News Pubblicata il 11/09/2015

Tempo di lettura: 1 minuto

Società di comodo con interpello probatorio

L'interpello da parte delle società di comodo è un interpello "probatorio", in quanto la disciplina è antievasiva, non antielusiva



Dopo i decreti legislativi su abuso del diritto e sugli interpelli è divenuta chiara la natura degli interpelli all'Amministrazione finanziaria ai fini della disapplicazione della normativa delle società di comodo. Il decreto legislativo sull'abuso del diritto ha accorpato il concetto di elusione in quello di abuso del diritto, mentre il decreto legislativo sugli interpelli ha raggruppato i tipi di interpelli in quattro categorie: ordinario (che ora include quello qualificatorio), probatorio, anti-abuso e disapplicativo (interpello disapplicativo delle norme che, allo scopo di contrastare comportamenti elusivi, limitano deduzioni, detrazioni, crediti d’imposta o altre posizioni soggettive del contribuente). Fino ad oggi si avevano dei dubbi sull'effettiva natura della disciplina delle società non operative, in particolare se si trattasse di norma antievasiva oppure di norma legata all’elusione. Ora, con lo schema di decreto di revisione degli interpelli, si prevede che per le società di comodo il contribuente «può interpellare» l’amministrazione attraverso l’interpello «probatorio», cioè con l’interpello per la valutazione dell’adozione di specifici regimi previsti dalla legge. Appare, quindi, chiara la scelta di non inserirlo tra quelli riconducibili all’abuso del diritto/elusione, così che indirettamente si conferma la finalità antievasione della disciplina.

Fonte: Il Sole 24 Ore



TAG: Società di comodo 2024 Interpello 2022