News Pubblicata il 26/02/2021

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Rimborso IVA per cessazione attività: termine decennale di decadenza e prescrizione

di Dott. Salvo Carollo

La Corte di Cassazione ribadisce che, in caso di cessazione dell’attività, vige il termine decennale sia per la decadenza che per la prescrizione del credito IVA da Dichiarazione



Il rimborso del credito IVA da dichiarazione, per il caso della cessazione dell’attività del contribuente, è argomento sensibile, perché segna la fine di una impresa, e tormentato, perché tante possono essere le difficoltà per ottenerlo.

Abbiamo già avuto modo di affrontare l’argomento nelle sue diverse sfaccettature teoriche e pratiche nell’articolo Rimborso IVA per cessazione attività: teoria e pratica, a cui si rimanda per approfondimento generale sul tema.

Ma una delle problematiche a cui il contribuente non dovrà trascurare di fare attenzione, al fine di fare valere il suo diritto, è quella dei termini di prescrizione del credito IVA e di decadenza della possibilità di esercitare il diritto al rimborso.

A dire il vero, nel proseguo di questo articolo, sull’argomento non sarà riportato nulla che non sia già stato scritto numerose, in quanto la giurisprudenza sul tema è talmente consolidata da potersi considerare inequivocabile. Ma, nonostante ciò, il contenzioso continua ad essere alimentato e la questione continua a essere portata all’attenzione dei giudici di legittimità.

La recente ordinanza della Corte di Cassazione numero 17495 del 21 agosto 2020 ha dalla sua il pregio di riepilogare e ribadire, in modo chiaro e si spera definitivo, i termini prescrizionali e decadenziali del credito IVA da dichiarazione, per il caso specifico della cessazione dell’attività del contribuente.

Il contenzioso origina dal fatto che il contribuente aveva prima destinato a compensazione il credito IVA, salvo poi non utilizzarlo e chiederlo a rimborso successivamente.

L’Agenzia delle Entrate contesta la decadenza del diritto a chiedere il rimborso del credito IVA in quanto l’istanza sarebbe stata presentata oltre i termini biennali previsti dall'articolo 21 del Decreto Legislativo numero 546 del 1992.

L’ordinanza utilizza la particolarità della situazione per riepilogare tutte le questione sensibili sul tema.

Per iniziare, cosa molto importante, viene precisato che “la domanda di rimborso del credito d'imposta maturato dal contribuente deve considerarsi già presentata con la compilazione

del corrispondente quadro della dichiarazione annuale, la quale configura formale esercizio del diritto”. Quindi il fatto stesso di esporre il credito IVA finale nella dichiarazione annuale dell’anno di cessazione dell’attività costituisce già istanza di rimborso, a prescindere che questo sia chiesto effettivamente a rimborso o meno, in quanto “non può disconoscersi il rimborso del credito IVA alla contribuente per avere quest'ultima avanzato richiesta di compensazione (e non di rimborso) in sede di dichiarazione annuale, in quanto, non essendo sorto un debito IVA della contribuente (che ha cessato l'attività), non può dirsi verificato l'effetto estintivo di cui all'articolo 1242 Codice civile”.

Di conseguenza possiamo dedurre che l’istanza di rimborso non è costituita dalla destinazione a rimborso del credito IVA esposto sulla dichiarazione di cessazione dell’attività, ma dall’esposizione stessa di quel credito (anche lasciato in compensazione) su quella dichiarazione, essendo possibile destinare anche successivamente, entro i termini prescrizionali, tale importo a rimborso.

Infine, per assoluta chiarezza, la corte specifica anche, per quanto riguarda i termini di prescrizione, che “il credito IVA esposto dal contribuente nella dichiarazione dei redditi è soggetto all'ordinaria

prescrizione decennale, mentre non è applicabile il termine biennale di decadenza previsto dal Decreto Legislativo 31 dicembre 1992, numero 546, articolo 21, comma 2, in quanto l'istanza di rimborso non integra il fatto costitutivo del diritto, ma solo il presupposto di esigibilità del credito per dare inizio al procedimento di esecuzione del rimborso stesso”.

La Corte di Cassazione chiarisce quindi che la prescrizione del credito IVA da cessazione dell’attività segue il termine ordinario decennale e ribadisce che l’istanza di rimborso rappresenta soltanto il presupposto per avviare il procedimento di rimborso del credito, per cui neanche la sua mancanza sarà sufficiente a fare decadere il diritto.

L’ordinanza in trattazione, che ha dalla sua la forza della chiarezza, è solo l’ultima di una serie di decisioni prese dai giudici di legittimità sull’argomento, tutte sulla medesima linea; per cui, il contribuente che si ritrovi nella fattispecie esaminata non dovrebbe avere remore a fare valere le proprie posizioni, forte di una giurisprudenza consolidata.

A titolo di esempio si ricorda, sul medesimo tema, anche l’ordinanza numero 26371, sempre della Corte di Cassazione civile, del 17 ottobre 2019 che sostiene le medesime conclusioni.

Fonte: Corte di Cassazione



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