione della domanda, nel caso in cui sia stata presentata successivamente all’ottavo giorno.

Regime transitorio e termini per maternità, malattia, infortuni

Restano salve sia in tema di  scadenza dei termini per la domanda, che di decorrenza della prestazione,  le ordinarie regole di cui alla circolare n. 94 del 2015   per gli eventi particolari di  maternità, malattia, infortunio sul lavoro/malattia professionale.

Esclusivamente per le cessazioni per dimissioni/recesso del curatore/risoluzione di diritto  verificatesi  tra la data del 15 luglio 2022 e il 10  febbraio 2023  data di pubblicazione della circolare, il termine di 68 giorni per la presentazione della domanda di NASpI decorre  dal 10 febbraio 2023 . e la naspi  verrà corrisposta dall’ottavo giorno successivo alla data delle dimissioni/recesso del curatore/risoluzione.

Fonte: Inps



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