Speciale Pubblicato il 29/06/2018

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Rinvio obbligo fatturazione elettronica, restano i pagamenti tracciabili

di Dott. Massimo Pipino

Rinvio dell’obbligo della fatturazione elettronica limitato ai acquisti di carburante per autotrazione resta obbligo pagamenti tracciabili



E' ormai certo il rinvio della scadenza del 1° luglio per l’introduzione dell’obbligo della fatturazione elettronica per le cessioni di carburanti da autotrazione (nello specifico benzina e gasolio, perché le cessioni di GPL e di metano da autotrazione erano già state escluse dall’obbligo di fatturazione elettronica dalla Circolare 8/E/2018 dell’Agenzia delle Entrate). Resterebbe però in piedi l’obbligo di fatturazione elettronica per le prestazioni di servizi rese nell’ambito di contratti di subappalto all’interno della filiera dell’edilizia nei confronti della Pubblica Amministrazione.

La proroga è stata annunciata con un comunicato stampa del 27 giugno ma il decreto non è ancora stato pubblicato in Gazzetta. Il comunicato stampa riguarda l'approvazione di un decreto legge che introduce disposizioni urgenti relativamente agli obblighi di fatturazione elettronica per le cessioni di carburante, rinviando al 1° gennaio 2019 l’entrata in vigore dell’obbligo della fatturazione elettronica per la vendita di carburante a soggetti titolari di partita IVA presso gli impianti stradali di distribuzione, in modo da uniformarlo a quanto previsto dalla normativa generale sulla fatturazione elettronica tra privati.

Sorgono tuttavia alcuni dubbi e perplessità in merito alle intenzioni del legislatore.

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Fattura elettronica e criticità per filiera appalto-subappalto opere pubbliche

In primo luogo: se l’intervento dell’obbligo della fatturazione elettronica crea conseguenze di paventata ingestibilità nell’ambito delle cessioni di carburanti quale è la ragione per cui tali criticità non dovrebbero concretizzarsi nell’ambito della filiera appalto-subappalto di opere pubbliche?
È vero che la fattura elettronica è stata resa obbligatoria a partire dal 31 marzo 2015 nel caso di cessione di beni e prestazioni di servizi dipendenti da contratti d’appalto nel confronti della PA ma, attenzione, l’obbligo riguardava solo il primo anello della catena produttiva, lasciando le cose così come stavano a livello di formalità di fatturazione per i passaggi successivi.
Mentre il contratto d’appalto nei confronti della PA è normato al limite dell’asfissiante, il contratto di subappalto no e sappiamo anche che la struttura produttiva del settore delle costruzioni è da decenni in corsa verso una polverizzazione sempre più spinta tanto che nessuna impresa attiva nel settore ormai è in grado di eseguire tutta la prestazione contrattualizzata con risorse proprie ma, necessariamente, deve servirsi di una galassia più o meno stabile di subappaltatori, spesso nemmeno costituiti come impresa ma semplici lavoratori autonomi. Ora, questi soggetti saranno materialmente in grado di adempiere agli obblighi di cui all’articolo 1, commi da 909 a 928 della Legge 205/2017? E attenzione che si può parlare anche del semplice artigiano idraulico che lavora in subappalto per un’impresa appaltatrice di lavori per un ente pubblico che magari deve installare una calderina in un edificio scolastico e solo per questo deve emettere nei confronti dell’appaltatore una fattura elettronica.
Ma non basta. L’obbligo di fatturazione elettronica riguarda i rapporti contrattuali definibili come subappalto. Bene, mentre per il Codice civile il subappalto è un contratto derivato dal contratto d’appalto, così come viene definito dall’articolo 1655 del Codice stesso, il contratto di subappalto non viene ulteriormente definito e sotto il profilo fiscale, sempre rifacendosi a quanto nebulosamente previsto per il contratto d’appalto, si deve fare riferimento non ad una definizione chiara ed esplicita ma alle volontà espresse nelle parti nell’ambito del contratto che, si badi bene, può anche non essere redatto in forma scritta. Il che, in poche parole, lascia un enorme spazio interpretativo nel momento in cui si deve individuare quale fattispecie contrattuale debba essere definita subappalto, e quindi assoggettata all’obbligo di fatturazione elettronica (per non parlare di reverse charge) e quale no. È infatti noto che un medesimo risultato può essere conseguito attraverso l’esecuzione di prestazioni denominate diversamente come subappalto, fornitura con posa, semplice fornitura di mano d’opera e quindi, in conseguenza della definizione data, caso per caso, al rapporto contrattuale, rientrare o meno nell’ambito dell’obbligo della fatturazione elettronica.
Non si deve certamente essere dotati di particolari doti profetiche per prevedere un periodo non breve durante il quale dovranno essere chiarite le fattispecie e date almeno delle linee di indirizzo da parte dell’Agenzia al fine di trovare un metro comune per la definizione di quali siano le prestazioni nella filiera delle costruzioni assoggettabili alla fatturazione elettronica e quali no.
Ma vi è un’altra considerazione da fare: sappiamo che la facoltà della fatturazione elettronica fra privati sussiste già dal 6 giugno del 2014 ma che, da allora, pochissimi sono stati i soggetti che hanno deciso di sostituire la fatturazione analogica con quella elettronica e sappiamo anche che solo l’obbligo della fatturazione elettronica ha costretto, a partire dal 31 marzo 2015, i soggetti fornitori della PA ad abbandonare la fatturazione analogica.
Il dubbio è che, magari il 20 di dicembre p.v. la situazione non sia poi tanto diversa da quella attuale e che il puro e semplice rinvio dell’entrata in vigore di un obbligo, lasciando la possibilità di mantenere la situazione precedente, comporti il ripresentarsi dell’emergenza attuale. E dire che sarebbe stato sufficiente consentire, viste le difficoltà a provvedere alla fatturazione elettronica, per eliminare i vari colli di bottiglia, la produzione da parte del cessionario, nel caso, ad esempio, delle vendite di carburanti per autotrazione, di un documento provvisorio, una fattura pro forma analogica, da sostituire con la fattura elettronica definitiva  in un momento successivo, spedita dal cessionario stesso via e-mail con datazione coerente.
Ma tant’è, il legislatore pare abbia preferito la soluzione del rinvio per quanto riguarda le cessioni di carburanti da autotrazione, mantenendo però, attenzione, l’obbligo dei pagamenti tracciabili, e quella dell’entrata in vigore dell’obbligo della fatturazione elettronica per quanto riguarda la filiera appalto-subappalto nel settore delle costruzioni nei confronti della PA.
La conseguenza di quella che, a parere di chi scrive, è una non decisione sarà un doppio binario foriero di confusione nell’ambito del commercio di carburanti da autotrazione, perché comunque per i cessionari che riterranno conveniente la fatturazione elettronica quest’ultima sarà tranquillamente accessibile, ed un periodo di difficoltà interpretative nel settore delle costruzioni che renderà più che mai necessario per i diversi attori la disponibilità di linee guida e di casistiche in grado di guidarli nell’operare quotidiano.



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