In materia di reddito di lavoro dipendente, l’art. 52, comma 5, del d.p.r. 22.12.1986, n. 917, prevede un’apposita disciplina per le trasferte precisando che le indennità percepite per le trasferte effettuate nell’ambito del territorio comunale, al pari dei rimborsi delle spese sostenute per le trasferte:
- come regola generale concorrono a formare il reddito dei dipendenti;
- sono irrilevanti se sono comprovate da documenti che provengono dal vettore;
- percepite per le trasferte o le missioni fuori dal territorio comunale concorrono a formare il reddito per:
- la parte eccedente € 46,48 al giorno, elevate a € 77,47 per le trasferte all’estero, al netto delle spese di viaggio e di trasporto;
- la parte eccedente € 30,99 al giorno, elevate a € 51,65 per le trasferte all’estero, nel caso di rimborso delle spese di alloggio, ovvero di quelle di vitto o di vitto fornito gratuitamente;
- la parte eccedente € 15,49 al giorno, elevate a € 25,82 per le trasferte all’estero, nel caso di rimborso sia delle spese di alloggio che di vitto;
- nel caso di rimborso analitico, non concorrono a formare il reddito i rimborsi delle spese documentate relative al vitto, all’alloggio, al viaggio e al trasporto nonché i rimborsi di altre spese non documentabili, eventualmente sostenute dal dipendente, fino all’importo massimo giornaliero di € 15,49, elevate a € 25,82 per le trasferte all’estero.
Il rimborso delle spese per il tragitto “casa-lavoro” e viceversa costituisce retribuzione imponibile non essendo considerato “trasferta”.
Nel concetto di spese di trasporto sono incluse quelle sostenute per l’uso di aerei, treni, autobus, metropolitane e taxi nonché quelle di parcheggio per l’utilizzazione dell’autovettura aziendale o personale nel qual caso ha riconoscimento il rimborso chilometrico applicando le tariffe pubblicate dall’ACI.
Con l’istanza di consulenza giuridica 31.1.2019, n. 5, è stata attribuita valenza impositiva al rimborso delle spese di parcheggio se il datore di lavoro applica la regola di rimborso forfettario e misto mentre non ha rilevanza se l’importo è contenuto entro il limite di € 15,49 al giorno (o di € 25,82 per le trasferte all’estero).
Se le spese di parcheggio sono documentate:
- identificando l’automezzo, sia esso del datore di lavoro sia del dipendente, e l’utilizzatore, non sussiste la rilevanza impositiva e previdenziale;
- in altra maniera (ad es., la ricevuta anonima rilasciata per il parcheggio), l’esenzione è riconosciuta fino a € 15,49 al giorno.
Le spese che il dipendente ha anticipato (ad es., valori bollati, carta, ecc.) non sono imponibili ma le erogazioni forfetarie lo sono essendo riconosciuta la detrazione per spese di produzione del reddito.
Nel caso di erogazione dell’indennità forfettaria giornaliera di trasferta:
- i rimborsi di spese eventualmente corrisposti sono imponibili;
- i rimborsi analitici delle spese di viaggio, compreso il rimborso chilometrico, e di trasporto devono essere documentati per sfuggire all’imposizione;
- i rimborsi fatti “a piè di lista” sono non imponibili per l’importo giornaliero fino a € 15,49 (a € 25,82 per le trasferte all’estero), ad esempio per parcheggio.
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1) La tracciabilità delle spese
A decorrere dal periodo d’imposta in corso al 18.06. 2025, per effetto dell’art. 1, commi 1 e 3 del d.l. 17.6.2025, n. 84, è stata modificata come segue:
- è imposta la regola di tracciabilità dei pagamenti.
AVVERTENZA (art. 51, comma, ultimo periodo)
“i rimborsi delle spese, sostenute nel territorio dello Stato, per vitto, alloggio, viaggio e trasporto effettuati mediante autoservizi pubblici non di linea di cui all’art. 1 della l. 15.1.1992, n. 21 (cioè il servizio di taxi con autovettura, motocarrozzetta, natante e veicoli a trazione animale, il servizio di noleggio con conducente e autovettura, motocarrozzetta, velocipede, natante e veicoli a trazione animale) non concorrono a formare il reddito di lavoro dipendente se i pagamenti di tali spese sono eseguiti con versamento bancario o postale ovvero mediante gli altri sistemi di pagamento che sono previsti dall’art. 23 del d.lgs. 9.7.1997, n. 241”. |
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2) Le trasferte nel territorio comunale ove si trova la sede di lavoro
Il rimborso delle spese di trasporto per le trasferte effettuate nell’ambito del territorio comunale nel cui comune si trova la sede di lavoro non sono imponibili come reddito di lavoro dipendente se sono comprovate da documenti emessi dal vettore.
In caso contrario, sussiste la rilevanza impositiva.
Va tenuto presente il contenuto della c.m. 23.12.1997, n. 326/E: “concorrono a formare il reddito le indennità e i rimborsi spese per trasferte in località comprese nel territorio comunale, anche se distanti più di 10 km dal centro abitato o dalla località in cui hanno sede l’ufficio o l’impianto, con la sola esclusione dei rimborsi delle spese di trasporto, comprovate da documenti provenienti dal vettore, e non assume alcun rilievo la eventuale ripartizione del territorio entità subcomunali, come le frazioni, dovendosi comunque aver riguardo al territorio comunale”.
Il “tragitto casa-lavoro”
Con il termine “tragitto casa-lavoro” si intende il percorso che il dipendente compie quotidianamente per raggiungere la sede di lavoro e, viceversa, per ritornare alla propria abitazione.
Questo percorso non può essere considerato una trasferta poiché tale termine si riferisce alle prestazioni che il dipendente esegue fuori dalla sua sede di lavoro.
In pratica, lo spostamento “casa-lavoro”, se erogato, va soggetto all’Irpef e alle addizionali, anche se comprovato dalla richiesta di rimborso chilometrico.
Un’eccezione alla suddetta regola è riservata al lavoratore “trasfertista” il quale, per contratto deve prestare i suoi servizi in luoghi sempre variabili e diversi per cui percepisce somme che non sono collegate ad una specifica trasferta. In questa ipotesi, le somme percepite a titolo sono imponibili in ragione del 50% ma sempre che siano presenti le seguenti condizioni:
- nel contratto di lavoro non è indicata la sede di lavoro;
- le prestazioni del dipendente sono svolte con continua variabilità del luogo di lavoro;
- la retribuzione prevede una somma in relazione all’attività svolta in luoghi sempre variabili e diversi.
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3) Il rimborso chilometrico
Qualora il datore di lavoro decida di effettuare il rimborso chilometrico a favore del dipendente che utilizza la propria autovettura deve osservare particolari regole preliminari cioè conoscere il modello e il tipo del veicolo, le modalità di alimentazione e il numero dei chilometri percorso.
Successivamente, va considerato il contenuto delle tabelle di costo che sono stabilite dall’ACI, tenendo presente che l’eccedenza costituisce reddito di lavoro dipendente.
La prestazione di lavoro può essere resa in un comune diverso da quello in cui è situata la sede di lavoro e se l’indennità chilometrica è liquidata in base alle tabelle dell’ACI, considerando il tipo di automezzo utilizzato dal dipendente. In tale ipotesi, secondo la risoluzione 30.10.2015, n. 92/E, se la distanza precorsa dal dipendente:
- “per raggiungere, dalla propria residenza, la località di missione risulti inferiore rispetto a quella calcolata dalla sede di servizio, con la conseguenza che al lavoratore è riconosciuto, in base alle tabelle ACI, un rimborso chilometrico di minor importo, quest’ultimo è da considerare non imponibile”;
- “per raggiungere, dalla propria residenza, la località di missione risulti maggiore rispetto a quella calcolata dalla sede di servizio, con la conseguenza che al lavoratore viene erogato, in tabelle ACI, un rimborso chilometrico di importo maggiore rispetto a quello calcolato dalla sede di servizio, la differenza è da considerarsi imponibile”.