News Pubblicata il 26/05/2017

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Estromissione bene immobile imprenditore individuale entro il 31 maggio 2017

Il 31 maggio scade il termine per l'opzione per l'estromissione degli immobili strumentali posseduti al 31.10.2016 dal patrimonio dell'impresa da parte dell'imprenditore individuale



Il 31 maggio 2017 scade il termine per l'esercizio dell'opzione per l'estromissione degli immobili strumentali posseduti al 31.10.2016 dal patrimonio dell'impresa da parte dell'imprenditore individuale. L'opzione ha effetto dal 01.01.2017 e si esercita attraverso comportamento concludente, cioè con la semplice annotazione contabile:

L'operazione di estromissione prevede il pagamento dell’imposta sostitutiva, pari all'8% della plusvalenza teorica calcolata come differenza tra il valore di mercato del bene e il costo fiscalmente riconosciuto. Il pagamento della prima rata di imposta sostitutiva, pari al 60% del totale, deve avvenire entro il 30 novembre 2017, mentre il saldo deve essere versato entro il 16 giugno 2018. Il perfezionamento dell'opzione avviene con l'indicazione dell'immobile e della relativa imposta pagata, nel modello Redditi.

L’estromissione agevolata può essere effettuata dai soggetti che al 31.10.2016 risultano in possesso della qualifica di imprenditore individuale e la mantengono fino al 1° gennaio 2017 (data di effetto dell’estromissione), comprese le imprese che a tali date sono in liquidazione. L'estromissione agevolata può essere effettuata anche:

Non possono avvalersi dell’agevolazione, invece:

L’estromissione riguarda gli immobili strumentali posseduti alla data del 31.10.2016. Si tratta, pertanto, degli immobili:

Gli immobili che non risultano dai predetti libri o registri non possono essere estromessi in quanto non sono considerati relativi all’impresa, ma appartenenti alla sfera privata dell’imprenditore. Come chiarito dall’Agenzia delle Entrate nella Risoluzione n. 188/E/2008, l'estromissione non può riguardare gli immobili in leasing, dato che, con il relativo contratto, non si determina il possesso del bene ma la sua mera detenzione. In caso di riscatto lo stesso, deve essere stato esercitato anteriormente al 31.10.2016. Inoltre, sono esclusi dall’estromissione gli immobili che:

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Fonte: Fisco e Tasse



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