News Pubblicata il 06/04/2020

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Pensioni: proroga termini di richiesta fino al 1 giugno 2020

I chiarimenti dell'INPS sulla sospensione dei termini per le richieste e i ricorsi in materia previdenziale previsti dal decreto Cura Italia: pensioni anticipate, inabilità da amianto, usuranti



Inps ha pubblicato il 4 aprile la circolare n. 50  con chiarimenti sull'Articolo 34 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, che prevede la sospensione della decorrenza dei termini decadenziali in materia previdenziale.

La norma prevede che dal 23 febbraio al 1° giugno 2020 è sospesa la decorrenza dei termini decadenziali per:

L'istituto annuncia anche una successiva circolare con ulteriori chiarimenti ed istruzioni applicative.

Per quanto riguarda la sospensione dei termini di decadenza relativi alla richiesta di  prestazioni previdenziali, l'istituto precisa che la disposizione di legge si applica ai termini di decadenza successivi alla data del 23 febbraio 2020, che restano sospesi fino al 1° giugno 2020. 

Ad esempio si tratta delle seguenti scadenze :

a)   riconoscimento dei requisiti e delle condizioni per  la pensione anticipata in favore dei lavoratori c.d. precoci, legge 11 dicembre 2016, n. 232 (termine del 1° marzo 2020);

b)   riconoscimento dei requisiti e delle condizioni per il diritto all’indennità c.d. APE sociale, di cui all’articolo 1, commi 179 e ss., della legge 11 dicembre 2016, n. 232 (termine del 31 marzo 2020);

c)    riconoscimento dei requisiti e delle condizioni per il diritto alla pensione di inabilità per malattie, di origine professionale, derivanti da esposizione all’amianto, legge 11 dicembre 2016, n. 232 (termine del 31 marzo 2020);

d)   riconoscimento dello svolgimento di attività lavorative particolarmente faticose e pesanti, di cui al decreto legislativo 21 aprile 2011, n. 67, come modificato dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, e dalla legge 11 dicembre 2016, n. 232 (termine del 1° maggio 2020);

e)   pensionamento anticipato per i lavoratori del settore editoria, di cui all’articolo 37, comma 1, lettera a), della legge 5 agosto 1981, n. 416;

f)    conferma dell’assegno ordinario di invalidità, di cui all’articolo 1, comma 7, della legge 12 giugno 1984, n. 222.

La circolare specifica anche che considerato lo stato emergenziale  e  sospensione delle visite previdenziali medico legali,il pagamento degli assegni di invalidità viene mantenuto provvisoriamente, ove sia stata presentata la domanda di conferma, salvo recupero successivo degli importi l’interessato può comunque presentare la domanda di conferma, in quanto i canali di comunicazione telematica con l’Istituto sono attivi .

Riguardo l’accettazione dei provvedimenti di ricongiunzione, riscatto e rendita vitalizia , essendo sospesi i termini che ricadono nel periodo compreso tra il 23 febbraio ed il 1° giugno 2020, , dal 2 giugno 2020 gli interessati conservano il diritto alle condizioni dell’originale piano di ammortamento.

Fonte: Inps


1 FILE ALLEGATO:
Circolare INPS 50 del 4-4-2020

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