Speciale Pubblicato il 20/11/2023

Tempo di lettura: 8 minuti

Società cooperative: il bilancio dal 2023

di Dott.ssa Monica Peta

Società cooperative, il bilancio dal 1° gennaio 2023: specificità ed emendamenti OIC verso un principio contabile "ad hoc"



La Fondazione OIC in considerazione delle specificità giuscontabili delle società cooperative, il 9 giugno 2022 ha approvato gli emendamenti ai principi contabili OIC 28, 9 e 12, da applicarsi ai bilanci 2023 a partire dal 1° gennaio, normalizzando di fatto uno standard contabile ad hoc per le società cooperative[1] e prevedendo, già nella formula originaria, le disposizioni di prima applicazione ai sensi dell’ OIC 29. Al riguardo, il CNDCEC[2] congiuntamente all’associazione  Allenza delle  Cooperative Italiane, ha pubblicato la circolare del 9 novembre 2023,  che tratta i lineamenti professionali ed operativi  relativi alle  conseguenze applicative delle materie trattate dall’OIC, ed in particolare: 

La stessa autrice, in un precedente contributo “Società cooperative: i ristorni e il bilancio 2023, ha trattato le modifiche alle regole di comportamento contabile del Documento OIC, di seguito illustrate con la lettura combinata delle Linee guida del CNDCEC.

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Società cooperative OIC 28: azioni di socio sovventore e azioni di partecipazione cooperativa

In corrispondenza delle previsioni della Legge 59 del 1992, l’OIC introduce un nuovo paragrafo, 9A, all’OIC 28 che integra sotto il profilo del trattamento e classificazione contabile  le azioni del socio sovventore e le azioni di partecipazione cooperativa al pari delle altre categorie di azioni[4]. Si ricorda che, la tipizzazione normativa di tali strumenti finanziari per le cooperative è volta ad impedire che per problemi di sottocapitalizzazione, tali società non riescano a svolgere adeguatamente sul mercato la loro funzione mutualistica[5]

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Società cooperative: ristorni, tecnica contabile e rilevazione in partita doppia

La novità principale del documento OIC è legata al trattamento contabile dei ristorni

Il ristorno è un istituto tipico che caratterizza il sistema cooperativo e si sintetizza nell’attribuzione al socio del vantaggio mutualistico realizzato tramite lo scambio tra soci e cooperativa in funzione della partecipazione del socio alla vita ed all’attività della cooperativa[6].

L’assenza di una norma contabile ad hoc ha generato differenze di trattamento nella prassi contabile: 

Su questo tema, l’OIC ha optato per una soluzione principle-based con focus sull’esistenza, o meno, dell’obbligazione nell’atto costitutivo, statuto e/o regolamento della società cooperativa alla data di chiusura dell’esercizio. 

Nello specifico, con il fine di individuare un comportamento contabile univoco ed uniforme ha definito le linee guida sulla base di due ipotesi possibili:

  1. mancanza di un obbligo ad erogare il ristorno ai soci: questo sarà contabilizzato al pari di una distribuzione di utile
  2.  previsione dell’obbligo nell’atto costitutivo, statuto o regolamento: il ristorno sarà rilevato quale componente di conto economico nell’esercizio in cui è avvenuto lo scambio mutualistico con i soci

La statuizione di una regola univoca di trattamento contabile favorisce:

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Società cooperative: OIC 9, svalutazioni per perdite durevoli immobilizzazioni materiali e immateriali, impairment test

Relativamente alle svalutazioni per perdite durevoli di valore delle immobilizzazioni materiali e immateriali, c.d.   impairment test, l’OIC specifica che nel calcolo del tasso di sconto per valutare il valore d’uso di un’attività si deve tener conto delle limitazioni normative in tema di distribuzione dei dividendi e delle riserve ai soci cooperatori. Detto tasso di sconto è il costo medio ponderato del capitale della società cooperativa, e riflette il rendimento atteso dai soci, cooperatori e finanziatori, della cooperativa, tenuto conto :

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Società cooperative: OIC 12, schemi ed informativa specifica del bilancio

L’OIC ha altresì emendato il principio contabile OIC12, COMPOSIZIONE E SCHEMI DEL BILANCIO D’ESERCIZIO, introducendo l’“Informativa richiesta nel bilancio per le società cooperative” – Appendice C-  che per l’appunto attua gli obblighi di informazione posti dal codice civile e che riguardano:

Di conseguenza, la disclosure di bilancio deve specificare:

  1. i ricavi dalle vendite dei beni e dalle prestazioni di servizi verso i soci superiori al cinquanta per cento del totale dei ricavi delle vendite e delle prestazioni ai sensi dell'articolo 2425, primo comma, punto A1;
  2. il costo del lavoro dei soci superiore al cinquanta per cento del totale del costo del lavoro, di cui al primo comma, punto B9, articolo 2425, c.c., computate le altre forme di lavoro inerenti allo scopo mutualistico;
  3. il costo della produzione per servizi ricevuti dai soci ovvero per beni conferiti dai soci rispettivamente superiore al cinquanta per cento del totale dei costi dei servizi, primo comma, punto B7, articolo 2425, c.c., ovvero al costo delle merci o materie prime acquistate o conferite, di cui. primo comma, punto B6 dell'articolo 2425, c.c.           

Quando si realizzano contestualmente più tipi di scambio mutualistico, la condizione di prevalenza è documentata facendo riferimento alla media ponderata delle percentuali delle lettere precedenti. Ai sensi dell’articolo 2545- sexies del Codice civile devono essere riportare separatamente nel bilancio i dati relativi all'attività svolta con i soci, distinguendo eventualmente le diverse gestioni mutualistiche. 

L’OIC ha altresì, confermato la prassi già consolidata che vede le società cooperative rientranti nella categoria delle microimprese che non redigono la nota integrativa tenute  a fornire le informazioni inerenti alla prevalenza della mutualità in calce allo stato patrimoniale (articoli 2513 e 2545-sexies del codice civile).  Di conseguenza, l’ informativa può essere fornita negli schemi di bilancio o in nota integrativa, se del caso.

Schema tipo informativa obbligatoria “Informativa ex art. 2513 c.c.” (Fonte, CNDCEC[8])

Esempio di una Cooperativa di produzione e lavoro

Ai fini del corretto calcolo della prevalenza, nel caso specifico di cooperativa di produzione e lavoro, tenuto conto dell’esigenza ex art. 2513 c. 1 lettera b) c.c., è propedeutico suddividere il costo del lavoro relativo all’opera dei soci rispetto a quello di soggetti terzi includendo nel calcolo anche le altre forme di lavoro - diverse dal lavoro subordinato

  • inerenti allo scopo mutualistico, in considerazione dell’eventuale inserimento di prestazioni di lavoro autonomo e collaborazioni nel Regolamento Interno ex L. 142/2001,approvato dall’Assemblea dei soci (indicare nel caso la data di approvazione deposito presso l’Ispettorato Territoriale del Lavoro di riferimento ).

Per il calcolo della prevalenza il confronto va eseguito tra:

  • quanto ai rapporti di lavoro subordinato, confrontando il costo del lavoro attribuibile ai soci e distintamente contabilizzato sulla base delle buste paga nella voce B9) di cui alle lettere a) – b) – c) – d) ed e), rispetto al totale della voce B9);
  • quanto ai rapporti di collaborazione e di lavoro autonomo, confrontando il costo attribuibile alle prestazioni rese dai soci rispetto alle prestazioni rese da terzi non soci contabilizzato nella voce B7), avendo cura di prendere in considerazione soltanto quelli relativi a rapporti di lavoro “inerenti lo scopo mutualistico”, aventi cioè ad oggetto prestazioni omogenee con quelle dei soci lavoratori e, quindi, direttamente strumentali allo svolgimento delle attività della cooperativa.

Quanto sopra esplicitato va dimostrato numericamente seguendo lo schema:

La condizione di Prevalenza di cui all’art. 2513 c.c. è stata raggiunta nell’esercizio in quanto l’attività svolta con i soci rappresenta l’82,13% dell’attività complessiva come da tabella che precede.


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Società cooperative: note

[1] https://www.fondazioneoic.eu/?p=15878

[2] https://press-magazine.it/cooperative-una-circolare-di-alleanza-delle-cooperative-e-cndcec-chiarisce-le-conseguenze-applicative-dei-nuovi-principi-contabili/

[3] Cfr. Legge 59 del 1992, art. 4 “Soci sovventori” e art. 5 “Finanziamenti dei soci e dei terzi”

[4] Cfr. art. 4 “Soci sovventori” e art. 5 “Finanziamenti dei soci e dei terzi” L. n.59/1992

[5] Cfr. Relazione allo schema di D.lgs. recante: "Riforma organica della disciplina delle società di capitali e società cooperative, in attuazione della legge 3 ottobre 2001, n. 366”.

[6] A differenza dei dividendi, i ristorni non proporzionali alle quote di capitale bensì sono rapportati agli scambi intervenuti tra cooperativa e socio.

[7] Si tratta delle specifiche indicazioni da inserire in nota integrativa ex artt. 2513 e 2545-sexies del Codice civile (OIC 12).

[8] Specificità delle società cooperative negli emendamenti ai Principi contabili nazionali dell’Organismo Italiano di Contabilità Lineamenti professionali ed operativi, 9 novembre .

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TAG: Nuovi principi contabili OIC Cooperative e Consorzi