Normativa Pubblicata il 13/03/2012

Compensazione dei crediti Iva - le nuove regole si applicano dal 1° aprile 2012

Fino al 31 marzo valgono le vecchie regole per le compensazioni dei crediti Iva, i contribuenti potranno quindi continuare a compensare il credito Iva, fino al limite di 10.000 euro, senza aver già presentato all’Agenzia delle Entrate la dichiarazione o l’istanza dalla quale risulta il credito



Forma Giuridica: Prassi - Comunicato
Numero del 13/03/2012
Fonte: Agenzia delle Entrate

Con Comunicato dell'Agenzia delle Entrate del 13 marzo 2012, viene precisato che le nuove regole per la compensazione dei crediti Iva, introdotte dal decreto semplificazioni tributarie (articolo 8, commi 18 e 19, Dl 16/2012), si applicano alle compensazioni effettuate a partire dal 1° aprile 2012.

In base a quanto indicato dal Comunicato del 13.03.2012:

Vecchie regole
Fino al 31 marzo 2012, i contribuenti potranno continuare a compensare il credito Iva, fino al limite di 10 mila euro annui, senza aver necessariamente già presentato la dichiarazione o l’istanza da cui il credito emerge.

Nuove regole e decorrenza
Dal 1° aprile 2012, invece, la compensazione di importi annui superiori ai 5.000 euro potrà essere effettuata a partire dal giorno sedici del mese successivo a quello di presentazione della dichiarazione, o dell’istanza, da cui il credito emerge. Questa regola vale sia per la compensazione del credito annuale sia per quello relativo a periodi inferiori all’anno.
Ad esempio, se nell’anno d’imposta 2011 il contribuente ha maturato un credito annuale di 6 mila euro, presentando la relativa dichiarazione annuale da oggi ed entro il 31 marzo 2012, lo stesso potrà utilizzare per intero il credito Iva a partire dal successivo 16 aprile 2012.

Fonte: Agenzia delle Entrate


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Comunicato del 13/03/2012 - Compensazione crediti Iva
TAG: Adempimenti Iva 2022 Circolari - Risoluzioni e risposte a Istanze