Normativa Pubblicata il 04/04/2012

Tempo di lettura: 1 minuto

Produzione di energia elettrica da parte degli Enti pubblici mediante impianti fotovoltaici: i chiarimenti delle Entrate sul trattamento fiscale

L'Agenzia delle Entrate fornisce chiarimenti sul trattamento fiscale della produzione di energia elettrica da parte dell’ente pubblico mediante impianti fotovoltaici; Risoluzione del 4.04.2012 n. 32



Forma Giuridica: Prassi - Risoluzione
Numero del 04/04/2012
Fonte: Agenzia delle Entrate

Con Risoluzione del 4 aprile 2012 n. 32 l'Agenzia delle Entrate ha fornito chiarimenti sul trattamento fiscale da applicare alla gestione di impianti fotovoltaici, per la produzione di energia elettrica destinata all’autoconsumo, da parte di enti pubblici.

E' frequente l’ipotesi in cui un ente pubblico non economico, in particolare un comune, risulti “soggetto responsabile” di più impianti fotovoltaici, ciascuno di potenza inferiore ai 20 Kw, installati ciascuno presso una delle diversi sedi dell’ente per far fronte ai bisogni energetici delle sede stessa.

Si è posto, pertanto, il problema di stabilire se la gestione di più impianti da parte dell’ente pubblico implichi lo svolgimento di un’attività commerciale da parte dello stesso.

Nel rispetto della finalità del servizio di scambio sul posto, secondo cui il soggetto responsabile dell’impianto utilizza in proprio l’energia che auto produce, si ritiene che gli impianti di cui sia soggetto responsabile un ente pubblico non debbano essere considerati cumulativamente quando ciascuno di essi sia di potenza non superiore a 20 kw e sia destinato, per la sua collocazione (sul tetto o su un’area di pertinenza dello stesso), a soddisfare le necessità energetiche di una specifica sede nella quale l’ente svolge la propria attività istituzionale.

Conseguentemente, la gestione di una pluralità di impianti fotovoltaici, aventi le suddette caratteristiche, non costituisce per l’ente pubblico esercizio di attività commerciale ancorché gli stessi impianti complessivamente considerati superino la potenza massima di 20 Kw, e, quindi, non è rilevante ai fini Iva.

Fonte: Agenzia delle Entrate


1 FILE ALLEGATO:
Risoluzione del 4/04/2012 n. 32
TAG: Circolari - Risoluzioni e risposte a Istanze Superbonus 110%