News Pubblicata il 30/09/2021

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Superbonus: anche gli inquilini possono richiederlo

di Redazione Fisco e Tasse

Il superbonus per gli inquilini: quando spetta? I chiarimenti in vari provvedimenti di prassi delle Entrate.



Il Superbonus 110% è un agevolazione che interessa le spese sostenute per specifici interventi di ristrutturazione immobiliare. 

Si discute proprio in queste ore in merito alla proroga al 2023 del Superbonus 110%, proroga che con molte probabilità verrà inserita nella prossima legge di Bilancio 2022.

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Un elemento fondamentale di questo bonus è che, oltre alla fruizione diretta della detrazione

Superbonus per gli inquilini

Nel caso di un immobile con contratto di locazione, in molti si domandano, se il proprietario deve occuparsi della pratica di superbonus o se può farlo l’inquilino può beneficiare del superbonus 110%.

Come specificato nel testo del decreto e come confermato dall’Amministrazione finanziaria nella Circolare n. 24/E del 2020  sia proprietario che affittuario che comodatario possono godere del superbonus 110%

Si specifica infatti che la spesa per i lavori può essere sostenuta:

in base naturalmente ad un titolo idoneo che deve esistere al momento di avvio dei lavori o di sostenimento delle spese.

La richiesta di superbonus 100% per gli affitti può essere inoltrata da chi:

In particolare se la spesa che dà diritto al superbonus 110% è sostenuta dall’inquilino, il beneficio fiscale spetta a questi e non al proprietario purché il contratto di locazione risulti regolarmente registrato all’Agenzia delle Entrate (deve sussistere al momento di avvio dei lavori o al momento del sostenimento delle spese) e che ci sia il consenso del proprietario alla realizzazione dei lavori.

Se al momento dell’inizio dei lavori manca la registrazione del contratto di affitto o di comodato, l’inquilino che sostiene la spesa non potrà godere del superbonus 110%.

Superbonus per gli inquilini spetta anche se ne usufruisce il proprietario su altri immobili

Inoltre, secondo quanto riportato nella faq n 32 dell'agenzia delle entrate, in risposta ad un dubbio prospettato da un contribuente si chiarisce che "il Superbonus, ai sensi del comma 10 dell’articolo 119, spetta ai contribuenti persone fisiche relativamente alle spese sostenute per interventi realizzati su massimo due unità immobiliari.

Tale limitazione non si applica, invece, alle spese sostenute per gli interventi finalizzati al risparmio energetico effettuati sulle parti comuni dell’edificio. In altri termini, la norma esclude la possibilità che una persona fisica possa beneficiare del Superbonus per più di due immobili, prescindendo dal titolo di possesso degli stessi.

Per ulteriori chiarimenti sul superbonus negli affitti si legga la Risposta a interpello n 16/2021

Fonte: Fisco e Tasse



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