Normativa Pubblicata il 05/04/2018

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Imprese sociali: ecco le modalità di iscrizione al Registro delle imprese

Definite gli atti da depositare presso l’ufficio del Registro delle imprese, e le relative modalità di presentazione, da parte delle imprese sociali, Decreto del 16.03.2018



Forma Giuridica: Normativa - Decreto Ministeriale
Numero del 16/03/2018
Fonte: Ministero delle Imprese e del Made in Italy

Con Decreto del 16 marzo 2018 (in corso di pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale) a firma congiunta Ministro dello sviluppo economico e Ministro del lavoro e delle politiche sociali, sono state stabilite le modalità di iscrizione delle imprese sociali al Registro delle imprese, nonchè gli atti e i documenti che sono tenute a presentare in attuazione dell’art. 5, comma 5, del DLGS 112/2017.

Atti e documenti da depositare al momento dell'iscrizione al Registro delle Imprese

Gli enti privati che, secondo quanto previsto dai rispettivi atti costitutivi, esercitano in via stabile e principale un’attività d’impresa di interesse generale, senza scopo di lucro e per finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, depositano per via telematica o su supporto informatico, presso l’ufficio del registro delle imprese nella cui circoscrizione è stabilita la sede legale, per l’iscrizione in apposita sezione, i seguenti atti e documenti:

  1. l’atto costitutivo, lo statuto e ogni successiva modificazione;
  2. il bilancio di esercizio redatto, a seconda dei casi, ai sensi degli artt. 2423 e seguenti, 2435-bis o 2435-ter del codice civile, in quanto compatibili;
  3. il bilancio sociale di cui all’articolo 9, comma 2, del decreto legislativo n. 112 del 2017;
  4. per i gruppi di imprese sociali, le indicazioni di cui all’articolo 2497-bis, commi 1 e 2, del codice civile, oltre all’accordo di partecipazione e ogni sua modificazione, nonché i documenti in forma consolidata di cui alle lettere b) e c);
  5. ogni altro atto o documento previsto dalla vigente normativa.

Gli atti costitutivi di cui sopra devono prevedere, salve disposizioni più restrittive relative alla forma giuridica in cui l’impresa sociale è costituita, la nomina di uno o più sindaci aventi i requisiti di cui all’articolo 2397, comma 2, del codice civile e per i quali non ricorrono le cause di ineleggibilità e di decadenza di cui all’articolo 2399 del codice civile.

Per gli enti religiosi civilmente riconosciuti di cui all’articolo 1, comma 3, del decreto legislativo n. 112 del 2017, l’adempimento di cui al comma 1, lettera a), si esegue mediante deposito del regolamento e delle sue successive modificazioni di cui al citato articolo 1, comma 3, e dell’atto di costituzione del patrimonio destinato. Per i medesimi enti, gli adempimenti di cui al comma 1, lettere b), c) e d), si eseguono limitatamente alle attività indicate nel regolamento.

Fino alla data indicata nel decreto di cui all’articolo 9, comma 2, del decreto legislativo n. 112 del 2017, il bilancio sociale è redatto e depositato secondo le linee guida di cui al decreto 24 gennaio 2008 del Ministro della solidarietà sociale .

Per l’attribuzione dei codici di attività economiche alle imprese sociali viene utilizzata la classificazione ICNPO (International Classification of Non Profit Organizations), elaborata dalle Nazioni Unite nel 2003, raccordata con la classificazione NACE_Ateco.

Il decreto del 16/03/2018 entrarà in vigore decorsi 15 giorni dalla sua pubblicazione nella Gazzetta ufficiale.

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Fonte: Ministero delle Imprese e del Made in Italy


1 FILE ALLEGATO:
Decreto interministeriale del 16.03.2018 in corso di pubblicazione
TAG: Terzo Settore e non profit Leggi e Decreti