Normativa Pubblicata il 21/09/2011

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Chiusura delle partite Iva Inattive - Entro il 4 Ottobre il versamento della sanzione

Chiusura veloce delle Partite Iva inattive senza ulteriori adempimenti in capo al contribuente, basta versare unicamente la sanzione e compilare correttamente il Modello F24; questi i chiarimenti dell'Agenzia delle Entrate forniti con Risoluzione n. 93 del 21/09/2011



Forma Giuridica: Prassi - Risoluzione
Numero 93 del 21/09/2011
Fonte: Agenzia delle Entrate

Con Risoluzione del 21/09/2011 n. 93 l'Agenzia delle Entrate fornisce ulteriori chiarimenti in merito alla chiusura delle partite Iva inattive, in particolare chiarisce che in capo al contribuento non vi sono altri adempimenti se non quello di versare la sanzione di 129,00 euro.

A tale proposito si ricorda che la Manovra correttiva 2011 (DL 98/2011) ha introdotto la possibilità per i titolari di partita IVA di sanare la violazione derivante dalla omessa presentazione della dichiarazione di cessazione attività, versando una sanzione di € 129,00 da effettuarsi entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore del decreto-legge, ossia dal 6 luglio 2011.

La modalità agevolativa è consentita ai titolari di partita IVA che, sebbene obbligati, non abbiano tempestivamente presentato la dichiarazione di cessazione attività di cui all’art. 35 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n.633. La disposizione si applica sempre che la violazione non sia stata già constatata con atto portato a conoscenza del contribuente.

Con la presente Risoluzione viene chiarito che la delega di versamento modello F24-Elementi identificativi è necessaria per fruire del beneficio previsto, pertanto, è necessario che il modello di pagamento sia correttamente compilato in ogni sua parte.
In dettaglio, le indicazioni per la compilazione del modello:

La chiusura della partita IVA è, infatti, effettuata dall’Agenzia delle entrate sulla base dei dati ricavati dal modello di pagamento e confrontati con quelli contenuti nel sistema informativo, impostando la data di cessazione dell’attività al 31 dicembre dell’anno indicato dal contribuente nel modello di pagamento.

Si precisa inoltre che non sono posti a carico del contribuente ulteriori adempimenti, in particolare, non è richiesta la presentazione della copia del pagamento effettuato agli uffici dell’Agenzia delle entrate; non è richiesta la presentazione della dichiarazione di cessazione attività con il modello AA7/10 (per i soggetti diversi dalle persone fisiche) o AA9/10 (per le imprese individuali e i lavoratori autonomi) in quanto l’effettuazione del versamento nelle forme descritte sostituisce la presentazione della dichiarazione di cui all’articolo 35 del dPR n. 633 del 1972.

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Fonte: Agenzia delle Entrate


1 FILE ALLEGATO:
Risoluzione n. 93 del 21/09/2011
TAG: Adempimenti Iva 2022 Circolari - Risoluzioni e risposte a Istanze