Normativa Pubblicata il 01/12/2021

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Filiera agricola: pubblicato in GU il decreto contro le pratiche commerciali sleali

Il dlgs attuativo della direttiva UE che disciplina le relazioni commerciali e contrasta le pratiche commerciali sleali nei rapporti tra imprese nella filiera agricola e alimentare



Forma Giuridica: Normativa - Decreto Legislativo
Numero 198 del 08/11/2021
Fonte: Gazzetta Ufficiale

Con la pubblicazione in GU del del 30.11.2021 n. 285 del decreto legislativo dell'8 novembre 2021 n. 198 in materia di pratiche commerciali sleali nei rapporti tra imprese nella filiera agricola e alimentare nonche' in materia di commercializzazione dei prodotti agricoli e alimentari (in attuazione della direttiva (UE) 2019/633 in materia di pratiche commerciali sleali nei rapporti tra imprese nella filiera agricola e alimentare, nonché dell'articolo 7 della legge 22 aprile 2021, n. 53, in materia di commercializzazione dei prodotti agricoli e alimentari):

Tali disposizioni si applicano alle cessioni di prodotti agricoli ed alimentari, eseguite da fornitori che siano stabiliti nel territorio nazionale, indipendentemente dal fatturato dei fornitori e degli acquirenti, mentre non si applica ai contratti di cessione direttamente conclusi tra fornitori e consumatori

Principi ed elementi essenziali dei contratti di cessione

Nel testo del decreto si legge che i contratti di cessione devono essere informati a principi di trasparenza, correttezza, proporzionalita' e reciproca corrispettivita' delle prestazioni, con riferimento ai beni forniti, cui attenersi prima, durante e dopo l'instaurazione della relazione commerciale. 

Devono essere conclusi obbligatoriamente mediante atto scritto stipulato prima della consegna dei prodotti ceduti ed indicare:

L'obbligo della forma scritta puo' essere assolto con le seguenti forme equipollenti, a condizione che gli elementi contrattuali siano concordati tra acquirente e fornitore mediante un accordo quadro:

La durata dei contratti di cessione non può essere inferiore a 12 mesi, salvo deroga motivata, anche in ragione della stagionalità dei prodotti oggetto di cessione, concordata dalle parti contraenti o risultante da un contratto stipulato con l'assistenza delle rispettive organizzazioni professionali maggiormente rappresentative a livello nazionale rappresentate in almeno cinque camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura, ovvero nel Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro, anche per il tramite delle loro articolazioni territoriali e di categoria. 

Nell'ipotesi in cui il contratto abbia una durata inferiore a quella minima, all'infuori delle deroghe espressamente ammesse dal presente comma, essa si considera comunque pari a dodici mesi. Il presente comma non si applica ai contratti di cessione ove la parte acquirente esercita l'attivita' di somministrazione di alimenti e bevande in un pubblico esercizio.

Pratiche commerciali sleali vietate 

Il decreto disciplina introduce la disciplina delle pratiche sleali, che vengono vietate. 

Nelle relazioni commerciali tra operatori economici, ivi compresi i contratti di cessione, sono vietate le seguenti pratiche commerciali sleali:

Fonte: Gazzetta Ufficiale


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Dlgs del 08.11.2021 n. 198
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