News Pubblicata il 17/07/2020

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Congedi e bonus baby sitter COVID: domande e istruzioni intermediari

I 30 giorni di congedo COVID ancora in parte fruibili entro il 31 agosto - non c’è piu tempo per i permessi legge 104 - Circolare INPS 81 del 8.7.2020



E’ stata pubblicata ien oltre il tempo massimo la circolare INPS n. 81-2020 con le istruzioni per la richiesta e le modalità di fruizione  del congedo straordinario COVID e dei permessi legge 104, che sono stati raddoppiati dal Decreto rilancio in vigore dal 18 maggio . Risulta utile per la massima parte ai datori di lavoro che devono comunicare e conguagliare le indennità , mentre per i lavoratori risulta quasi inutile, in particolare riguardo i 12 giorni aggiuntivi di permessi legge 104 che erano da utilizzare fra maggio e giugno 2020 .
Sui congedi parentali, alternativi al bonus baby sitter  vengono fornite alcune precisazioni riguardo il passaggio da congedo ordinario  a  straordinario. In particolare: 
Da segnalare che la conversionee in legge del decreto ha portato un ampliamento pdel periodo termporale in cui è possibile utilizzare il congedo o il bonus baby sitter: la scadenza è stata spostata al 31 agosto invece che al 31 luglio. Il totale dei giorni però è rimasto lo stesso.
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Come anticipato nella circolare 73 sull’utilizzo dei bonus baby sitter-( per un massimo di 600 euro per la generalità dei lavoratori o fino a 1000 euro per le categorie agevolate sanitari pubblici, polizia ecc).
Si ribadisce anche che i 30 giorni complessivi sono riferiti a ciascun nucleo familiare e non a ogni figlio (restano sempre trenta anche per chi ha due o piu figli).
La domanda di congedo COVID-19 utilizza la stessa procedura di “Domanda di congedo parentale”, all'interno della quale, dopo la compilazione dei dati anagrafici dell'altro genitore, è richiesto di opzionare la scelta di presentare domanda per il congedo COVID-19 o domanda per il congedo COVID-19 con figlio disabile 
L’utente può anche visualizzare la lista di tutte le domande inoltrate all’Istituto mediante diversi canali telematici (on line, patronato, Contact Center Multicanale) cliccando sulla voce di menu “Consultazione domande”.  I periodi oggetto di conversione/trasformazione in periodi di congedo COVID-19, possono essere visualizzati dall’utente con le seguenti modalità:
  1. tramite il portale web, dal menu “Prestazioni e servizi”, nell’elenco “Tutti i servizi”:
  2. tramite il Contact center integrato, sempre attraverso il PIN INPS, chiamando il numero verde 803. 
  3. tramite i Patronati, utilizzando i servizi offerti gratuitamente dagli stessi.
Inoltre l’applicazione “Domande di Maternità online” prevede la voce di menu “Consultazione pratiche”; Nella lista è specificato il tipo pratica e, cliccando sulla lente, il sistema mostra i dati riepilogativi della pratica e lo stato di lavorazione. Le pratiche per periodi di congedo COVID-19 riportano nella colonna “Tipo pratica” la dicitura “Congedo COVID-19”.
La seconda parte della circolare  è rivolta ai datori di lavoro e agli intermediari e fornisce le istruzioni dettagliate  sulle modalità di conguaglio delle indennità erogate in sede uniemens.

Fonte: Inps



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