News Pubblicata il 10/05/2017

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Controlli a distanza, sempre necessario l'ok dei sindacati

La Cassazione rovescia l'orientamento consolidato e afferma la necessita dell'accordo sindacale per l'installazione di videocamere in aggiunta al consenso dei lavoratori



Per l'’installazione di un impianto di videosorveglianza è assolutamente necessario il preventivo accordo sindacale  anche in caso di assenso dei lavoratori . Questa la decisione della corte di Cassazione penale nella sentenza 22148/2017, depositata ieri, che cambia cosi il precedente orientamento giurisprudenziale  .

Nel caso particolare si trattava dell'Installazione di un impianto di videosorveglianza con telecamenre in in negozio , per il quale la titolare aveva ottenuto il consenso dei propri dipendenti . Non era invece stato richiesto il parere del sindacato né l’autorizzazione della direzione territoriale del lavoro.

Il tribunale ha condannato l'azienda ad una pena pecuniaria  per il reato previsto dallo statuto dei lavoratori. ma nel ricorso   è stato ricordata la precente sentenza di Cassazione n. 22611/2012 che  esclude il reato  se il datore di lavoro installa gli impianti di controllo a distanza chiedendo il consenso preventivo a tutti i dipendenti (in quanto l’ accordo con i  titolari del bene giuridico che la norma di legge intende proteggere esclude per definizione la sussistenza di un illecito.

La Cassazione, con la nuova decisione  rovescia questa impostazione,  affermando che il bene giuridico protetto dall’articolo 4 dello Statuto dei lavoratori ha natura collettiva e non individuale, in quanto i singoli lavoratori non hanno sufficiente forza per negoziare con il datore di lavoro in posizione paritaria.
Pertanto, il datore di lavoro  che non concorda l'installazione dell'impianto con le rappresentanze aziendali (o, in mancanza, senza chiedere l’autorizzazione all’autorità amministrativa competente) danneggia gli interessi collettivi di cui sono titolari ele rappresentanze sindacali. Oltre al reato   si puo contestare anche  la fattispecie della condotta antisindacal non ché l'illecito in materia di trattamento dei dati personali .

La cassazione conclude  sottolineando che tali  considerazioni valgono sia per la normativa antecedente il Jobs act,  che per il testo modificato dal Dlgs 151/2015, in quanto entrambe le versioni della normativa  richiedono, salvo casi particolari ad esempio nel lavoro domestico, l’accordo sindacale o l’autorizzazione amministrativa per l’installazione di strumenti di controllo a distanza.
 

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Fonte: Il Sole 24 Ore



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