News Pubblicata il 14/05/2020

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Le novità in tema di procedure concorsuali dopo il decreto Liquidità

Rinvio dell'entrata in vigore del Codice della Crisi al 1 settembre 2021, proroga per l'adempimento nei concordati e accordi ristrutturazione, sospese le richieste di fallimento



Il decreto Liquidità D.L.  8 aprile 2020, n. 23 in corso di conversione è intervenuto  in ambito concorsuale, con modifiche destinate ad avere un impatto considerevole sulle procedure concorsuali in essere e su quelle avviate dal 9 aprile 2020 data di entrata in vigore del decreto stesso.

Le modifiche intervenute con il decreto di Liquidità sono da integrare con quelle introdotte dal decreto Cura Italia D.L. 17/3/2020 n.18 che è intervenuto in modifica della disciplina dei termini processuali applicabili alle procedure concorsuali.

Ma vediamo in maniera sintetica le modifiche intervenute con il decreto liquidità:

La parte finale dell’art. 10 è dedicata al computo dei termini per l’esercizio delle azioni revocatorie e per la dichiarazione di fallimento dell’imprenditore cessato, stabilendo che a tali fini non debba essere computato il periodo ricompreso tra il 9 marzo 2020 e il 30 giugno 2020.

Per completezza richiamiamo anche la sospensione dei termini processuali prevista prima dal decreto Cura Italia per il periodo dal 9 marzo 2020 al 15 aprile 2020, termine, quest’ultimo, poi prorogato all’11 maggio 2020 dal decreto liquidità, che ha avuto una immediata applicazione anche sulle procedure concorsuali pendenti alla data del 9 marzo.

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Le novità del decreto Liquidità sono ampiamente trattate nella circolare n.23 del 13/5- Le procedure concorsuali e novità del DL 23/2020



TAG: Codice della Crisi d'Impresa e dell'insolvenza