Speciale Pubblicato il 19/11/2015

Tempo di lettura: 5 minuti

Super ammortamento: come funziona e casi pratici

di Dott. Sergio Massa

Anticipazioni sulla manovra governativa in corso, Legge di Stabilità 2016, in merito al Superammortamento al 140% e alcuni esempi di calcolo



La Legge di stabilità 2016 prevede un’agevolazione fiscale interessante consistente in un maxi ammortamento del 140% del costo del bene. La legge ad oggi non è ancora definitiva per cui occorrerà aspettare il testo definitivo ma, essendo la decorrenza iniziale fissata al 15 ottobre 2015, riteniamo opportuno darvene cenno affinche’ possiate programmare, ed eventualmente anticipare, gli investimenti.

Il beneficio riguarda Irpef e Ires, non l’Irap.

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Cosa prevede la norma

La norma prevede che, ai fini delle imposte sui redditi, i soggetti titolari di reddito d’impresa e i soggetti esercenti arti e professioni i quali, dal 15 ottobre 2015 al 31 dicembre 2016, effettuano investimenti in beni materiali strumentali nuovi, il costo di acquisizione è maggiorato del 40%, con esclusivo riferimento alla determinazione delle quote di ammortamento fiscalmente deducibili.

In pratica se il costo d’acquisto di un bene strumentale nuovo è pari a 100, il costo deducibile ai fini dell’ammortamento fiscale sarà pari a 140. Questo maggior ammortamento costituisce in definitiva un bonus fiscale per i contribuenti pari all’11% del costo del bene (il 27,5% di 40).

Facciamo un esempio
Ipotizziamo di acquistare un bene a 100, soggetto al 10% di aliquota d’ammortamento.
Il primo anno l’aliquota si dimezza per cui l’ammortamento sarà pari al 5% (ad eccezione dei professionisti per i quali l’aliquota non si dimezza).

In contabilità nulla cambia: iscriveremo il bene nell’Attivo al costo di 100, stanzieremo una quota d’ammortamento pari a 5, avremo un Fondo ammortamento pari a 5.
Sarà solo in sede di Dichiarazione mod. Unico che effettueremo una variazione in diminuzione (superammortamento) pari al 40% di 5, cioè 2, in deroga al principio della previa imputazione a c/economico.

In totale dedurremo fiscalmente una quota d’ammortamento pari a 7.

Per gli anni successivi la quota di ammortamento sarà pari a 10, incrementata di ulteriori 4 sotto forma di variazione in diminuzione, per un totale di 14 e fino al termine del processo di ammortamento.

Per il momento si consiglia di tenere un prospetto in Excel per seguire questo superammortamento, utile in caso di verifica, integrativo del Registro cespiti ammortizzabili in quanto in quest’ultimo non apparira’ il superammortamento.

Per questo motivo abbiamo elaborato un utile foglio di calcolo in excel per la costruzione del piano di ammortamento fiscale con l’agevolazione del “super ammortamento”: "Super ammortamento (excel)" in vendita sul Business Center.

Il criterio della consegna
I superammortamenti al 140% agevoleranno anche gli investimenti avviati prima del 15 ottobre 2015, purché la consegna o la spedizione avvengano a partire da questa data. Quindi ciò che conta è che la consegna del bene sia avvenuta a partire dal 15.10.2015, anche in presenza di acconti anteriori, e a tal fine dovrebbero valere i criteri generali del TUIR e, pertanto, la data di consegna o spedizione oppure, se diversa e successiva, la data in cui si verifica l’effetto traslativo o costitutivo della proprietà (o di altro diritto reale).

Quali sono i beni oggetto dell'agevolazione e quelli esclusi

Sono agevolati i beni strumentali nuovi (o mai usati) acquisiti anche tramite leasing.
L’inciso “mai usati” comprende i beni acquistati non dal produttore ma da un terzo, che rimangono agevolati se mai usati prima. Quindi anche l’auto acquistata a Km 0 dovrebbe essere agevolata, trattandosi comunque di un bene mai usato.

Il beneficio riguarda, oltre naturalmente gli autocarri, anche le autovetture, i motocicli ed i ciclomotori, tenendo tuttavia conto delle limitazioni previste dall’art. 164 Tuir (quota fiscalmente deducibile del 20%, o 70% se affidata a dipendenti,  limite di costo fiscalmente ammesso, ecc.).

Ad esempio, il limite del costo fiscale delle auto (18.076 euro) è incrementato nella stessa misura del 40% e, quindi, è innalzato a 25.306 euro. L’incremento del limite non riguarda le auto concesse in uso promiscuo ai dipendenti per le quali il limite non esiste.

Resta invece immutata la percentuale di deducibilità del 20% ovvero del 70% per le imprese e professionisti e dell’80% per agenti e rappresentanti.

Nel caso di leasing l’agevolazione si applica sulla quota capitale inclusa nel canone.
Nessuna agevolazione per i noleggi a lungo termine.

Beni esclusi dall’agevolazione
L’agevolazione esclude i fabbricati e le costruzioni, gli aerei, i beni con coefficiente di ammortamento inferiore al 6,5% (silos, serbatoi, ecc.), i beni immateriali e i beni usati.
 

Alcuni esempi pratici di calcolo

Facciamo qualche esempio riferito alle autovetture, in quanto i calcoli sono più difficili.

  1. Acquisto di un’autovettura generica; costo, compreso il 60% di Iva non detraibile € 20.000. Percentuale di ammortamento 25%.
    Fino a ieri: ammortamento civilistico 25% = € 5.000, fiscale € (18.076 x 25% x 20%) = € 904,00 (arrotondato).
    Oggi: ammortamento civilistico identico; fiscale € (18.076 + 40%)= € 25.306 x 25% x 20% = € 1.265,00.
    Stesso caso ma con auto affidata a dipendente.
    Fino a ieri: ammortamento civilistico 25% = € 5.000, fiscale € 20.000 x 25% x 70%) = € 3.500,00.
    Oggi: ammortamento civilistico identico; fiscale € (20.000 + 40%) = € 28.000 x 25% x 70% = € 4.900,00.
     
  2. Acquisto di un’autovettura generica; costo, compreso il 60% di Iva non detraibile € 15.000. Percentuale di ammortamento 25%.
    Fino a ieri: ammortamento civilistico 25% = € 3.750, fiscale € (15.000 x 25% x 20%) = € 750.
    Oggi: ammortamento civilistico identico; fiscale € (15.000 + 40%)=€ 21.000 x 25% x 20%= € 1.050.
    Stesso caso ma con auto affidata a dipendente.
    Fino a ieri: ammortamento civilistico 25% = € 3.750, fiscale € 15.000 x 25% x 70%) = € 2.625.
    Oggi:  ammortamento civilistico identico; fiscale € (15.000 + 40%)= € 21.000 x 25% x 70%= € 3.675.
     
  3. Acquisto di un’autovettura generica; costo, compreso il 60% di Iva non detraibile € 30.000. Percentuale di ammortamento 25%.
    Fino a ieri: ammortamento civilistico 25% = € 7.500, fiscale € (18.076 x 25% x 20%) = € 904 (arrotondato).
    Oggi: ammortamento civilistico identico; fiscale € (18.076 + 40%)=€ 25.306 x 25% x 20%= € 1.265.
    Stesso caso ma con auto affidata a dipendente.
    Fino a ieri: ammortamento civilistico 25% = € 7.500, fiscale € 30.000 x 25% x 70%) = € 5.250.
    Oggi:  ammortamento civilistico identico; fiscale € (30.000 + 40%)= € 42.000 x 25% x 70%= € 7.350.

Per agenti e rappresentanti occorre ricordare che il limite di ammortamento auto, escludendo l’Iva che normalmente si deduce al 100%, era di € 25.823, aumentato del 40% passa ad € 36.152 e la quota di ammortamento fiscalmente deducibile è pari all’80%.

La vendita anticipata annulla l’agevolazione

I beni non dovranno essere venduti prima della fine del periodo di ammortamento.
In caso di cessione del bene prima della conclusione del processo di ammortamento bisogna restituire al Fisco il bonus ricevuto, per cui nel determinare la plusvalenza/minusvalenza, ferme restando le quote di superammortamento già dedotte, occorrera’ operare una rettifica per i maggiori ammortamenti fiscali dedotti come se questo bonus non fosse esistito.
In pratica si tassano i maggiori ammortamenti dedotti sotto forma di maggiore plusvalenza (o minore minusvalenza).



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