Speciale Pubblicato il 20/06/2018

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Conservazione della fattura elettronica: ecco i formati leciti

di Stefania Montagna

Disponibile la conservazione gratuita della fattura elettronica presso l'Agenzia delle Entrate. Ecco quali sono i formati dei documenti validi.



La conservazione delle fatture elettroniche deve avvenire secondo il combinato disposto tra il DPCM del 3 dicembre 2013 ed il DM 17 giugno 2014. L’agenzia delle Entrate ha messo a disposizione un apposito servizio, del tutto gratuito, per consentire la conservazione delle fatture elettroniche in base alle disposizioni di legge. Per accedervi, è necessario sottoscrivere un accordo di servizio di durata triennale che, se non dovesse essere disdetto, si rinnoverà automaticamente per ulteriori tre anni. L’ Amministrazione finanziaria si impegna a conservare le fatture elettroniche per un periodo di 15 anni a partire dal momento in cui il contribuente o il suo delegato, abbia ricevuto la ricevuta di avvio del servizio elaborata dal sistema. 

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La conservazione digitale della fattura elettronica

Si ritiene importante però capire i punti focali su cui si basa la conservazione digitale in base a quanto disciplinato dalla legge. I documenti informatici rilevanti ai fini tributari devono avere le caratteristiche dell'immodificabilità, dell'integrità, dell'autenticità e della leggibilità, e utilizzare i vari formati previsti, oppure possono essere utilizzati i formati scelti dal responsabile della conservazione, il quale ne motiva la scelta nel manuale di conservazione. Tali formati devono essere atti a garantire l'integrità, l'accesso e la leggibilità nel tempo del documento informatico. I documenti informatici sono conservati in modo tale che:

  1.      siano rispettate le norme del codice civile, le disposizioni del codice dell'amministrazione digitale e delle relative regole tecniche e le altre norme tributarie riguardanti la corretta tenuta della contabilità;
  2.      siano consentite le funzioni di ricerca e di estrazione delle informazioni dagli archivi informatici in relazione almeno al cognome, al nome, alla denominazione, al codice fiscale, alla partita IVA, alla data o associazioni logiche di questi ultimi, laddove tali informazioni siano obbligatoriamente previste. Ulteriori funzioni e chiavi di ricerca ed estrazione potranno essere stabilite in relazione alle diverse tipologie di documento con provvedimento delle competenti Agenzie fiscali.

Inoltre, elemento essenziale, ai fini dell’opponibilità a terzi del documento stesso, è l'apposizione di un riferimento temporale sul pacchetto di archiviazione. In particolare:

Ai fini tributari il procedimento di generazione delle copie informatiche e delle copie per immagine su supporto informatico di documenti e scritture analogici termina con l'apposizione della firma elettronica qualificata, della firma digitale ovvero della firma elettronica basata sui certificati rilasciati dalle Agenzie fiscali. Ai fini fiscali la conformità all' originale, delle copie informatiche e delle copie per immagine su supporto informatico di documenti analogici originali unici, è autenticata da un notaio o da altro pubblico ufficiale a ciò autorizzato.

Il contribuente ha l’obbligo di comunicare che attua la conservazione in modalità elettronica dei documenti rilevanti ai fini tributari nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo di imposta di riferimento. Tale comunicazione viene fatta tramite l’indicazione nel rigo RS140 denominato appunto “Conservazione dei documenti rilevanti ai fini tributari”.

In caso di verifiche, controlli o ispezioni, i documenti informatici devono essere resi leggibili e, a richiesta, disponibili su supporto cartaceo o informatico, oppure possono essere esibiti in modalità telematica. Aderendo al servizio messo a disposizione dall’Agenzia delle Entrate tuttavia, in caso di controllo, l’esibizione delle fatture conservate avverrà entro 48 ore dalla richiesta se si tratta di documenti già conservati, mentre sarà necessario un lasso di tempo maggiore, di 12 giorni, qualora i documenti richiesti non siano ancora stati conservati.

Il servizio di conservazione digitale offerto dall’ Amministrazione finanziaria, seppure lodevole e sicuramente utile per le piccole imprese che non dovranno quindi strutturarsi per gestire il processo di conservazione, non è comunque sufficiente per riuscire a gestire tutto il patrimonio documentale collegato alla fatturazione di un’azienda. Sicuramente sarà necessaria qualche implementazione.

I formati adatti per la conservazione della fattura elettronica

Secondo quanto previsto dal DPCM del 3 dicembre 2013, la conservazione delle fatture elettroniche, così come di altri contenuti che si vogliano conservare con forza legale, deve essere predisposta in uno dei formati previsti dal Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri appena menzionato.
 

La scelta dei formati idonei alla conservazione deve essere strumentale al fatto che il documento assuma le caratteristiche di immodificabilità e di staticità previste dalle regole tecniche. È preferibile privilegiare i formati standard internazionali o, quando necessario, i formati proprietari le cui specifiche tecniche siano pubbliche e ne sia stata data opportuna evidenza nel manuale di conservazione dei documenti informatici. Ulteriore elemento di valutazione nella scelta del formato è il tempo di conservazione previsto dalla normativa per le singole tipologie di documenti informatici. I formati per la conservazione adottati per le diverse tipologie di documenti informatici devono essere indicati nel manuale di conservazione motivandone le scelte effettuate; sono altresì specificati i casi eccezionali in cui non è possibile adottare i formati in elenco motivandone le ragioni.

Vediamo quindi quali sono i formati indicati nel DPCM e le loro peculiarità.



TAG: Fatturazione elettronica 2023