Speciale Pubblicato il 24/01/2024

Tempo di lettura: 5 minuti

Adeguamento rimanenze di magazzino nei bilanci 2023. Cosa prevede la Finanziaria 2024

di Dott.ssa Monica Peta

Legge di Bilancio 2024 e adeguamento delle rimanenze di magazzino nei bilanci 2023: IVA, imposta sostitutiva e metodi contabili



La Legge di Bilancio 2024 ha (ri)introdotto la possibilità, per le imprese OIC adopter, di adeguare le esistenze fiscali di magazzino. La stessa autrice in un contributo precedente (si veda Rimanenze di magazzino e la bozza del Disegno di legge di bilancio 2024, Speciale Fisco e Tasse 23/10/2023) aveva già evidenziato che non si tratta di una novità in assoluto, in quanto l'art. 7 c. -da 9 a 14- L. 488/99 (Legge finanziaria 2000) aveva previsto la possibilità di adeguare le rimanenze di magazzino. Ciò trova giustificazione sul ricorrente riscontro di "incoerenze" tra il valore di magazzino e la giacenza effettiva per quantità e importo. Nel presente contributo si specificano il trattamento IVA, imposta sostitutiva e metodi contabili come disciplinati dalla predetta disposizione.

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Adeguamento delle rimanenze di magazzino: perimetro soggettivo e oggettivo

L'art. 1 c. da 78 a 85 L. 213/2023 prevede per le imprese che non adottano i principi contabili internazionali nella redazione del bilancio, la facoltà, relativamente al solo periodo d'imposta in corso al 30 settembre 2023 (anno 2023 per soggetti “solari”), di adeguare le esistenze iniziali dei beni di cui all'articolo 92, TUIR, Variazioni delle rimanenze: con riferimento ai beni che rientrano al c. 1, lettere a) e b), dell’art. 85, c. 1, TUIR:

La norma sembra consentire unicamente l’eliminazione con riferimento alle quantità dei beni in precedenza omesse. Non sembra invece, consentita l'iscrizione con significato di una correzione in aumento di valori precedentemente sottostimati, che configura una mera rivalutazione.

È esclusa, la possibilità di adeguamento delle opere, forniture e servizi di durata ultrannuale previsti dall'art. 93 TUIR.

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Adeguamento delle rimanenze di magazzino: metodi contabili, iva e imposta sostitutiva

La norma prevede la facoltà di scegliere tra due metodi di adeguamento

Rilevazione contabile


IVA

In tale ipotesi l’adeguamento comporta il pagamento dell'IVA, determinata applicando l'aliquota media, riferibile all'anno 2023 all'ammontare che si ottiene moltiplicando il valore eliminato per il coefficiente di maggiorazione che sarà stabilito, per le diverse attività, con apposito decreto dirigenzialeL'aliquota media tenendo conto della esistenza di operazioni non soggette ad imposta ovvero soggette a regimi speciali, è quella risultante dal rapporto tra l'imposta, relativa alle operazioni, diminuita di quella relativa alle cessioni di beni ammortizzabili, e il volume di affari dichiarato. 

Rilevazione contabile


IMPOSTA SOSTITUTIVA

L’adeguamento mediante eliminazione delle esistenze iniziali comporta il pagamento di una imposta sostitutiva dell'imposta sul reddito delle persone fisiche, dell'IRES e dell'IRAP, in misura pari al 18 per cento da applicare alla differenza tra l'ammontare calcolato con le modalità sopra indicate ed il valore eliminato;

L’adeguamento effettuato con la procedura di iscrizione di valori comporta il pagamento di una imposta sostitutiva dell'imposta sul reddito delle persone fisiche, dell'imposta sul reddito delle società e dell'imposta regionale sulle attività produttive, in misura pari al 18 per cento da applicare al valore iscritto.

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Adeguamento delle rimanenze di magazzino: aspetti dichiarativi e versamenti

La regolarizzazione rientra nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo d'imposta in corso al 30 settembre 2023 (anno 2023 per i solari);

Le imposte dovute sono versate in due rate di pari importo, di cui:

I valori risultanti dalle variazioni suddette sono riconosciuti ai fini civilistici e fiscali a decorrere dal periodo d'imposta in corso al 30 settembre 2023 e, nel limite del valore iscritto o eliminato, non possono essere utilizzati ai fini dell'accertamento in riferimento a periodi d'imposta precedentiL'adeguamento non ha effetto sui processi verbali di constatazione consegnati e sugli accertamenti notificati fino alla data di entrata in vigore della legge di Bilancio 2024, vale a dire 1° gennaio 2024 (ai fini dell'accertamento, delle sanzioni e della riscossione delle imposte dovute, nonché del contenzioso, si applicano le disposizioni in materia di imposte sui redditi). 

L'imposta sostitutiva non è deducibile ai fini delle imposte sui redditi e relative addizionali nonché dell'IRAP.

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TAG: Nuovi principi contabili OIC Legge di Bilancio 2024