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INAIL: NUOVE REGOLE PER LE COOPERATIVE PORTUALI

INAIL: nuove regole per le Cooperative Portuali

Dal 1° gennaio 2023 cambia il regime assicurativo per le cooperative di facchinaggio nei porti: ecco le nuove disposizioni INAIL sull'utilizzo della retribuzione convenzionale

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Nella Circolare INAIL n. 13 del 5 febbraio 2025  viene chiarita l' applicazione della retribuzione convenzionale giornaliera per i lavoratori delle società cooperative derivanti dalla trasformazione di compagnie e gruppi portuali (Legge 28 gennaio 1994, n. 84) nell’ambito dell’assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali.

Ecco le principali indicazioni.

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1) Regime assicurativo applicabile

Dal 1° gennaio 2023, il facchinaggio nelle aree portuali svolto da cooperative è passato dal premio speciale unitario (art. 42 DPR 1124/1965) al premio assicurativo ordinario (art. 41 DPR 1124/1965).

Questo cambiamento è stato introdotto con il decreto interministeriale del 6 settembre 2022, che ha abolito il premio speciale per le cooperative di facchinaggio.

Determinazione della retribuzione imponibile

Per i lavoratori delle società cooperative derivanti dalla trasformazione di compagnie e gruppi portuali, il premio assicurativo va calcolato sulla retribuzione convenzionale giornaliera,  che come noto , dopo essere stato stabilito dal decreto ministeriale del 12 gennaio 1996, è aggiornato annualmente.  

Per il 2024, la retribuzione convenzionale giornaliera è stata fissata a 119,42 euro.

Prima della riforma del 2023, solo le cooperative portuali erano soggette al premio speciale unitario, mentre altre società nate dalla trasformazione usufruivano del premio ordinario.

Con l’abolizione del premio speciale, è stata richiesta uniformità di trattamento tra tutte le società derivate dalla trasformazione.

Pertanto, anche le cooperative devono ora applicare la retribuzione convenzionale giornaliera per il calcolo del premio assicurativo, come già previsto per le altre società.

La retribuzione convenzionale giornaliera di 119,42 euro deve essere usata anche per:

  • Indennità per inabilità temporanea
  • Calcolo della rendita per inabilità permanente.
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