News Pubblicata il 13/08/2020

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Assegno natalità 2020: scadenza domande prorogata per COVID

Tutte le novità su ISEE e domande di assegno di natalità prorogate al 30 agosto per le nascite fin dal 25.11.2019 per l' emergenza COVID.



L’assegno di natalità , anche detto "bonus bebé" è il contributo riservato alle famiglie in cui nasce o viene adottato o preso in affidamento un figlio E'attivo sin dal 2015 in diverse forme ed è stato potenziato con l'ultima legge di stabilità 

Vedi  qui le istruzioni generali e i requisiti in vigore: "Bonus bebé 2020"

L'INPS, con il Messaggio n. 3104 dell’11 agosto 2020ha pubblicato ieri specifiche indicazioni in merito alla sospensione del decorso dei termini  per le domande prevista  dal decreto "Cura Italia" a causa dell’emergenza COVID-19. Inoltre sono fornite indicazioni sui nuovi criteri ISEE applicabili per gli eventi che si verificano nel 2020 e per la gestione delle domande di anni precedenti .

DOMANDE BONUS BEBE PROROGATE PER COVID

 Riguardo la scadenza delle domande   va ricordato innanzitutto che il termine ordinario  per l'assegno di natalità è fissato a  90 giorni dall’evento (nascita/adozione/affidamento preadottivo)  .La prestazione  in quel caso decorre dalla nascita stessa ; se, invece, la domanda è tardiva (oltre i 90 giorni dalla nascita), il beneficio spetta dalla data (successiva) della  domanda con la perdita di tutte le mensilità arretrate.

 Come detto a  causa dell'emergenza legata al Covid 19, al termine di 90 giorni  si applica la “sospensione”prevista dall’articolo 34 del decreto-legge n. 18/2020, ciò significa che:

  1.  per le nascite/adozioni/affidamenti preadottivi verificatisi nel periodo  23 febbraio 2020 al 1° giugno 2020, il termine di 90 giorni, è rimasto sospeso e ha iniziato nuovamente a decorrere a partire dal 2 giugno 2020. Conseguentemente, tutte le domande di assegno riferite agli eventi verificatisi nel predetto periodo si considerano tempestive se presentate entro 90 giorni a partire dal 2 giugno 2020, ossia entro il 30 agosto 2020.
  2.  La stessa sospensione dei termini opera anche per gli eventi antecedenti al 23 febbraio 2020 (nascite/adozioni/affidamenti preadottivi), e cioè quelli avvenuti sin dal 25 novembre 2019 (ossia nei 90 giorni antecedenti alla data del 23 febbraio 2020). Anche per tali eventi  le domande si considerano tempestive se presentate entro il 30 agosto 2020.


CRITERI PER LE DOMANDE CON ISEE MANCANTE O  DIFFORME

Per gli  eventi del 2020 in caso INPS precisa che  :

  1. ogni qualvolta l’attestazione ISEE minorenni sia rilasciata con omissioni e/o difformità il richiedente la prestazione può regolarizzare la situazione (le modalità indicate nella circolare n. 26/2020 )
  2. in questi casi , come in  mancanza di ISEE, la definizione della domanda in stato “accolta” comporta n la liquidazione dell’importo minimo di 80 euro mensili (o 96 euro in caso di figlio successivo al primo).

 Non opera quindi la sospensione  

A seguito della regolarizzazione l’importo dell’assegno viene poi integrato dalla differenza , sui quali i messaggio fornisce specifi esempi 

 

 Per gli eventi del 2017 e del 2019 per i quali la prestazione è ancora pagata nel 2020 per effetto della diversa durata prevista dalla normativa:

 


Fonte: Inps



TAG: Maternità, famiglia, conciliazione vita-lavoro La rubrica del lavoro ISEE 2023 Indicatore situazione economica equivalente