Speciale Pubblicato il 07/01/2024

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Legato a favore di un legittimario non apporzionato con beni del testatore

di Dott.ssa Barbara Bosso de Cardona

E’ valido un testamento che attribuisce ad un legittimario un legato composto da beni che non appartengono al testatore ma ad un terzo a cui si impone l’adempimento del legato?



Il nostro ordinamento prevede espressamente la possibilità di disporre di legati in favore di soggetti legittimari.

Nello specifico, l’art. 551 c.c. disciplina il legato in sostituzione di legittima con cui al legatario è lasciata la facoltà di decidere se rinunziare al legato e chiedere la legittima oppure se conseguire il legato perdendo, però, la facoltà di chiedere il supplemento nel caso in cui il valore del legato sia inferiore a quello della legittima.

Il legittimario-legatario non acquista la qualità di erede. 

Tale legato ha una funzione c.d. “tacitativa”: al legittimario viene attribuito un legato “al posto” della legittima a questi spettante.

Diverso, invece, è il legato in conto di legittima, disciplinato dall’art. 552 c.c., secondo il quale i beni attribuiti al legittimario-legatario devono essere da questi imputati alla quota di legittima allo stesso spettanti. In questo caso il legittimario può trattenere il legato ma ha diritto, comunque, a conseguire la sua quota di legittima.

Si è discusso in dottrina se è possibile per il testatore attribuire un legato ad un legittimario componendolo, però, non con beni propri del testatore ma di un terzo.

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Gli orientamenti sull'ammissibilità del legato di cosa altrui in conto o sostituzione di legittima

La questione è, dunque, se è ammissibile un legato di cosa altrui in conto o in sostituzione di legittima.

Per quanto riguarda il legato in conto di legittima, non vi è uniformità di vedute in dottrina.

Secondo una prima tesi, il principio dell’intangibilità della legittima va considerato dal punto di vista esclusivamente quantitativo e non qualitativo, per cui ciò che conta è che al legittimario vengano attribuiti beni di valore corrispondente alla sua quota ma senza necessità che i beni stessi provengano esclusivamente dalla massa ereditaria. Pertanto, i sostenitori di tale tesi ritengono che sia ammissibile l’attribuzione a favore di un legittimario di un legato di cosa altrui in conto di legittima nel quale la composizione della quota viene effettuata, in parte, con il legato di cosa altrui e, quindi, con un diritto di credito da far valere verso i coeredi avente per oggetto il trasferimento della proprietà della cosa legata.

Un altro orientamento ritiene, invece, che il legato in conto di legittima è soggetto alle ordinarie regole in tema di legittima tra le quali, secondo i sostenitori di detta tesi, vi è il principio di intangibilità della legittima non solo dal punto di vista quantitativo ma anche qualitativo.

La legittima, cioè, deve essere soddisfatta con l’impiego di beni provenienti esclusivamente dalla massa ereditaria. Pertanto, non è possibile attribuire in conto di legittima beni altrui in quanto ciò contrasterebbe sia con il principio dell’intangibilità della legittima sia con il divieto di pesi e condizioni che, ai sensi dell’art. 549 c.c., non possono essere apposti sulla legittima, pena la nullità della disposizione.

Meno problematica è, invece, la questione del legato di cosa altrui in sostituzione di legittima, che secondo la maggioranza della dottrina è possibile in quanto, trattandosi di un’attribuzione che viene disposta “al posto” della legittima, non differisce in nulla da un normale legato.

Pertanto, sarebbe possibile disporre di un legato di cosa altrui in sostituzione di legittima ove ricorrano i presupposti dell’art. 651 c.c. (conoscenza risultante da apposita dichiarazione del testatore che la cosa oggetto del legato appartiene ad altri).



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