News Pubblicata il 24/11/2020

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Acquisti di case antisismiche: obbligo di vendita entro il 31 dicembre 2021 e non solo

di Redazione Fisco e Tasse

In due risposte ad istanze di interpello l’agenzia delle entrate fa il punto sulle detrazioni derivanti dall’acquisto di case antisismiche.



Con due risposte ad interpelli, i numeri 557 e 558 del 23 novembre 2020, l’agenzia delle entrate ribadisce che il superbonus del 110% spetta agli acquirenti di case antisismiche solo se l’atto notarile di passaggio di proprietà viene stipulato entro il 31/12/2021.

A nulla rileva l’aumento di volumetria rispetto all’immobile precedente, gli acquirenti potranno beneficiare anche del bonus mobili a seguito dell’acquisto immobiliare. I vari quesiti affrontati dall’agenzia delle entrate, praticamente in maniera congiunta, con le due risposte n. 557 e 558, non fanno altro che fissare nuovamente i punti fermi di una detrazione, quella dell'acquisto di case antisismiche che già sono stati ribaditi nei giorni passati (Risp. 538 del 9/11/2020). 

Ricordiamo che gli acquirenti di case antisismiche, hanno la possibilità, ai sensi dell’art. 16, 1-septies, DL 63/2013, di godere della detrazione da sismabonus (70-75-80-85%, sulla base della tipologia di salto di classe sismica dell’immobile acquistato). Tale detrazione, godibile entro un limite massimo di spesa di 96.000 euro, con le modifiche del DL 34/2020, è stata elevata al 110%. 

In breve il sunto delle conferme arrivate dal Fisco. 

  1. Indipendentemente dalle date dei titoli abilitativi o dalle date di eventuali contratti preliminari di compravendita dell’immobile o del futuro immobile, ai fini dell’accesso al 110%, l’atto notarile di compravendita deve essere assolutamente stipulato entro il 31/12/2021. Decorsa tale data (fatte salve le proroghe del caso), la detrazione del 110% non sarà più possibile (sarà accessibile, tuttavia, la detrazione originaria del 70% o dell’80%). 
  2. Ferma rimane la detrazione del 110% anche se gli interventi antisismici sono stati realizzati "mediante demolizione e ricostruzione di interi edifici, allo scopo di ridurre il rischio sismico, anche con variazione volumetrica rispetto all'edificio preesistente". La variazione volumetrica in passato rappresentava un problema ai fini dell’aumento della stessa, ad oggi, invece, a prevalere è l’azione di riduzione del rischio sismico a nulla rilevando il fatto che l’immobile, al termine dei lavori, abbia aumentato la propria volumetria. 
  3. Anche l'acquisto o la costruzione successiva del box concorrono al 110%. Nell’eventualità in cui, oltre alla costruzione dell’abitazione vi sia anche l’annessa costruzione del box, magari in un momento successivo, l’agenzia conferma che anche la pertinenza beneficia del superbonus 110%, entro comunque il limite massimo di spesa unico di 96.000 euro nel quale vanno ricomprese entrambe le costruzioni, casa e box. 
  4. Ok al bonus mobili. L’acquisto di case antisismiche e delle loro pertinenze dà diritto al bonus mobili, in quanto l’art. 16, DL 63/2013 trova il suo fondamento normativo nell’art. 16bis TUIR (interventi di recupero del patrimonio edilizio). Avere in essere una ristrutturazione è infatti la conditio sine qua non per godere del bonus mobili.

Fonte: Agenzia delle Entrate


2 FILE ALLEGATI:
Risposta a interpello del 23.11.2020 n. 557 Risposta a interpello del 23.11.2020 n. 558

TAG: Ristrutturazioni Edilizie 2023 Superbonus 110%