News Pubblicata il 12/07/2019

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Antiriciclaggio: Obblighi di adeguata identificazione del titolare effettivo

Antiriciclaggio: come identificare il cliente o il titolare effettivo con cui instaurare il rapporto professionale , dal 23 luglio 2019 in vigore le regole del CNDCEC



In data 23 gennaio 2019, il Consiglio nazionale dei dottori commercialisti ed esperti contabili (CNDCEC), quale Organismo di autoregolamentazione (ai sensi dell’art. 11, comma 2, del D.lgs. 231/07) - previa approvazione del Comitato di sicurezza finanziaria (CSF) - ha emanato tre regole tecniche in materia di: valutazione del rischio (artt. 15 e 16, D.lgs. 231/2007); adeguata verifica della clientela (artt. 17 e 30, D.lgs. 231/2007); conservazione dei documenti, dei dati e delle informazioni (artt. 31, 32 e 34, D.lgs. 231/2007).
Le regole tecniche – considerate fonti normative integrative della norma primaria e non norme regolamentari subordinate o soft law – diverranno definitive e vincolanti per gli iscritti a partire dal 23 luglio 2019.

Gli obblighi di adeguata verifica, prescritti dal D.Lgs n.231/2007 come modificato dal D.Lgs. n.90/2017, impongono a commercialisti, notai, avvocati, associazioni di categoria, patronati, CAF e altri soggetti obbligati ex art. 3, di procedere all'identificazione del cliente o del titolare effettivo. Il titolare effettivo è la persona fisica, diversa dal cliente, nel cui interesse la prestazione professionale è resa o l’operazione è effettuata.

Premesso che l’identificazione e la verifica dell’identità del titolare effettivo è realizzabile anche in sua assenza, contestualmente all’identificazione del cliente, osserviamo che la procedura di identificazione cui sono tenuti i soggetti obbligati, può essere realizzata:

- sia in presenza di una persona fisica (effettivo cliente ovvero soggetto esecutore, dipendenti o collaboratori del soggetto obbligato) e consiste nell'acquisizione dei dati identificativi forniti dal cliente.

- sia in assenza di una persona fisica:

In particolare si rileva che:

- quando il cliente è una persona fisica, i dati identificativi saranno reperiti mediante:

- quando il cliente non è una persona fisica, l’art. 20 del D.Lgs 231/2007 chiarisce che: il titolare effettivo sarà la persona fisica (o persone fisiche) cui, in ultima istanza, è attribuita la proprietà diretta o indiretta ovvero il controllo. La norma richiama, in modo specifico, il caso in cui il cliente sia una società di capitali. In tal caso:

Ove, dall’esame dell’assetto proprietario non sia possibile risalire in maniera univoca all’identità di colui cui è attribuita la proprietà diretta o indiretta dell’ente, dovrà intendersi quale titolare effettivo, la persona o le persone fisiche cui, in ultima istanza, è attribuibile il controllo:

Tuttavia, ove dall’applicazione dei criteri su indicati non sia comunque possibile risalire in maniera univoca all’identità dei titolari effettivi, costoro saranno fatti coincidere con la persona o le persone fisiche titolari di poteri di amministrazione o direzione della società.

- nel caso in cui il cliente sia una persona giuridica privata, di cui al D.P.R. n. 361/2000, sono cumulativamente individuati come titolari effettivi:

Insieme con i documenti utili all’identificazione, il soggetto cliente dovrà anche fornire una dichiarazione antiriciclaggio da lui sottoscritta, ex art. 22, D.Lgs. 231/2007.

L'eventuale violazione degli obblighi di adeguata verifica da parte dei soggetti obbligati ex art.3, comporta per gli stessi l'applicazione delle sanzioni ex. 56 commi 1 e 2, ossia:


 

Fonte: Fisco e Tasse



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