Speciale Pubblicato il 18/02/2005

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La dichiarazione 730/2005

di Rag. Lumia Luigia



Con Provvedimento dell'Agenzia delle Entrate del 13 Gennaio 2005 è stato approvato il nuovo modello per la dichiarazione semplificata per i soggetti che si avvalgono dell'assistenza fiscale da parte dei sostituti di imposta o dei Caf dipendenti modello 730 relativo ai redditi 2004, con le relative istruzioni per la compilazione.

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Termini di presentazione

Il Mod. 730 può essere presentato al proprio sostituto d'imposta, se quest'ultimo ha comunicato entro il 15 gennaio di voler prestare assistenza fiscale, oppure ad un Caf-dipendenti.

La dichiarazione mod. 730 andrà presentata entro il 2 maggio 2005 (in quanto il 30 aprile è sabato e il 1° maggio è festivo) se si richiede l'assistenza del proprio sostituto d'imposta, entro il 15 giugno 2005 se ci si rivolge a un Centro Assistenza Fiscale (Caf).

Le novità del modello 2005

Le novità del modello sono, principalmente, conseguenza della riforma fiscale introdotta con il decreto legislativo n. 344 del 2003.
Questa fonte normativa ha infatti abolito il credito di imposta sui dividendi (non più presente sul quadro F) e ridefinito la tassazione dei redditi di capitale.

Ricordiamo dunque che:
1. Le persone fisiche che hanno percepito utili o altri proventi equiparati per partecipazioni non qualificate in società di capitali o enti commerciali subiranno la ritenuta del 12,50 per cento a titolo di prelievo definitivo;

2. Le persone fisiche non imprenditori che hanno percepito utili o altri proventi equiparati derivanti da partecipazioni qualificate in società di capitali o enti commerciali residenti in Italia o all'estero, indicheranno come reddito di capitale solo il 40 per cento (il 100 per cento se provenienti da Paesi black list, salvo interpello ai sensi dell'art. 167 Tuir) degli utili così come certificati dall'Ente erogatore.

Tra gli utili e i proventi vanno indicati nel rigo D1 (Utili ed altri proventi equiparati) anche quelli derivanti da contratti di associazione in partecipazione con esclusione di quelli in cui l'apporto dell'associato è costituito esclusivamente da lavoro nonché dai contratti di cointeressenza.
Nel caso in cui il contribuente abbia assolto imposte all'estero, per redditi là prodotti, potrà beneficiare, ricorrendone i presupposti e i limiti indicati dall'art. 165 del TUIR, di un apposito credito di imposta: gli elementi da utilizzare per il calcolo saranno indicati nella sezione VII del quadro F.
Nel modello sono state inserite tre nuove colonne per l'inserimento dei dati relativi al codice dello Stato estero nel quale è stato prodotto il reddito, l'imposta netta italiana relativa all'anno d'imposta in cui è stato prodotto il reddito, il credito già utilizzato nelle precedenti dichiarazioni.
Queste ultime colonne, saranno compilate solamente quando l'anno in cui è stato prodotto il reddito è precedente al 2004.

Nel modello 2005 troveranno posto anche i redditi derivanti dalle collaborazioni "a progetto" (al quadro C Redditi di lavoro dipendente ed assimilati) previste dalla Legge Biagi.

Nel Quadro E, Sezione III, devono essere indicate le spese per interventi di recupero del patrimonio edilizio per le quali è possibile usufruire della detrazione di imposta del 36%.
Nella nuova colonna 4 dovranno essere indicate le condizioni "particolari" che hanno interessato il contribuente:

- contribuente che ha ereditato, acquistato o ricevuto in donazione l'immobile da un soggetto che, avendo un'età non inferiore a 75 anni, aveva scelto di rateizzare ovvero aveva rideterminato, la spesa in 3 o 5 rate. In tal caso si indicherà il codice 1;

- contribuente che ha compiuto 80 anni nel corso dell'anno 2004 ed intende rideterminare in 3 rate la detrazione che nella precedente dichiarazione aveva già rideterminato in 5 rate. Si indicherà, allora, il codice 2.

Bisogna infatti ricordare che i contribuenti di età non inferiore a 75 e 80 anni, possono ripartire la spesa in 5 o 3 rate annuali di pari importo con riferimento ai lavori eseguiti nell'anno 2004 fino al limite massimo di spesa di 48 mila Euro.

Le istruzioni di quest'anno forniscono una serie di esempi di compilazione con riferimento a questa particolare fattispecie di oneri detraibili, anche con riferimento alle spese di ristrutturazione iniziate in anni precedenti, distinguendo opportunamente le ipotesi di ristrutturazione di immobili, di acquisto o assegnazione di immobili facenti parte di edifici ristrutturati e gli interventi di manutenzione o salvaguardia dei boschi.

Una precisazione importante, sempre contenuta nelle istruzioni:
i pagamenti per gli interventi edilizi, per poter beneficiare della detrazione fiscale, possono essere eseguiti non solo con bonifico bancario ma anche con bonifico postale.

Infine ricordiamo che anche per il periodo di imposta 2004 opera la clausola di salvaguardia: in sede di presentazione della dichiarazione dei redditi per il 2004 il contribuente potrà calcolare l'imposta sulla base della normativa vigente dal 1° Gennaio 2004 oppure utilizzando aliquote e detrazioni in vigore per l'anno 2002.
Tale calcolo, per il modello 730, sarà operato da chi presta l'assistenza fiscale con compilazione del prospetto di liquidazione.

Soggetti che possono utilizzare il modello

In generale le principali categorie di soggetti che possono compilare questo modello sono:

- lavoratori dipendenti, collaboratori a progetto, pensionati, persone impegnate in lavori socialmente utili;

- soggetti che percepiscono indennità sostitutive di reddito di lavoro dipendente (trattamento di integrazione salariale, l'indennità di mobilità, ecc.);

- soci di cooperative di produzione e lavoro, di servizi, agricole e di prima trasformazione dei prodotti agricoli e di piccola pesca;

- titolari di cariche pubbliche elettive (consiglieri regionali, provinciali,comunali, ecc.).

Anche i lavoratori con contratto di lavoro a tempo determinato per un periodo inferiore all'anno possono utilizzare il Mod. 730 presentandolo al sostituto d'imposta (se il rapporto di lavoro dura almeno dal mese di aprile al mese di luglio 2005) oppure ad un Caf-dipendenti se il rapporto di lavoro dura almeno dal mese di giugno al mese di luglio 2005 e conoscono i dati del sostituto che dovrà effettuare il conguaglio.

I redditi che si possono dichiarare con il 730

Il modello è utilizzabile per dichiarare alcune tipologie di redditi. Principalmente si tratta di:

- redditi di lavoro dipendente e assimilati;
- redditi dei terreni e dei fabbricati;
- redditi di capitale;
- redditi di lavoro autonomo per i quali non è richiesta la partita IVA (ad esempio i redditi da contratti di associazione in partecipazione di solo lavoro).
- alcuni dei redditi diversi (ad es. per i redditi derivanti da attività di lavoro autonomo o di attività commerciale svolti occasionalmente oppure per immobili situati all'estero);
- alcuni dei redditi assoggettabili a tassazione separata (ad es.: alcuni redditi di capitale, imposte ed oneri rimborsati nel 2004, emolumenti arretrati di lavoro dipendente nonché le eventuali indennità sostitutive di reddito, corrisposti da un soggetto non obbligato per legge ad effettuare le ritenute d'acconto assoggettabili, quali arretrati, a tassazione separata).

La dichiarazione congiunta

Il modello 730, rispetto al modello Unificato, presenta il pregio di poter essere compilato in forma congiunta dai coniugi, nell'ipotesi in cui abbiano conseguito una delle categorie di reddito sopra indicate e quando almeno uno di essi si trova nella condizione di utilizzare il Mod. 730.
Potrà allora essere presentato presso un Centro Assistenza fiscale oppure consegnato al sostituto d'imposta di uno dei coniugi.

La documentazione necessaria

Il contribuente che presenta la dichiarazione al proprio sostituto d'imposta deve consegnare il Mod. 730 già compilato e la busta chiusa contenente il Mod. 730-1, concernente la scelta per la destinazione dell'8 per mille dell'Irpef ma non deve esibire nessuna altra documentazione.
Il contribuente che invece si rivolge ad un Caf può limitarsi a consegnare il modello precompilato (nessun compenso sarà allora richiesto) oppure richiedere l'assistenza per la compilazione.

In questo caso presenterà tutta la documentazione di supporto, vale a dire:

- il modello CUD e le certificazioni sulle ritenute subite;

- la documentazione degli oneri deducibili e detraibili: scontrini fiscali, fatture, quietanze, le ricevute dei bonifici per le spese di ristrutturazione edilizia, copia dei versamenti delle spese scolastiche dei figli o dei versamenti, ad es., per consorzi di bonifica;

- il modello UNICO in caso di eccedenze d'imposta per le quali si è richiesto il riporto nella successiva dichiarazione dei redditi.



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