News Pubblicata il 19/08/2019

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Imbarco provviste e non imponibilità IVA: attenzione ai registri

Obbligo di annotazione nel registro di bordo come prova dell’avvenuto imbarco delle provviste: a dirlo le Entrate



Con la Risposta all'interpello n. 325 del 2019 l'Agenzia delle Entrate ha fornito chiarimenti in merito all'obbligo di annotazione nel registro di bordo della prova dell’avvenuto imbarco delle provviste. Il documento è allegato a questo articolo.

La Legge Comunitaria 2010 (L. 217/2011) ha riscritto completamente l’articolo 8-bis del Testo Unico IVA (DPR 633/72) concernente le operazioni assimilate alle cessioni all’esportazione per le quali si applica il regime di non imponibilità IVA, al fine di rendere la norma nazionale aderente a quella comunitaria.

In particolare, stabilisce che sono assimilate alle cessioni all’esportazione “le cessioni di apparati motori e loro componenti e di parti di ricambio degli stessi e delle navi e degli aeromobili di cui alle lettere precedenti, le cessioni di beni destinati a loro dotazione di bordo e le forniture destinate al loro rifornimento e vettovagliamento comprese le somministrazioni di alimenti e di bevande a bordo ed escluse, per le navi adibite alla pesca costiera, le provviste di bordo”.

Al fine di beneficiare del regime di non imponibilità, l’Amministrazione finanziaria in precedenti documenti di prassi (Risoluzione n. 2/E/2017 e Risoluzione n. 6/E/2018) ha chiarito che

Il fornitore ha l’onere di acquisire dall’armatore tali documenti ufficiali al fine di poter emettere fattura in regime di non imponibilità.

Attenzione va prestata al fatto che laddove l’armatore acquirente del servizio o della provvista non sia in grado di esibire al fornitore la documentazione, il fornitore può emettere fattura in regime di non imponibilità sulla base di una dichiarazione dell’armatore, del comandante della nave ovvero di chi ha la responsabilità della gestione della nave, attestante che la nave è adibita effettivamente e prevalentemente alla navigazione in alto mare.

Per quanto riguarda la prova dell'avvenuto imbarco delle provviste e dotazioni è ancora necessaria la registrazione della fattura d'acquisto su apposito registro e che sulla copia cartacea della fattura il Capitano debba annotare la propria dichiarazione di avvenuto imbarco.

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Fonte: Fisco e Tasse


1 FILE ALLEGATO:
Risposta interpello 325 del 31.07.2019

TAG: Nautica da diporto