Normativa Pubblicata il 26/06/2014

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Disposizioni urgenti per il settore agricolo e lo sviluppo delle imprese: il testo del Decreto Legge

Pubblicato il Decreto Legge contenente disposizioni urgenti per il rilancio del settore agricolo, la tutela ambientale, l'edilizia scolastica ed universitaria, per lo sviluppo delle imprese e per il contenimento delle tariffe elettriche e adempimenti europei (Decreto competitività); Decreto Legge del 24.06.2014 n. 91



Forma Giuridica: Normativa - Decreto Legge
Numero 91 del 24/06/2014
Fonte: Gazzetta Ufficiale

Pubblicato in Gazzetta Ufficiale n. 144 del 24 giugno 2014, il Decreto Legge del 24 giugno 2014 n. 91, contenente disposizioni urgenti per il settore agricolo, la tutela ambientale e l'efficientamento energetico dell'edilizia scolastica e universitaria, il rilancio e lo sviluppo delle imprese, il contenimento dei costi gravanti sulle tariffe elettriche, nonchè per la definizione immediata di adempimenti derivanti dalla normativa europea.
Tra le agevolazioni segnaliamo:
Ai soggetti titolari di reddito d'impresa che effettuano investimenti in beni strumentali nuovi compresi nella divisione 28 della tabella ATECO, destinati a strutture produttive ubicate nel territorio dello Stato, a decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto e fino al 30 giugno 2015, e' attribuito un credito d'imposta nella misura del 15% delle spese sostenute in eccedenza rispetto alla media degli investimenti in beni strumentali compresi nella suddetta tabella realizzati nei cinque periodi di imposta precedenti, con facolta' di escludere dal calcolo della media il periodo in cui l'investimento e' stato maggiore. (art. 18)
Al fine di promuovere forme di occupazione stabile in agricoltura di giovani di età compresa tra i 18 e i 35 anni e in attesa dell'adozione di ulteriori misure da realizzare anche attraverso il ricorso alle risorse della nuova programmazione comunitaria 2014-2020, è istituito, nel limite delle risorse del fondo istituito ai sensi del comma 2, un incentivo per i datori di lavoro che hanno i requisiti di cui all'articolo 2135 del codice civile e che assumono, con contratto di lavoro a tempo indeterminato o con contratto di lavoro a tempo determinato che presenta i requisiti di cui al comma 3 (il contratto di lavoro a tempo determinato deve avere durata almeno triennale, garantire al lavoratore un periodo di occupazione minima di 102 giornate all'anno ed essere redatto in forma scritta), lavoratori che si trovano nelle condizioni di cui al comma 4 (lavoratori di età compresa tra i 18 ed i 35 anni, che si trovano in una delle seguenti condizioni: essere privi di impiego regolarmente retribuito da almeno sei mesi ed essere privi di un diploma di istruzione secondaria di secondo grado).

N.B. Conversione in legge del DL 91/2014 - Disposizioni per alcuni settori economici e per le imprese (Legge 116/2014 – Testo coordinato DL 91/2014)

Fonte: Gazzetta Ufficiale


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Decreto Legge del 24/06/2014 n. 91
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