Domanda e Risposta Pubblicata il 31/08/2015

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Quali sono i nuovi limiti di pignorabilità di stipendi e pensioni?

La nuova legge fallimentare (L.132/2015) ridefinisce i limiti alle soglie di pignorabilità di stipendi e pensioni



L’art. 13, lett. l), della L. 6 agosto 2015, n. 132 ha aggiunto due nuovi commi all’art. 545 c.p.c., che, nell’ambito dell’espropriazione presso terzi, disciplina i crediti impignorabili.
In base all’art. 545 c.p.c. sono impignorabili:
Le somme dovute dai privati a titolo di stipendio o altra indennità possono essere pignorate per crediti alimentari se vi è l’autorizzazione del giudice. Sempre questa categoria di somme è pignorabile nella misura di 1/5 per tributi dovuti allo Stato, alle province ed ai comuni e per ogni altro credito (quindi per i crediti tra privati). Se concorrono più cause di pignoramento, in ogni caso il vincolo non può colpire più della metà delle somme.
L’art. 13 in esame prevede nuovi limiti al pignoramento della pensione e dello stipendio e sui prelievi forzosi sui conti correnti nei casi in cui un creditore abbia a che fare con un debitore insolvente. Questi i nuovi valori:
N.B. L'assegno sociale, istituito dall’articolo 3, comma 6, della L. 335/1995 (e che ha sostituito dal 1° gennaio 1996 la pensione sociale) è una prestazione economica, erogata a domanda, in favore dei cittadini che si trovano in condizioni economiche particolarmente disagiate con redditi non superiori alle soglie previste annualmente dalla legge. La misura massima dell’assegno per il 2015 (circolare INPS n. 1/2015) è pari a 448,52 euro per 13 mensilità, con limite di reddito pari ad 5.830,76 euro annui.

Fonte: Fisco e Tasse


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