Speciale Pubblicato il 21/03/2022

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CIGS 2022 nuovi chiarimenti del Ministero

Nuova circolare interpretativa delle norme del Sostegni ter in tema di integrazione salariale straordinaria: decorrenza, pagamenti diretti esame congiunto, accordi transizione



Con la circolare n. 6 del 18 marzo 2022 il Ministero  del lavoro  interviene nuovamente per chiarire le recenti i, complesse innovazioni in materia di cassa integrazione apportate  con la legge di bilancio 2022 e le norme del Decreto sostegni ter n. 4 2022 ( tra l'altro in corso di conversione in legge, con possibili ulteriori novità in arrivo)

La prima puntualizzazione importante riguarda la decorrenza  delle norme del Sostegni ter che  sono in vigore dal 27 gennaio 2022. 

Da quella data sono quindi operative le novità,  alcune approfondite nei paragrafi seguenti,   riguardanti:

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Pagamenti diretti comunicazione e rimborsi

Il ministero precisa che  in caso di pagamento diretto autorizzato il datore di lavoro deve inviare i dati dei lavoratori :

  1. entro la fine del secondo mese successivo a quello del periodo di integrazione salariale  oppure 
  2. entro 60 giorni dalla  comunicazione dell'autorizzazione  INPS  per la cigs

Compatibilità CIGS con attività lavorativa

La cassa integrazione straordinaria si interrompe per eventuali  periodo di lavoro  a tempo determinato inferiori o pari a sei mensilità.

Riorganizzazione aziendale per transizione

Il ministero torna sulla  nuova causale di riorganizzazione aziendale per processi di transizione  e precisa che ii criteri di individuazione e regolamentazione dei programmi  recentemente specificati nel decreto ministeriale n. 33 del 14.3.2022. Per ottenere la cassa integrazione straordinaria per causale "riorganizzazione per transizione" va presentato un piano dettaglito delle azioni mirate a innovare i processi per 

Inoltre, devono essere indicati gli investimenti e la loro sostenibilità finanziaria e   le misure specifiche  di inoovazione dei processi.

Le sospensioni dal lavoro devono essere chiaramente ricollegabili a tali processi  e devono essere indicate azioni di recupero occupazionale nella misura almeno del 70%.

Cassa integrazione per cessazione attività e politiche attive

Una delle novità piu importanti consiste nel fatto che le aziende che esauriscono nel 2022 il periodo di cassa integrazione per cessazione di attività iniziato nel 2021 ,  se ancora interessate da esuberi di personale possono sottoscrivere un accordo di transizione per ulteriori 12 mesi di cassa  straordinaria  nei quali  gli esuberi residui  vengono gestiti con azioni di politica attiva "GOL". In questo caso  l'intervento non viene conteggiato nel periodo massimo di cassa integrazione straordinaria fruibile nel quinquennio . La richiesta  si inoltra sempre con l'applicativo CIGS online utilizzando la apposita Scheda 11 2 (Accordo transizione occupazionale art 22 ter DLGS 148/2015 )

Su questo aspetto si attende un provvedimento appunto dell'Agenzia nazionale delle politiche per il lavoro.

ATTENZIONE è richiesto che l’impresa richiedente  non sia nella  condizione di  accedere a ulteriori periodi di interventi straordinari all’interno del quinquennio mobile non ancora esaurito.

Resta necessario espletare la procedura di consultazione sindacale art. 24 d.lgs 148 2015.


1 FILE ALLEGATO:
Ministero del lavoro Circolare 6-2022 cigs

TAG: Assegni familiari e ammortizzatori sociali La rubrica del lavoro