News Pubblicata il 16/08/2019

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Taglio Pensioni d'oro 2019 e stop rivalutazione

I dettagli e le istruzioni sulla riduzione dell' indicizzazione degli assegni pensionistici e il taglio delle cd. "pensioni d'oro", oltre 100mila euro



La legge di bilancio 2019 dedica  alcuni degli oltre 1000 commi dell'unico articolo che la compone,  al conseguimento di un risparmio sulla spesa previdenziale  per le pensioni piu alte . In particolare i provvedimenti  seguono due filoni :

  1. riduzione dell'indicizzazione   automatica delle pensioni oltre 3 volte il minimo, nei prossimi tre anni (2019-2021)
  2. taglio  degli assegni (calcolati con sistema misto) di importo superiore a 100mila euro lordi annui, nei prossimi 5 anni (2019-2023)

Il risparmio per la prima misura si attesta a  2,2 miliardi, tra il 2019 e il 2021, mentre dal taglio sulle pensioni elevate  si calcola un risparmio di circa 250 milioni .

1) RIDUZIONE INDICIZZAZIONE PENSIONI

Per il periodo 2019-2021 la rivalutazione automatica all'inflazione misurata dall'ISTAT, dei trattamenti pensionistici, sarà riconosciuta con le seguenti percentuali :

​In sintesi :

 Riduzione dell’indicizzazione delle pensioni dal 2019 al 2021

 

 

Parte dell’assegno  che sarà indicizzata  

Parte dell’assegno  che non sarà indicizzata  

fino a 3 volte  l'assegno sociale (507,1 euro)

 fino a 1521 euro mensili netti

100%

0%

assegni tra 3 e 4 volte il minimo

fino a 2028 euro mensili netti

97%

3%

assegni tra 4 e 5 volte il minimo

fino a 2537,55 euro mensili netti

77%

13%

assegni tra 5 e 6 volte il minimo

Fino a 3045,06 euro mensili netti

52%

48%

assegni tra 6 e 8 volte il minimo

Fino a 4060,08 euro mensili netti

47%

53%

Assegni tra 8 e 9 volte il minimo

Fino a 4567,59 euro mensili netti

45%

55%

oltre 9 volte il minimo

 

40%

60%

La riduzione dell'indicizzazione è stata applicata a partire da aprile 2019. Nella mensilità di giugno è stato applicato  anche il conguaglio (negativo)  relativo ai mesi gennaio marzo 2019, rispetto alla misura di rivalutazione applicata in precedenza.  

 

2)  TAGLIO PENSIONI  D'ORO

Al comma 261  si prevede che a decorrere dalla data di entrata in vigore della legge  di bilancio  e per la durata di cinque anni (2019-2023) , i trattamenti pensionistici  diretti  del Fondo pensioni lavoratori dipendenti, delle gestioni speciali dei  lavoratori autonomi, delle forme sostitutive, esclusive ed esonerative dell’assicurazione generale obbligatoria e della Gestione separata  di importo superiore a 100.000 euro lordi su base annua,  saranno ridotti delle seguenti aliquote:

La riduzione non  si applica comunque alle pensioni interamente liquidate con il sistema contributivo

L'inps è successivamente intervenuta in materia  con due circolari:

 La circolare n. 62 ha ricordato che la riduzione interessa  gli importi lordi  annui di tutti i trattamenti pensionistici diretti, compresi quelli aventi decorrenza infra annuale, a carico delle forme pensionistiche indicate , compresi i supplementi di pensione e le pensioni supplementari, a prescindere dal sistema di calcolo adottato per la liquidazione degli stessi.

Non si tiene conto delle seguenti prestazioni:

-    pensioni di invalidità a carico della gestione esclusiva, quali le pensioni di privilegio dipendenti da causa di servizio e le pensioni di inabilità ordinaria riconosciute a seguito di cessazione dal servizio

-    trattamenti pensionistici per invalidità specifica riconosciuti a carico degli iscritti ai fondi sostitutivi;

-    assegno ordinario di invalidità e pensione di inabilità riconosciuti ai sensi della legge n. 222/1984;

-    pensioni indirette ai superstiti di assicurato e pensioni di reversibilità ai superstiti di pensionato;

-    pensioni riconosciute a favore delle vittime del dovere o di azioni terroristiche 

 Con la circolare 116 2019 del 9 agosto 2019 l'INPS ha fornito nuovi  chiarimenti relativamente al taglio dei  trattamenti pensionistici liquidati con il cumulo contributivo dei periodi assicurativi .

Sul punto l’Istituto ha interessato il Ministero del Lavoro , il quale ha  precisato che le pensioni da totalizzazione o da cumulo, nelle quali sia presente anche un solo periodo contributivo a carico delle Casse professionali, devono ritenersi escluse  dalla riduzione.

Sono, invece, da ricomprendere nell’ambito di applicazione della norma tutti gli altri trattamenti pensionistici liquidati con  cumulo e  totalizzazione nei quali non è presente contribuzione a carico delle Casse professionali.

Questo indirizzo si fonda sul dettato normativo, che fa riferimento, per la riduzione, esclusivamente ai trattamenti pensionistici diretti a carico del Fondo pensioni lavoratori dipendenti, delle Gestioni speciali dei lavoratori autonomi, delle forme sostitutive, esclusive ed esonerative dell’assicurazione generale obbligatoria e della Gestione separata.

La manovra prevede anche che  presso  l’INPS e gli altri enti previdenziali interessati siano istituiti appositi  fondi denominati « Fondo risparmio sui  trattamenti pensionistici di importo elevato » in cui confluiscono  e restano accantonati i  risparmi conseguiti.

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Fonte: Fisco e Tasse



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