News Pubblicata il 25/05/2023

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Modello 730/2023: sostituito di imposta, pagamenti e rimborsi

di Redazione Fisco e Tasse

Chi può presentare il Modello 730/2023 e per quali redditi: il sostituto di imposta, i pagamenti e i rimborsi



Il Modello 730/2023 ordinario può essere presentato al sostituto d’imposta che presta l’assistenza fiscale, al Caf o al professionista abilitato. 

Il 730 ordinario si presenta entro il 30 settembre (per quest'anno 2 ottobre) Nel caso di presentazione al sostituto d’imposta il contribuente deve consegnare il modello 730 ordinario già compilato.

Modello 730/2023: chi lo può presentare

Possono utilizzare il modello 730 ordinario, i contribuenti che nel 2023 sono:

I contribuenti sopra elencati possono presentare il modello 730 ordinario anche in mancanza di un sostituto d’imposta tenuto a effettuare il conguaglio.

Se dalla dichiarazione emerge un credito, il rimborso viene erogato dall’Agenzia delle entrate. 

Se, invece, emerge un debito, il pagamento viene effettuato tramite il modello F24.

Possono utilizzare il modello 730 ordinario i contribuenti che nel 2022 hanno percepito:

Modello 730/2023: rimborsi e pagamenti

A partire dalla retribuzione di competenza del mese di luglio, il datore di lavoro o l’ente pensionistico deve effettuare i rimborsi relativi
all’Irpef e alla cedolare secca o trattenere le somme o le rate 
(se è stata richiesta la rateizzazione), dovute a titolo di saldo e primo acconto relativi all’Irpef e alla cedolare secca, di addizionali regionale e comunale all’Irpef, di acconto del 20 per cento su taluni redditi soggetti a tassazione separata, di acconto all’addizionale comunale all’Irpef.
Il sostituto d’imposta non esegue il versamento del debito o il rimborso del credito di ogni singola imposta o addizionale se l’importo che risulta dalla dichiarazione è uguale o inferiore a 12 euro.
Per i pensionati queste operazioni sono effettuate a partire dal mese di agosto o di settembre (anche se è stata richiesta la rateizzazione).
Se la retribuzione erogata nel mese è insufficiente, la parte residua, maggiorata dell’interesse previsto per le ipotesi di incapienza, sarà trattenuta nei mesi successivi fino alla fine del periodo d’imposta.

A novembre viene effettuata la trattenuta delle somme dovute a titolo di seconda o unica rata di acconto relativo all’Irpef e alla cedolare secca. 

Se il contribuente vuole che la seconda o unica rata di acconto relativo all’Irpef e alla cedolare secca sia trattenuta in misura minore rispetto a quanto indicato nel prospetto di liquidazione (perché, ad esempio, ha sostenuto molte spese detraibili e ritiene che le imposte dovute nell’anno successivo dovrebbero ridursi) oppure che non sia effettuata, deve comunicarlo per iscritto al sostituto d’imposta entro il 10 ottobre, indicando, sotto la propria responsabilità, l’importo che eventualmente ritiene dovuto.

Fonte: Fisco e Tasse



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