Speciale Pubblicato il 19/01/2018

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Requisiti per l'ammissione di nuovi associati negli ETS

di Dott. Visconti Gianfranco

L’ammissione di nuovi associati e l’assemblea delle associazioni del terzo settore: il carattere aperto delle associazioni del Terzo Settore



L’art. 23 del codice del Terzo Settore prevede che, se l’atto costitutivo o lo statuto non dispongono diversamente,  l’ammissione di un nuovo associato è disposta con deliberazione dell’organo di amministrazione su domanda dell’interessato ed annotata nel libro degli associati.

Se l’organo amministrativo rigetta la domanda di ammissione deve comunicarne i motivi all’interessato entro sessanta giorni dalla deliberazione e questi, nei sessanta giorni successivi a tale comunicazione può chiedere che sulla sua istanza di ammissione si pronunci l’assemblea degli associati oppure un altro organo eletto dalla medesima.

Questi organi devono deliberare, se non appositamente convocati, in occasione della loro successiva convocazione (1°, 2° e 3° comma). In queste caratteristiche si sostanzia il c.d. “carattere aperto” delle associazioni del terzo settore.
Le norme di cui al precedente capoverso si applicano anche alle fondazioni del terzo settore il cui statuto prevede la costituzione di un organo assembleare o di indirizzo, comunque denominato (per esempio, un comitato dei fondatori o dei loro eredi e dei soggetti, fisici o giuridici, che sovvenzionano l’ente), in quanto compatibili e se non derogate dallo statuto (4° comma).

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Come funziona il diritto di voto degli associati

Nell’assemblea delle associazioni, sia riconosciute che non riconosciute, del terzo settore hanno diritto di voto tutti coloro che sono iscritti da almeno tre mesi nel libro degli associati, salvo che l’atto costitutivo o lo statuto non dispongano diversamente (art. 24, 1° comma). Ciascun associato ha un voto.

Agli associati che siano enti del terzo settore l’atto costitutivo o lo statuto possono attribuire più voti, siano a un massimo di cinque, in proporzione al numero dei loro associati o aderenti.

Si applica, in quanto compatibile, l’art. 2373 c.c. sull’impugnabilità a norma dell’art. 2377 c.c. delle deliberazioni assembleari approvate col voto determinante di coloro che hanno, per conto proprio o di terzi, un interesse in conflitto con quelli dell’associazione, qualora la deliberazione possa arrecare danno all’associazione. Inoltre, gli amministratori non possono votare nelle deliberazioni riguardanti la loro responsabilità (2° comma).

Se l’atto costitutivo o lo statuto non dispongono diversamente, ogni associato può farsi rappresentare nell’assemblea da un altro associato mediate delega scritta, anche apposta in calce all’avviso di convocazione. Ciascun associato può rappresentare sino ad un massimo di tre associati nelle associazioni che hanno meno di 500 associati e di cinque associati in quelle con un numero di associati da 500 in poi. Si applicano, in quanto compatibili, i commi 4° e 5° dell’art. 2372 c.c. che prevedono che se la rappresentanza è conferita ad una società, associazione, fondazione o ad un altro ente collettivo o istituzione, questi possono delegare soltanto un proprio dipendente o collaboratore e che essa non può essere conferita né ai membri degli organi amministrativi o di controllo o ai dipendenti della  associazione, né agli enti di qualsiasi tipo da essa controllati o ai membri degli organi amministrativi o di controllo o ai dipendenti di questi (3° comma).
L’atto costitutivo o lo statuto possono prevedere l’intervento in assemblea mediante mezzi di telecomunicazione ed anche l’espressione del voto per corrispondenza o per via elettronica o telematica, purché sia possibile verificare l’identità dell’associato che partecipa e vota (per esempio, mediante la posta elettronica certificata) (4° comma).
Come avviene per le società cooperative, l’atto costitutivo o lo statuto delle associazioni che hanno un numero di associati non inferiore a 500 possono prevedere e disciplinare lo svolgimento di assemblee separate, comunque denominate, anche rispetto a specifiche materie o in presenza di particolari categorie di associati o di svolgimento dell’attività in più ambiti territoriali. A tali assemblee si applicano, in quanto compatibili, i commi da 3° a 6° dell’art. 2540 c.c. sulle assemblee separate delle cooperative relativi all’obbligo di assicurare nell’assemblea generale la rappresentanza proporzionale delle minoranze espresse dalle assemblee separate, al fatto che i delegati all’assemblea generale nominati dalle assemblee separate devono essere degli associati, alla non impugnabilità autonoma delle deliberazioni delle assemblee separate ed alla impugnabilità delle deliberazioni dell’assemblea generale prese col voto determinante dei delegati eletti dalle assemblee separate irregolarmente tenute (5° comma).
Infine. le norme di cui ai cinque precedenti capoversi si applicano anche alle fondazioni del terzo settore il cui statuto prevede la costituzione di un organo assembleare o di indirizzo, comunque denominato, in quanto compatibili e se non derogate dallo statuto (6° comma).

Competenze dell'assemblea dell'associazione del Terzo Settore

L’assemblea delle associazioni del terzo settore ha le seguenti competenze inderogabili:
a) nomina e revoca dei componenti degli organi sociali;
b) nomina e revoca, quando previsto, del soggetto incaricato della revisione legale dei conti;
c) approvazione del bilancio;
d) deliberazione sulla responsabilità dei componenti degli organi sociali e promozione dell’azione di responsabilità nei loro confronti;
e) deliberazione sull’esclusione degli associati, se l’atto costitutivo o lo statuto non attribuiscono la relativa competenza ad un altro organo eletto dall’assemblea (per esempio, un apposito comitato);
f) deliberazione sulle modificazioni dell’atto costitutivo o dello statuto;
g) approvazione dell’eventuale regolamento dei lavori assembleari;
h) deliberazione dello scioglimento, della trasformazione, della fusione o della scissione dell’associazione;
i) deliberazione sugli altri oggetti (argomenti) attribuiti alla competenza dell’assemblea dalla legge, dall’atto costitutivo o dallo statuto (art. 25, 1° comma).

Gli atti costitutivi o gli statuti delle associazioni che hanno almeno 500 associati possono disciplinare le competenze dell’assemblea anche in deroga a quanto esposto nel capoverso precedente, nel rispetto dei principi di democraticità, pari opportunità ed eguaglianza di tutti gli associati e di elettività delle cariche sociali (2° comma).
Gli statuti delle fondazioni del terzo settore possono attribuire all’organo assembleare o di indirizzo, comunque denominato, di cui prevedono la costituzione la competenza a deliberare su uno o più degli argomenti del penultimo capoverso precedente a questo, nei limiti in cui ciò sia compatibile con la natura dell’ente quale fondazione e nel rispetto della volontà del/i fondatore/i (3° comma).



TAG: Terzo Settore e non profit