Entro il 15 ottobre è possibile inviare il Modello Redditi PF 2024 in modalità telematica, per il cartaceo l'arco temporale è dal 2 maggio al 30 giugno con presentazione presso gli uffici postali.
A tal proposito ricordiamo che l'agenzia delle Entrate ha pubblicato:
La dichiarazione REDDITI Persone Fisiche 2024 può essere presentata:
- a) per via telematica, direttamente dal dichiarante;
- b) per via telematica, tramite un intermediario abilitato ai sensi dell’art. 3, comma 3, d.P.R. 22 luglio 1998, n. 322 e successive modificazioni;
- c) consegnando una copia cartacea presso un qualsiasi ufficio postale nei casi previsti.
Come specificato dalle istruzioni sono esclusi dall'obbligo di presentazione telematica e pertanto possono presentare il modello REDDITI 2024 cartaceo, presso un qualsiasi ufficio postale, i contribuenti che:
- pur possedendo redditi che possono essere dichiarati con il mod. 730, non possono presentare il mod. 730;
- pur potendo presentare il mod. 730, devono dichiarare alcuni redditi o comunicare dati utilizzando i relativi quadri del modello REDDITI (RM, RS, RT, RU);
- devono presentare la dichiarazione per conto di contribuenti deceduti.
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Redditi PF 2024: le novità
Il modello base deve essere compilato da tutti i contribuenti non esonerati dall’obbligo della presentazione della dichiarazione.
Ciascun contribuente è tenuto ad utilizzare esclusivamente i quadri relativi ai redditi posseduti.
Le principali novità contenute nel modello REDDITI PF 2024, periodo d’imposta 2023, sono le seguenti:
- Prospetto familiari a carico: a seguito dell’introduzione dell’Assegno Unico Universale, per l’intero anno di imposta 2023 non sono più riconosciute le detrazioni per i figli fiscalmente a carico minori di 21 anni, nonché la maggiorazione riconosciuta per i figli con disabilità. Per tale ragione è stato modificato il prospetto in oggetto;
- Proroga esenzione IRPEF per redditi dominicali e agrari di coltivatori diretti e I.A.P.: è stata prorogata per l’anno di imposta 2023 l’esenzione ai fini IRPEF dei redditi dominicali e agrari relativi ai terreni dichiarati da coltivatori diretti e imprenditori agricoli professionali iscritti nella previdenza agricola;
- Imposta locale immobiliare autonoma (ILIA): dal 1° gennaio 2023 per la regione Friuli Venezia-Giulia è stata istituita l’imposta locale immobiliare autonoma (ILIA) in sostituzione dell’imposta municipale propria (IMU). Nel prosieguo, pertanto, quanto riferito all’IMU è da intendersi anche riferito all’ILIA.
- Tassazione agevolata mance: per i lavoratori dipendenti delle strutture ricettive e degli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande del settore privato, le somme percepite dai clienti a titolo di liberalità (mance) sono soggette a un’imposta sostitutiva dell’imposta sul reddito delle persone fisiche e delle addizionali regionali e comunali con l’aliquota del 5 per cento, entro il limite del 25 per cento del reddito percepito nell’anno per le relative prestazioni di lavoro;
- Lavoro sportivo dilettantistico e professionistico: ridefinito l’ambito fiscale del lavoro sportivo che può generare, tra l’altro, reddito di lavoro dipendente, ovvero reddito ad esso assimilato, nella forma di collaborazione coordinata e continuativa;
- Rideterminazione della detrazione applicabile al Comparto sicurezza: per l’anno d’imposta 2023 la detrazione spettante al personale impiegato nel comparto sicurezza e difesa è aumentata a 571,00 euro;
- Credito di imposta contributo unificato: è riconosciuto un credito d’ imposta commisurato al contributo unificato versato dalla parte del giudizio estinto a seguito della conclusione di un accordo di conciliazione;
- Superbonus: per le spese sostenute nel 2022 rientranti nel Superbonus, è possibile ripartire la detrazione in 10 rate annuali nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo d’imposta 2023;
- Detrazione bonus mobili: per l’anno 2023, il limite di spesa massimo su cui calcolare la detrazione per l’acquisto di mobili e di grandi elettrodomestici è pari a 8.000 euro;
- Detrazione acquisto abitazione principale: per l’anno di imposta 2023 è ripristinata la detrazione del 50 % dell’IVA pagata per l’acquisto di abitazioni in classe energetica A o B.
Redditi PF 2024: come è composto
Il Modello REDDITI Persone Fisiche 2024 è cosi composto:
- FASCICOLO 1 (obbligatorio per tutti i contribuenti) suddiviso in:
- FRONTESPIZIO costituito da tre facciate: la prima con i dati che identificano il dichiarante e l’informativa sulla privacy, la seconda e la terza che contengono informazioni relative al contribuente e alla dichiarazione;
- prospetto dei familiari a carico, quadri RA (redditi dei terreni), RB (redditi dei fabbricati), RC (redditi di lavoro dipendente e assimilati), RP (oneri e spese), LC (cedolare secca sulle locazioni), RN (calcolo dell’IRPEF), RV (addizionali all’IRPEF), CR (crediti d’imposta), DI (dichiarazione integrativa), RX (risultato della dichiarazione
- FASCICOLO 2 che contiene:
- I quadri necessari per dichiarare i contributi previdenziali e assistenziali e gli altri redditi da parte dei contribuenti non obbligati alla tenuta delle scritture contabili, nonché il quadro RW (investimenti all’estero) ed il quadro AC (amministratori di condominio);
- le istruzioni per la compilazione della dichiarazione riservata ai soggetti non residenti
- FASCICOLO 3 che contiene:
- i quadri necessari per dichiarare gli altri redditi da parte dei contribuenti obbligati alla tenuta delle scritture contabili.
Redditi PF 2024: soggetti obbligati
Sono obbligati alla presentazione della dichiarazione Modello redditi PF i contribuenti che:
- hanno conseguito redditi nell’anno 2023 e non rientrano nei casi di esonero elencati;
- sono obbligati alla tenuta delle scritture contabili (come, in genere, i titolari di partita IVA), anche nel caso in cui non abbiano conseguito alcun reddito.
In particolare, sono obbligati alla presentazione della dichiarazione dei redditi:
- i lavoratori dipendenti che hanno cambiato datore di lavoro e sono in possesso di più certificazioni di lavoro dipendente o assimilati (Certificazione Unica 2024), nel caso in cui l’imposta corrispondente al reddito complessivo superi di oltre euro 10,33 il totale delle ritenute subite,
- i lavoratori dipendenti che direttamente dall’INPS o da altri Enti hanno percepito indennità e somme a titolo di integrazione salariale o ad altro titolo, se erroneamente non sono state effettuate le ritenute o se non ricorrono le condizioni di esonero indicate nelle precedenti tabelle
- i lavoratori dipendenti a cui il sostituto d’imposta ha riconosciuto deduzioni dal reddito e/o detrazioni d’imposta non spettanti in tutto o in parte (anche se in possesso di una sola Certificazione Unica 2024);
- i lavoratori dipendenti che hanno percepito retribuzioni e/o redditi da privati non obbligati per legge ad effettuare ritenute d’acconto (per esempio collaboratori familiari, autisti e altri addetti alla casa);
- i contribuenti che hanno conseguito redditi sui quali l’imposta si applica separatamente (ad esclusione di quelli che non devono essere indicati nella dichiarazione – come le indennità di fine rapporto ed equipollenti, gli emolumenti arretrati, le indennità per la cessazione dei rapporti di collaborazione coordinata e continuativa, anche se percepiti in qualità di eredi – quando sono erogati da soggetti che hanno l’obbligo di effettuare le ritenute alla fonte);
- i lavoratori dipendenti e/o percettori di redditi a questi assimilati ai quali non sono state trattenute o non sono state trattenute nella misura dovuta le addizionali comunale e regionale all’IRPEF. In tal caso l’obbligo sussiste solo se l’importo dovuto per ciascuna addizionale supera euro 10,33;
- i contribuenti che hanno conseguito plusvalenze e redditi di capitale da assoggettare ad imposta sostitutiva da indicare nei quadri RT e RM.
- i docenti titolari di cattedre nelle scuole di ogni ordine e grado, che hanno percepito compensi derivanti dall’attività di lezioni private e ripetizioni e che intendono fruire della tassazione sostitutiva, presentano anche il quadro RM del modello REDDITI Persone Fisiche 2024;
Anche nel caso in cui non siano obbligati, i contribuenti possono comunque presentare la dichiarazione dei redditi per far valere eventuali oneri sostenuti, deduzioni e/o detrazioni non attribuite o attribuite in misura inferiore a quella spettante oppure per chiedere il rimborso di eccedenze di imposta derivanti dalla dichiarazione presentata nel 2023 o da acconti versati nello stesso anno.