News Pubblicata il 26/10/2016

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Voluntary disclosure: waiver svizzero efficace fino al 22 febbraio 2015

Waiver svizzero sempre necessario per le operazioni fino al 22 febbraio 2015, perde efficacia automaticamente solo per le operazioni intervenute a partire dal 13.07.2016 (entrata in vigore protocollo)



Il waiver svizzero (l’autorizzazione data dal contribuente italiano alle banche svizzere di fornire informazioni e dati alla propria amministrazione finanziaria di residenza) perde efficacia automaticamente con l’entrata in vigore (13 luglio 2016) del Protocollo di modifica della Convenzione contro le doppie imposizioni tra l’Italia e la Confederazione Svizzera firmato il 23 febbraio 2015, ma solo per le operazioni intervenute a partire da tale data.

Di conseguenza, anche dopo il 13 luglio 2016 (data di entrata in vigore del Protocollo) è comunque necessario produrre il waiver, nell’ambito della procedura di collaborazione volontaria, se non è stato ancora trasmesso all’Agenzia delle Entrate.

Questo quanto precisato dall'Agenzia delle Entrate nel Comunicato del 25 ottobre, infatti con una nota diramata agli uffici il 24 ottobre 2016, l'Agenzia stessa risponde così alle richieste di chiarimenti di numerosi contribuenti e professionisti e precisa che:

Si ricorda che, presentando il waiver, il contribuente può ottenere:

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Fonte: Agenzia delle Entrate


1 FILE ALLEGATO:
Comunicato stampa dell'Agenzia delle Entrate del 25.10.2016

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