Speciale Pubblicato il 28/08/2018

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Compro oro: il nuovo Registro e i nuovi obblighi per gli operatori

di Gesuato Elisabetta

Dal 3 settembre 2018 sarà operativo il Registro dei compro oro



Con il D.lgs. 92/2017 sono stati definiti gli obblighi cui gli operatori compro oro devono attenersi per esercitare la loro attività. La nuova regolamentazione mira arginare il fenomeno del sommerso e delle attività criminali.

Tra le novità più importanti l'introduzione del Registro degli operatori compro oro, cui è obbligatorio iscriversi per esercitare l'attività, e che diventerà operativo dal 3 settembre 2018.

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Il Registro degli operatori compro oro

Nasce il Registro degli operatori compro oro - tenuto e gestito dall'OAM (Organismo degli agenti in attività finanziaria e dei mediatori creditizi) che, con grande ritardo rispetto a quanto inizialmente previsto, inizierà ad essere operativo dal 3 settembre 2018.

L'iscrizione al Registro è necessaria per poter esercitare l'attività di compro oro, e per iscriversi occorre innanzitutto essere muniti di PEC ed iscriversi al portale OAM.

Per iscriversi al Registro occorre inviare in formato elettronico un'apposita istanza contenente una serie di informazioni relative all'operatore compro oro e allegare copia del documento d'identità, l'attestazione - rilasciata dalla questura- che comprova il possesso e la perdurante validità della licenza di Pubblica Sicurezza, nonché la copia del versamento del contributo dovuto dall'iscritto. L'istanza di iscrizione è diversa a seconda che si tratti di persona fisica o giuridica.

Una volta verificata la documentazione l'OAM, entro 30 giorni dalla ricezione dell'istanza, disporrà l'iscrizione nel registro dell'operatore, assegnandogli un codice identificativo unico. In caso negativo l'OAM potrà anche negare l'iscrizione al registro. Il rigetto dell'istanza non pregiudica il diritto dell'interessato di presentare una nuova istanza di iscrizione.

Gli operatori compro oro sono tenuti a comunicare all'OAM ogni variazione dei dati comunicati, intervenuta successivamente all'iscrizione. E' considerata tempestiva la comunicazione effettuata entro 10 giorni dalla variazione.

Le modalità tecniche per l'invio dei dati e per l'alimentazione del registro sono state definite con il decreto del Mef del 14.05.2018.

L'avvio del Registro è prevista per il 3 settembre 2018, e gli operatori in attività potranno presentare domanda di iscrizione entro il 2.10.2018 (comunicato stampa OAM del 30.07.2018).

Il contributo per l'iscrizione al Registro dei compro oro

Gli iscritti al Registro sono tenuti a versare un contributo di iscrizione a copertura dei costi, la cui misura e modalità di versamento sono state definite con la Circolare OAM n. 30 del 26.07.2018. Un successivo provvedimento stabilirà le misure per il contributo dovuto per le annualità successive alla prima.

La determinazione del contributo si effettua al momento della presentazione della domanda, e il versamento va effettuato al numero di conto corrente intestato a OAM ASSOCIAZIONE: IT42M0200805181000105318357, indicando nella causale il nominativo e il codice fiscale del soggetto a favore del quale il contributo è versato.

Di seguito le misure del contributo a seconda della natura giuridica, dell'esclusività o meno dell'attività svolta e della complessità organizzativa dell'operatore:

OPERATORE COMPRO ORO - ATTIVITÀ COMPRO ORO PREVALENTE

Persona giuridica

(società di persone-capitali)

Contributo fisso di 230,00 €

+

Contributo variabile di 70,00 € per ogni sede operativa

Persona fisica (ditte individuali)

Contributo fisso di 120,00 €

+

Contributo variabile di 70,00 € per ogni sede operativa

OPERATORE COMPRO ORO - ATTIVITÀ COMPRO ORO SECONDARIA

Persona giuridica

(società di persone-capitali)

Contributo fisso di 210,00 €

+

Contributo variabile di 70,00 € per ogni sede operativa

Persona fisica (ditte individuali)

Contributo fisso di 100,00 €

+

Contributo variabile di 70,00 € per ogni sede operativa

Compro oro: gli obblighi degli operatori

Il D.lgs. 92/2017 fissa determinati obblighi in capo agli operatori compro oro:

               Al termine dell'operazione l'operatore rilascia al cliente una ricevuta riepilogativa delle informazioni acquisite;

Compro oro: sanzioni per inadempimenti o irregolarità

Per gli operatori che omettono di identificare il cliente, e per coloro che non effettuano la conservazione dei dati, è prevista la sanzione amministrativa pecuniaria da 1.000 a 10.000 Euro. Tale sanzione è raddoppiata nel minimo e nel massimo in caso di violazioni gravi, ripetute o sistematiche.

Agli operatori che omettono di effettuare le segnalazioni sospette  (o che lo fanno tardivamente) è prevista la sanzione pecuniaria da 5.000 a 50.000 Euro. Tale sanzione è raddoppiata nel minimo e nel massimo in caso di violazioni gravi, ripetute o sistematiche.

Le sanzioni possono essere ridotte fino a 1/3 in caso di violazioni ritenute di minore gravità.



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