Speciale Pubblicato il 26/07/2021

Tempo di lettura: 10 minuti

Detrazioni e deduzioni delle liberalità a favore di Enti terzo Settore e Sportivi

di Gabbanelli Avv. Lara , Moroni Avv. Francesca

Enti no profit e ASD. Spese che danno diritto a deduzioni dal reddito e detrazioni d’imposta. I chiarimenti nella Circolare dell'Agenzia delle Entrate



La Circolare n. 7/E del 25 giugno 2021 dell’Agenzia delle Entrate,  costituisce una trattazione sistematica delle disposizioni normative e delle indicazioni di prassi riguardanti ritenute, oneri detraibili, deducibili e crediti di imposta, anche sotto il profilo degli obblighi di produzione documentale da parte del contribuente al Centro di assistenza fiscale (CAF) o al professionista abilitato e di conservazione da parte di questi ultimi per la successiva produzione all’Amministrazione finanziaria. 

L’obiettivo della presente Circolare è quello di offrire, in omaggio ai principi della trasparenza e soprattutto della collaborazione sanciti dallo Statuto dei diritti del contribuente, nell’ottica del potenziamento della tax compliance, a tutti gli operatori uno strumento unitario che garantisca un’applicazione uniforme delle norme sul territorio nazionale; la circolare costituisce, al contempo, per tutti gli uffici dell’Amministrazione finanziaria, una guida che orienta in maniera altrettanto uniforme le attività nella fase di controllo formale delle dichiarazioni.

Di seguito, le principali indicazioni in materia di deduzioni a favore di enti di Terzo settore (Onlus, APS e ODV) e ASD. 

L'articolo continua dopo la pubblicità

1. Erogazioni liberali in denaro o natura a favore delle ONLUS e delle APS (Rigo E8/E10, cod. 71)

In via generale, occorre ricordare come il Codice del Terzo settore abbia introdotto una disciplina unitaria per le detrazioni e le deduzioni spettanti a chi effettua erogazioni liberali a favore degli enti del Terzo settore. In particolare, l’art. 83, comma 1, primo periodo, e comma 6, del citato Codice del Terzo settore, stabilisce che dall’imposta lorda si detrae un importo, pari al 30 per cento, delle erogazioni in denaro o in natura effettuate a favore degli enti del Terzo settore, comprese le cooperative sociali ed escluse le imprese sociali costituite in forma di società

Ai sensi del successivo art. 104, comma 1, la disposizione in questione si applica, in via transitoria, a decorrere dal 1° gennaio 2018, e fino al periodo d’imposta successivo all'autorizzazione della Commissione europea e, comunque, non prima del periodo di imposta successivo di operatività del Registro Unico Nazionale del Terzo settore (RUNTS), esclusivamente ad alcune tipologie di enti, tra cui:

Si ricorda che l’elenco delle ONLUS è disponibile nel sito dell’Agenzia delle entrate .

 

1.1 Cumulabilità con altre agevolazioni 

In alternativa alla detrazione, le erogazioni effettuate alle ONLUS sono: 

Il citato art. 83 del Codice del Terzo settore, al comma 4, prevede, ferma la non cumulabilità delle agevolazioni di cui ai commi 1 e 2 (detrazione e deduzione), che i soggetti che fruiscono delle agevolazioni ivi previste non potranno fruire per analoghe erogazioni liberali, effettuate a beneficio dei soggetti indicati nell’art. 83 del Codice del Terzo settore, delle detrazioni o deduzioni previste da altre norme agevolative

Pertanto, il contribuente che fruisce della detrazione da indicare con il codice 71 nel rigo E8/E10, non può fruire, sia per le medesime erogazioni che per erogazioni analoghe effettuate anche a diversi beneficiari, sempreché ricompresi nell’ambito di applicazione dell’art. 83, comma 1, primo periodo, del Codice del Terzo settore, delle agevolazioni previste per: 

La detrazione è calcolata su un importo non superiore a euro 30.000. 

Inoltre, con il decreto ministeriale 28 novembre 2019 sono state individuate le tipologie di beni in natura che danno diritto alla detrazione e sono stati stabiliti i criteri e le modalità di valorizzazione delle liberalità in natura effettuate a partire dal 2020.  In particolare, l’art. 3 del citato Decreto Min. stabilisce che la detrazione spettante è calcolata sulla base del valore normale del bene oggetto di donazione, (v. art. 9 del TUIR).

Qualora il valore della cessione, singolarmente considerata, sia superiore ad euro 30.000, ovvero, nel caso in cui, per la natura dei beni, non sia possibile desumerne il valore sulla base di criteri oggettivi, il donatore dovrà acquisire una perizia giurata che attesti il valore dei beni donati, recante data non antecedente a novanta giorni il trasferimento del bene. 

 

1.2 Modalità di pagamento 

L’erogazione deve essere effettuata tramite versamento bancario o postale nonché tramite sistemi di pagamento previsti dall’art. 23 del d.lgs. n. 241 del 1997 (carta di debito, carte di credito, carte prepagate, assegni bancari e circolari). La detrazione non spetta per le erogazioni effettuate in contanti. 

 

1.3 Documentazione da controllare e conservare 

Il sostenimento dell’onere è documentato:

- dalla ricevuta del versamento bancario o postale 

- oppure, in caso di pagamento con carta di credito, carta di debito o carta prepagata, dall’estratto conto della società che gestisce tali carte. 

- Nel caso di pagamento con assegno bancario o circolare ovvero nell’ipotesi in cui dalla ricevuta del versamento bancario o postale o dall’estratto conto della società che gestisce la carta di credito, la carta di debito o la carta prepagata non sia possibile individuare il soggetto beneficiario dell’erogazione liberale, il contribuente deve essere in possesso della ricevuta rilasciata a suo favore dal beneficiario dalla quale risulti, inoltre, la modalità di pagamento utilizzata. 

È necessario, inoltre, che dalla documentazione attestante il versamento sia possibile individuare il carattere di liberalità del pagamento. Pertanto, è necessario che la natura di liberalità del versamento risulti dalla ricevuta del versamento bancario o postale, dall’estratto conto della società che gestisce le carte di credito, di debito o prepagate ovvero sia indicata dalla ricevuta rilasciata dal beneficiario.

Ai sensi dell’art. 4 del citato d.m. 28 novembre 2019, l’erogazione liberale in natura deve risultare da atto scritto contenente:

- la dichiarazione del donatore recante la descrizione analitica dei beni donati, con l’indicazione dei relativi valori

- la dichiarazione del soggetto destinatario dell’erogazione contenente l'impegno ad utilizzare direttamente i beni medesimi per lo svolgimento dell’attività statutaria, ai fini dell’esclusivo perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale. 

Il donatore deve consegnare al soggetto destinatario dell’erogazione anche copia della perizia giurata di stima laddove prevista.

2. Erogazioni liberali a favore delle ODV (Rigo E8/E10, cod. 76)

A decorrere dal 1° gennaio 2018, l’art. 83, comma 1, secondo periodo, del Codice del Terzo settore, stabilisce che dall’imposta lorda si detrae un importo, pari al 35 per cento, delle erogazioni in denaro o in natura effettuate a favore delle organizzazioni del volontariato. 

 

2.1 Cumulabilità con altre agevolazioni 

 Il citato art. 83 del Codice del Terzo settore, al comma 4, prevede, ferma restando la non cumulabilità delle agevolazioni di cui ai commi 1 e 2 (detrazione e deduzione), che i soggetti che fruiscono delle agevolazioni ivi previste non potranno fruire per analoghe erogazioni liberali, effettuate a beneficio dei soggetti indicati nell’art. 83 del Codice del Terzo settore, delle detrazioni o deduzioni previste da altre norme agevolative. 

Pertanto, il contribuente che fruisce della detrazione da indicare con il codice 76 nel rigo E8/E10, non può fruire, sia per le medesime erogazioni che per erogazioni analoghe effettuate anche a diversi beneficiari, sempreché ricompresi nell’ambito di applicazione dell’art. 83, comma 1, secondo periodo, del Codice del Terzo settore, delle agevolazioni previste per: 

le erogazioni liberali in denaro a favore delle ONLUS e delle iniziative umanitarie, laiche o religiose, gestite da associazioni, fondazioni, comitati ed enti individuati con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri nei Paesi non appartenenti all’OCSE (rigo E8/E10, cod. 61); 

le erogazioni liberali a favore delle ONLUS e delle associazioni di promozione sociale (rigo E8/E10, cod. 71); 

le erogazioni liberali in denaro o natura in favore delle ONLUS, delle organizzazioni del volontariato e delle associazioni di promozione sociale (rigo E36). 

Relativamente, invece, ai limiti di detraibilità, alle modalità di pagamento e alla documentazione da conservare di rimanda a quanto indicato nei paragrafi precedenti riferiti alle Onlus e APS.

3. Erogazioni liberali in denaro effettuate a favore delle società e associazioni sportive dilettantistiche (Rigo E8/E10, cod. 21)

Ai sensi dell’Art. 15, comma 1, lett. i-ter), del TUIR, dall’imposta lorda si detrae un importo, pari al 19 per cento, delle erogazioni liberali in denaro effettuate da parte delle persone fisiche in favore delle società ed associazioni sportive dilettantistiche. 

Per società sportive dilettantistiche e relative associazioni, destinatarie delle suddette erogazioni, si intendono: 

Ai fini della detrazione, la società/associazione sportiva dilettantistica deve indicare nella denominazione sociale la finalità sportiva e la ragione o la denominazione sociale dilettantistica come stabilito dalla Circolare 22.04.2003 n. 21/E, paragrafo 1.1. 

La detrazione non spetta per le eventuali quote associative corrisposte

 

3.1 Limiti di detraibilità 

La detrazione è calcolata su un importo non superiore a euro 1.500. 

Dall’anno 2020, la detrazione dall’imposta lorda per le erogazioni liberali in denaro effettuate a favore delle società e associazioni sportive dilettantistiche spetta per intero ai titolari di reddito complessivo fino ad euro 120.000; in caso di superamento del predetto limite, la detrazione decresce fino ad azzerarsi al raggiungimento di un reddito complessivo pari ad euro 240.000. 

Devono essere comprese nell’importo anche le spese indicate nella CU 2021 (punti da 341 a 352) con il codice 21. 


3.2 Modalità di pagamento

Risultano analoghe le modalità di pagamento rispetto a quanto stabilito per le Onlus, APS e ODV.

L’erogazione deve essere quindi effettuata tramite versamento bancario o postale nonché tramite sistemi di pagamento previsti dall’art. 23 del d.lgs. n. 241 del 1997 (carte di debito, carte di credito, carte prepagate, assegni bancari e circolari). La detrazione non spetta per le erogazioni effettuate in contanti. 

La documentazione da conservare è la stessa di quella indicata nei paragrafi precedenti per gli enti di Terzo settore (Onlus, APS e ODV), si riporta di seguito per una semplificazione nella lettura.

Il sostenimento dell’onere è documentato dalla ricevuta del versamento bancario o postale ovvero, in caso di pagamento con carta di credito, carta di debito o carta prepagata, dall’estratto conto della società che gestisce tali carte. Nel caso di pagamento con assegno bancario o circolare ovvero nell’ipotesi in cui dalla ricevuta del versamento bancario o postale o dall’estratto conto della società che gestisce la carta di credito, la carta di debito o la carta prepagata non sia possibile individuare il soggetto beneficiario dell’erogazione liberale, il contribuente deve essere in possesso della ricevuta rilasciata a suo favore dal beneficiario dalla quale risulti, inoltre, la modalità di pagamento utilizzata. È necessario, inoltre, che dalla documentazione attestante il versamento sia possibile individuare il carattere di liberalità del pagamento. Pertanto, è necessario che la natura di liberalità del versamento risulti dalla ricevuta del versamento bancario o postale, dall’estratto conto della società che gestisce le carte di credito, di debito o prepagate ovvero sia indicata dalla ricevuta rilasciata dal beneficiario.


1 FILE ALLEGATO:
Circolare Agenzia delle Entrate del 25.06.2021 n. 7

TAG: Oneri deducibili e Detraibili