Speciale Pubblicato il 27/11/2023

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Agevolazioni prima casa su immobile pertinenziale

di Dott.ssa Barbara Bosso de Cardona

E’ possibile usufruire delle agevolazioni prima casa su immobile di pertinenza abitazione cat. A/1 se quest’ultima è stata acquistata con le agevolazioni prima casa



Il caso riguarda la possibilità di usufruire delle agevolazioni prima casa su immobile di pertinenza di un’abitazione ricadente in categoria A/1 se quest’ultima è stata acquistata con le agevolazioni prima casa in data precedente alla modifica normativa di cui all’art. 10 del d.lgs. 23/2011.

 L’attuale disciplina prevista dalla nota II bis della Tariffa Parte Prima allegata al D.P.R. 131/86 prevede la possibilità di usufruire delle agevolazioni prima casa su locali ricadenti nelle categorie catastali C/2, C/6 e C/7 se questi sono di pertinenza di altro immobile ad uso abitativo acquistato con le agevolazioni prima casa.

E’ possibile, quindi, godere delle agevolazioni prima casa anche per le pertinenze, anche se acquistate con atto separato.

In tal caso, è necessario che l’abitazione principale cui viene agganciata la pertinenza sia stata acquistata con le agevolazioni prima casa.

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Il quesito sottoposto all’Agenzia delle Entrate

E’ stato sottoposto nel 2019 all’Agenzia delle Entrate un quesito circa la possibilità di usufruire delle agevolazioni prima casa sull’acquisto di un locale C/2 di pertinenza di un’abitazione acquistata sì con le agevolazioni prima casa ma prima della novella legislativa del 2011 che ha modificato i requisiti per poter richiedere le predette agevolazioni.

L’art. 10 del D.lgs. n. 23/2011 ha stabilito che non è possibile usufruire delle agevolazioni prima casa se l’immobile abitativo rientra nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9.

Nel caso sottoposto all’Agenzia delle Entrate la pertinenza viene acquistata adesso, dunque nella vigenza dell’attuale normativa, ma l’immobile abitativo principale ricade nella categoria catastale A/1 anche se, a suo tempo, è stato acquistato usufruendo delle agevolazioni prima casa (in quanto l’acquisto è avvenuto prima della riforma).

Viene chiesto, quindi, all’Amministrazione Finanziaria se è possibile in tal caso, ricorrendo tutti i presupposti, usufruire delle agevolazioni prima casa per l’acquisto del locale pertinenziale.

L’Agenzia delle Entrate, con la Risposta n. 362 del 30 agosto 2019, ha precisato che l’attuale normativa prevede, tra i requisiti per godere delle agevolazioni prima casa sulle pertinenze, che l’immobile principale “sia stato acquistato con le agevolazioni prima casa”.

Dirimente, quindi, è la circostanza che l’acquisto dell’abitazione sia avvenuto secondo le disposizioni all’epoca vigenti per l’acquisto agevolato, senza che rilevino le modifiche legislative nel frattempo intervenute.

Con la predetta Risposta, l’Agenzia delle Entrate ha concluso che: Alla luce della prassi consolidata è condivisibile la soluzione prospettata dall'istante, secondo cui nella fattispecie in esame è possibile fruire dell'applicazione dell'imposta di registro con l'aliquota agevolata del 2 per cento, ai sensi dell'articolo 1, della Tariffa, Parte I del citato TUR, per l'acquisto del locale ad uso magazzino identificato nella categoria catastale C/2”.



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